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Ordinanza — n. 31390/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding simulation of sale, ruling on autonomy between restitution and simulation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31390/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal against the Court of Appeal's rejection of the plaintiff's claim for absolute or relative simulation of a property sale. The plaintiff argued that the lower court erred by failing to address the simulation claim separately from the subrogation action under Article 2900 of the Civil Code. The court held that the simulation claim is autonomous and distinct from the subrogation remedy, meaning the dismissal of the former does not preclude its examination.

Regesto Legislator

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Art. 2900 cod. civ.; Art. 1417 cod. civ.: The claim for simulation of a contract is an autonomous action distinct from the action for subrogation; therefore, the dismissal of the subrogation claim does not preclude the examination of the simulation claim.

Parole chiave

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simulation of sale absolute simulation relative simulation subrogation action autonomy of claims omission of ruling Civil Code provisions prova della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 2900 cod. civ.
4 che «solo la domanda di restituzione dell’immobile risulta fondata sull’art. 2900 c.c., non la domanda di simulazione assoluta o relativa, che ha una sua connotazione autonoma, distinta dall’art.
Art. 1417 cod. civ.
Rigettò l’eccezione di prescrizione perché tardivamente proposta e dichiarò che, avendo Maria Luisa Lanari proposto la domanda di simulazione in surroga di Massimo Lanari erede di Massimo Lanari, valevano nei suoi confronti le limitazioni poste dall’art. 1417 cod.
Art. 112 cod. proc. civ.
17186/2023 depositata il 15-6-2023 la Suprema Corte ha accolto il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 112 cod.
art. 2900 cod. civ
4 che «solo la domanda di restituzione dell’immobile risulta fondata sull’art. 2900 c.c., non la domanda di simulazione assoluta o relativa, che ha una sua connotazione autonoma, distinta dall’art.
art. 1417 cod. civ
Rigettò l’eccezione di prescrizione perché tardivamente proposta e dichiarò che, avendo Maria Luisa Lanari proposto la domanda di simulazione in surroga di Massimo Lanari erede di Massimo Lanari, valevano nei suoi confronti le limitazioni poste dall’art. 1417 cod. civ.
art. 112 cod. proc. civ
17186/2023 depositata il 15-6-2023 la Suprema Corte ha accolto il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 112 cod.
art. 2909 c.c
e art. 2909 c.c.; II)art.
art. 2900 c.c
4 che «solo la domanda di restituzione dell’immobile risulta fondata sull’art. 2900 c.c., non la domanda di simulazione assoluta o relativa, che ha una sua connotazione autonoma, distinta dall’art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5582/2025R.G. proposto da: LANARI MARIA LUISA, rappresentata e difesa dall’avv.Andrea Di Porto, dall’avv. Paolo Bortoluzzi e dall’avv. Paolo Cavallari ricorrente contro LANARI MARCELLO, rappresentato e difes o dall’avv. Roberto Pinza e dall’avv. Andrea Zoppini controricorrente nonché contro LANARI MASSIMO intimato avverso la sentenza n.32/2025 della Corte d’ a ppello di Bologna , depositata in data 8-1-2025, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 - 11-2025dal consigliere Linalisa Cavallino FATTI DI CAUSA 1.Come si legge nella sentenza n. 17186/2023 di questa Corte, il giudizioha tratto origine dalla domanda proposta avanti il Tribunale di OGGETTO: simulazione di compravendita di immobile RG.5582/2025 C.C.26-11-2025 Ravenna da Maria Luisa Lanari nei confronti di Marcello e Massimo Lanari, chiedendo l’accertamento della simulazione assoluta o, in via subordinata, della simulazione relativa dell’atto di compravendita di immobile sito in Sirolo , concluso il 17 - 9 - 1985 tra suo padre Sante Lanari esuo fratello Marcello Lanari e chiedendo altresì, dando atto del diritto dell’attrice di agire in surroga dell’altro fratello Massimo Lanari ai sensi dell’art. 2900 cod. civ., la condanna di Marcello Lanari alla consegna dell’immobile all’attrice .

L’attrice aveva esposto di avere acquistato credito vantato da Unicredit s.p.a. nei confronti di Sante Lanari; Sante Lanariera deceduto, Massimo Lanari era l’unico chiamato che aveva accettato l’eredità ed ella, in qualità di titolare del credito, aveva interesse a recuperare il bene, stante l’inerzia dell’erede. Il Tribunale di Ravenna dichiarò la prescrizione dei diritti conseguenti alle domande di simulazione e di surrogazione. Con sentenza n. 3047/2017 la Corte d’appello di Bologna riformò la sentenza di primo grado solo con riguardo alle spese di lite e confermò il rigetto della domanda con diversa motivazione.

