Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Roberta Fanton, had not requested a decision on the appeal after the deadline expired, while the opposing party, Travel Sas, argued for the dismissal based on this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11797/2025 R.G. proposto da: FANTON ROBERTA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA PATERNOSTER -ricorrente- contro RITA VERONESI, TRAVEL SAS DI VERONESI RITA, rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRA FIORE unitamente all’avvocato ANDREA TRAMBAJOLO -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.529/2025 depositata il 21/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 11797/2025 Numero sezionale 1154/2025 Numero di raccolta generale 31399/2025 Data pubblicazione 02/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 01/12/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 11797/2025 Numero sezionale 1154/2025 Numero di raccolta generale 31399/2025 Data pubblicazione 02/12/2025