Cassation appeal dismissed as withdrawn after 40 days; appellant adhered to settlement proposal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the settlement proposal. The appellant explicitly adhered to the proposal, triggering the automatic withdrawal mechanism under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant does not request a decision within forty days of the settlement proposal and adheres to it, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis c.p.c. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12144/2025 R.G. proposto da: NEGRISOLI BELLORA MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PAOLO TOLA unitamente agli avvocati ALESSANDRA DONATI, IVAN LAMPONI -ricorrente- contro MAYOR GALLERY LTD (THE), rappresentata e difesa dall'avvocato UGO SARDO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.761/2025 depositata il 18/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso e che, anzi la parte ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 12144/2025 Numero sezionale 1155/2025 Numero di raccolta generale 31402/2025 Data pubblicazione 02/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio, non escludendo tale dato la dichiarazione di adesione alla proposta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv.
Ugo Sardo dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 01/12/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 12144/2025 Numero sezionale 1155/2025 Numero di raccolta generale 31402/2025 Data pubblicazione 02/12/2025