Rigettò l’eccezione di prescrizione perché tardivamente proposta e dichiarò che, avendo Maria Luisa Lanari proposto la domanda di simulazione in surroga di Massimo Lanari erede di Massimo Lanari, valevano nei suoi confronti le limitazioni poste dall’art. 1417 cod. civ. per la prova della simulazione chiesta dalla parte. Avverso la sentenza Maria Luisa Lanari ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Con sentenza n. 17186/2023 depositata il 15-6-2023 la Suprema Corte ha accolto il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dichiarando assorbiti gli altri motivi, cassando la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di simulazione proposta da Maria Luisa Lanari quale creditrice in proprio e non in surroga di Massimo Lanari.

A seguito di riassunzione del giudizio da parte di Maria Luisa Lanari, con sentenza n. 32/2025 depositata in data 8-1-2025 la Corte d’appello di Bologna, nella contumacia di Massimo Lanari, ha rigettato la domanda di accertamento della simulazione proposta da Maria Luisa Lanari nei confronti di Marcello Lanari e l’ha condannata alla rifusione a favore dello stesso delle spese del grado conclusosi con la sentenza cassata, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio. La sentenza ha rigettato la domanda volta all’accertamento della simulazione assoluta, rilevando che l’attrice pretendeva di fare accertare la simulazione della compravendita tra il padre e il fratello Marcello senza averne alcun interesse, a seguito del rigetto dell’azione di surroga volta al recupero del bene e senza averne legittimazione, perché i suoi crediti nei confronti del fratello Massimo erano estinti a seguito della transazione con lui intercorsa. 2.Maria Luisa Lanari ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito Marcello Lanari, mentre Massimo Lanari è rimasto intimato.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le partihanno depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 26-11-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo di ricorso è intitolato “in relazione all’art. 360 n. 3 n. 4 c.p.c., violazione o falsa applicazione delle seguenti norme, comportanti anche la nullità della sentenza: I)artt. 384, 392 e 394 c.p.c. e art. 2909 c.c.; II)art. 132 n. 4 c.p.c. (vizio di motivazione); III)artt. 1362 commi 1 e 2 c.c.;

IV)art. 1415 comma 2 e 1416 comma 2 c.c.” e con esso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia posto a fondamento della decisione le affermazioni contenute nella sentenza cassata in ordine alla transazione intercorsa tra Maria Luisa e Massimo Lanari quale contratto che aveva definito tutti i rapporti tra loro, sulla base dell’assunto che la relativa pronuncia della Corte d’appellonon fosse stata annullata. La ricorrente evidenzia che sul punto aveva proposto il settimo motivo di ricorso, il cui contenuto riproduce, che il motivo è stato dichiarato assorbitodalla sentenza n. 17186/2023 della Cassazione che ha disposto il rinvio in ragione dell’accoglimento del primo motivo, per cui la questione era impregiudicata in sede di rinvio.

Aggiunge che la sentenza, laddove ha dichiarato che la lettura della transazione evidenziava l’assenza di crediti di Maria Luisa Laneri nei confronti del fratello Massimo, sia incorsa nel vizio di motivazione censurato con il settimo motivo di ricorso per cassazione in relazionealla precedente sentenza, in quanto non haesaminato e chiarito la previsione dell’art. 9 della transazione, che aveva fatto espressamente salvo un credito, in riferimento al quale Massimo Laneri si impegnava a trasferire alla sorella l’immobile di Sirolo oggetto del presente giudizio nel caso di accoglimento della domanda di simulazione; aggiunge che, comunque e nel caso in cui si ritenga che la sentenza impugnata abbia proceduto all’interpretazione del contenuto della transazione, la pronuncia è viziata dalla violazione dell’art. 1362 co. 1 e 2 cod. civ., non avendo eseguito l’interpretazione letterale dell’art. 9 della transazione.

Evidenzia che, appurata la permanenza della qualità di creditrice di Massimo Lanari in capo alla ricorrente anche dopo la conclusione della transazione, sussisteva la sua legittimazione e il suo interesse ad agire, in quanto gli artt. 1415 co. 2 e 1416 co. 2 cod. civ. consentono al creditore del simulato venditore di chiedere l’accertamento della simulazione del contratto che pregiudica la sua posizione. 1.1.Il motivo, diversamente da quanto eccepito dal controricorrente, è formulato in modo ammissibile, perché i diversi profili di doglianza sono articolati in termini tali da consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se fossero stati articolati in motivi diversi e singolarmente numerati (cfr.

Cass. Sez. U 6-5-2015 n. 9100 Rv. 635452-01, per tutte, per l’esclusione dell’inammissibilità in tale ipotesi). Il motivo èaltresì fondato nei termini di seguito esposti. La Suprema Corte ha enunciato in modo costante il principio, al quale si dà continuità anche in questa sede, secondo il quale le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti devono ritenersi, per definizione, non decise e possono quindi essere riproposte all’esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate (Cass.

Sez. 1 20-12-2022 n. 37270 Rv. 666528-01, Cass. Sez. 2 30-11-2017 n. 28751 Rv. 646532-01, Cass. Sez. 2 12-9-2011 n. 18677 Rv. 618922-01, Cass. Sez. 3 11-12-1990 n. 11767 Rv. 470089-01, Cass. Sez. 2 12-12-1974 n. 4238 Rv. 372913-01, Cass. Sez. 2 4-12-1969 n. 3868 Rv. 344223-01). Nella fattispecie la sentenza impugnata, dichiarando che oggetto del giudizio di rinvio era solo la domanda di simulazione assoluta e ogni altro profilo della questione, compresi quelli relativi alla scrittura transattiva, erano coperti dal giudicato perché era stato accolto un unico motivo di ricorso dalla sentenza della Cassazione che aveva disposto il rinvio, non ha considerato che gli altri motivi di ricorsoper cassazione non erano stati esaminati ed erano stati espressamente dichiarati assorbiti.

Quindi, poiché per definizione sul le questioni non esaminate non poteva essersi formato il giudicato, la sentenza impugnata non poteva limitarsi a dichiarare che la prima sentenza della Corte d’appello, per la parte che non era stata annullata, aveva affermato che in base alla scrittura transattiva l’attrice e il fratello Massimo avevano definito i loro rapporti, per cui la prima non poteva più vantare alcun credito nei confronti del secondo. Quella pronuncia era stata oggetto del settimo motivo di ricorso per cassazione di Maria Luisa Laneri, con il quale ella aveva specificamente lamentato come la motivazione non chiarisse in alcun modo quali fossero i patti della transazione che documentassero l’assenza di posizioni creditorie di Maria Luisa nei confronti di Massimo; a seguito del dichiarato assorbimento del motivo, la questione sul contenuto della scrittura e della sua incidenza sull’interesse a chiedere l’accertamento della simulazione poteva essere ripropostaal giudice del rinvio; quindi, nel momento in cui il convenuto in riassunzione aveva dedotto la carenza di interesse ad agire dell’attrice in ragione della conclusione di quella transazione, la Corte d’appello doveva direttamente procedere a esaminare il contenuto di quel contratto , senza invocare il giudicato, inesistente sul punto.

E’ vero anche che di seguito la sentenza impugnata a pag. 7 ha fatto riferimento alla lettura direttamente eseguita della scrittura transattiva, laddove dichiara che, non solo nella lettura datane dalla Corte d’appello nella sentenza cassata, ma anche all’ «odierna lettura [la scrittura] evidenzia l’assenza di crediti di Maria Luisa Lanari nei confronti del fratello Massimo». Neppure sotto questo profilo la pronuncia si sottrae alle critiche della ricorrentein ordine alla violazione del canone dell’interpretazione letterale del contratto, perché la pronuncia non ha dimostrato di prendere in esame il contenuto della clausola n. 9 della transazione che, come trascritta nel ricorso, dava atto della permanenza di un residuo debito di Massimo Laneri nei confronti della sorella.Per di più , in questo punto la motivazione non soddisfa neppure il minimo costituzionale entro il quale è circoscritto il sindacato di legittimità, per cui sussiste anche la violazione dell’art.132 co. 2 cod. proc. civ. denunciata ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.

Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. Sez. 3 12- 10-2017 n. 23940 Rv. 645828-01, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598 Rv. 650880-01, Cass. Sez. 1 14-2-2022 n. 4777 Rv. 669598-02); infatti, la motivazione, con il contenuto sopra trascritto, è meramente assertivae perciò apparente in quanto, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a fare conoscere il ragionamento eseguito dal giudice per affermare che, alla lettura diretta, dalla transazione risultasse l’estinzione di tutti di crediti (per la definizione di motivazione apparente, cfr.

Cass. Sez. 6-1 1-3-2022 n. 6758 Rv. 664061-01, Cass. Sez. U 30-1-2023 n. 2767, in motivazione a pag.10 e precedenti ivi richiamati). 2.Il secondo motivo è intitolato “in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ulteriore violazione degli artt. 384, 392 e 394 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., comportante anche la nullità della sentenza” e con esso la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha dichiarato che oggetto del giudizio di rinvio era solo la domanda di simulazione assoluta, così dimostrando di ritenere estranea al giudizio di rinvio la domanda di simulazione relativa.

Evidenzia che la Corte di cassazione, nel disporre il rinvio, ha rilevato l’omessa pronuncia anche con riferimento alla domanda di simulazione relativa e che in sede di rinvio Maria Luisa Lanari ha riproposto entrambe le domande, sia quella di simulazione assoluta, sia quella di simulazione relativa, perché la compravendita dissimulava donazione, chiedendo anche di dichiarare la carenza dei requisiti di forma del contratto dissimulato e per l’effetto la sua nullità. La ricorrente censura la sentenza anche laddove ha dichiarato che, essendo stata rigettata l’azione in surroga in via definitiva, «l’azione di simulazione rimane orfana di ogni presupposto»; rileva che ave va proposto il primo motivo di ricorso per cassazione anche censurando la pronuncia d’appello laddove aveva ritenutoche le domande di simulazione assoluta e di simulazione relativa erano state proposte solo in via surrogatoria e non in proprio,in via autonoma e il motivo di ricorso era stato accolto anche sul punto. 2.1.Il motivo è fondato.

Come evidenziato da Cass. Sez. U 3-7-2009 n. 15602 Rv. 608910- 01, poiché l’art. 384 co.2 cod. proc. civ. pone l’obbligo inderogabile per il giudice del rinvio di conformarsi non solo al principio di diritto ma anche “e comunque a quanto statuito dalla Corte”,nel giudizio di rinvio è precluso qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, non solo in ordine agli errores in iudicando relativi ai diritti di natura sostanziale, ma anche per le violazioni di disposizioni processuali, tutte le volte in cui il principio sia stato enunciato rispetto a un fatto con valenza processuale, dalla Suprema Corte accertato e qualificato giuridicamente agli effetti della cassazione della sentenza.

Nella fattispecie, la sentenza di questa Corte che ha disposto il rinvio ha dichiarato a pag. 4 che «solo la domanda di restituzione dell’immobile risulta fondata sull’art. 2900 c.c., non la domanda di simulazione assoluta o relativa, che ha una sua connotazione autonoma, distinta dall’art. 2900 c.c.» e a pag.5che «E’ quindi viziata dal vizio di omessa pronuncia la sentenza impugnata che ha deciso sulla domanda di simulazione proposta da Maria Luisa Lanari in surroga di Massimo Lanari e non via autonoma». In questo modo,la Suprema Corte ha accertato che le domande erano volte a ottenere l’accertamento della simulazione sia assoluta sia relativa e che la domanda di simulazione era autonoma rispetto all’azione surrogatoria e sulla base di questo dato ha ritenuto l’omissione di pronuncia; ciò comportava che il giudice del rinvio -posto che Maria Luisa Lanari aveva riproposto la domanda nel giudizio di rinvio al fine di ottenere l’accertamento sia della simulazione assoluta sia in subordine della simulazione relativa- dovesse esaminare entrambe le domande e dovesseconsiderare che, stante l’autonomia tra la domanda proposta ex art. 2900 cod. civ. e la domanda di simulazione, il passaggio in giudicato del rigetto della prima domanda non comportava in sé il venire meno dell’interesse e della legittimazione a proporre la seconda.

Non può neppure ritenersi, come proposto dal controricorrente, che la seconda affermazione della Corte d’appello debba essere letta nel senso che le ragioni che avevano comportato il rigetto dell’azione surrogatoria dovessero necessariamente condurre al rigetto della domanda di simulazione, perché l’affermazione è incompatibile con l’autonomia delle due azioni ritenuta dalla sentenza che ha disposto il rinvio. Infatti, è indubitabile anche che , pure a seguito del rigetto dell’azione surrogatoria volta a ottenere la restituzione del bene direttamente in capo all’attrice, permane l’interesse dell’attrice allesue domande volta a ottenere l a dichiarazione di simulazione della compravendita; ciò in quanto , nella prospettazione di Maria Luisa Lanari, l’effetto d ell’a ccoglimento d elle domande da lei proposte - non solodella domanda di simulazione assoluta, ma anche della domanda di simulazione relativa e di nullità della donazione dissimulata per carenza di forma-sarebbe quello di accertare che il bene era rimasto nel patrimonio del simulato venditore e perciò era stato trasferito mortis causa al suo erede, debitoredella medesima Maria Luisa Lanari, con i conseguenti effetti sulla sua responsabilità patrimoniale ex art.2740 cod. civ. 3.Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che farà applicazione dei principi qui enunciati, oltre che di quelli già enunciati dalla sentenza che ha disposto il precedente rinvio,e si atterrà a quanto e sposto dalla Suprema Corte , statuendo anche sulle spese di entrambi i giudizi di legittimità.

P.Q.M La Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e