Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31381/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31381/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint lacked specific grounds for each alleged violation. The lower court had revoked an injunction against a lawyer, reducing fees based on procedural delays and lack of client cooperation, while the lawyer's insurer was also involved. The Court ruled that the appellant failed to articulate distinct legal arguments for the cited violations, rendering the entire complaint procedurally defective.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, c.p.c.; Art. 132, c.p.c.: An appeal is inadmissible if the complaint fails to specify distinct grounds for each alleged violation of law, reducing the entire submission to a generic attempt for retrial.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific grounds procedural defect cost allocation legal professional liability controprestazione cooperazione all'adempimento retribuzione non pagata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art.
Art. 132 c.p.c.
360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c. per avere il Tribunale liquidato le spese della causa, applicando sul valore medio dei compensi di fase previsti dal d.m.
Art. 111 Cost.
3 c.p.c., la violazione dell’art. 111 Cost e dell’art.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c.
Art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera de
art. 416 c.p
artt. 2697 c.c
360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c.
art. 132 c.p
360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28599/2020 R.G. proposto da D'ALESSIO SRL, rappresentata e difesa d a ll’avvocato SANDULLI EMILIO PAOLO; -ricorrente- contro TROTTA ERSILIA, rappresentata e difes a dall'avvocato SICA SALVATORE; -controricorrente- nonché contro GENERALI ASSICURAZIONI SPA; -intimata- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SALERNO n. 4598/2015 depositata il 16/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che:

1. In causa tra l’avvocato Ersilia Trotta e la s.r.l. D’Alessio, relativa (per quanto ancora interessa) alla richiesta dell’avvocato di conferma del decreto ingiuntivo ottenuto per il compenso preteso per aver difeso la società in un giudizio di lavoro in cui questa era stata convenuta da un dipendente con pretese di differenze retributive e TFR, e alle domande della s.r.l. D’Alessio di revoca del decreto, di risoluzione del contratto di prestazione d’opera professionale, di restituzione dell’acconto versato e di risarcimento dei danni per grave inadempimento della Trotta, il Tribunale di Salerno, con ordinanza in data 21 luglio 2020, ha revocato il decreto riducendo il credito spettante all’avvocato a 6.610,00 euro, oltre accessori ed ha rigettato le domande della s.r.l.

D’Alessio. Nella causa era stata chiamata ed era intervenuta anche la società Generali Assicurazioni quale assicuratrice dell’avvocato Trotta per responsabilità professionale. Il Tribunale ha accertato che l’attività professionale era consistita nella costituzione nel giudizio di primo grado, nelle prestazioni inerenti alle fasi di trattazione, istruttoria e decisionale di quel giudizio, nella predisposizione dell’atto di appello, nella costituzione in appello e nello svolgimento della fase di trattazione del giudizio di appello fino alla revoca del mandato; che, in primo grado, l’avvocato non aveva rispettato il termine di costituzione di cui all’art. 416 c.p.c. incorrendo nella decadenza “dalla prova orale e dalla facoltà di contestazione dei conteggi analitici” del lavoratore; che l’avvocato aveva tuttavia dimostrato, mediante le testimonianze di una collaboratrice di studio -Grazia Della Mura- e di un collaboratore della società D’Alessio -Agostino Quaranta- e mediate una email inviata alla D’Alessio il 1° febbraio 2012, di avere ripetutamente e inutilmente sollecitato la società a fornire, “in tempo utile per la produzione in giudizio”, i dati necessari per la difesa, la lista dei testi, la documentazione concernente una anticipazione del TFR richiesta dal lavoratore e la indicazione di un contabile per la verifica dei conteggi del lavoratore.

Il Tribunale ha ritenuto che tali risultanze istruttorie non fossero “smentite” dalle dichiarazioni, favorevoli alla società, della “teste Bizzotto”, socia e moglie del legale rappresentante della società stessa, posto che le dichiarazioni erano solo “de relato actoris” , né fossero smentite dalle dichiarazioni del teste Paraggio posto che questi era “intervenuto nella vicenda con l’elaborazione dei conteggi solo nella fase della impugnativa” della sentenza di primo grado. Il Tribunale ha aggiunto che la deduzione della società D’Alessio, per cui l’avvocato sarebbe stato inadempiente all’obbligo di informazione sugli sviluppi della causa, era smentita dai testi escussi i quali avevano confermato “che l’avvocato Trotta aveva informato la cliente dell’andamento della lite invitandola pure a partecipare alle udienze”.

Il Tribunale ha evidenziato che la prestazione dell’avvocato in primo grado era stata utile alla società posto che in forza di essa le richieste del lavoratore erano state accolte solo “per un importo sicuramente inferiore a quello preteso”. Il Tribunale ha poi ritenuto infondata la contestazione della s.r.l. D’Alessio per cui l’atto di appello sarebbe stato predisposto in modo non “rituale”, trattandosi di atto “adeguatamente formulato con la indicazione di precise critiche al percorso motivazionale” della sentenza impugnata.

Il Tribunale ha infine osservato che l’atto di appello era stato utile alla società come dimostrato dal fatto che, dopo la revoca del mandato e la costituzione con nuovo difensore, la società aveva insistito nel gravame ed era giunta ad una transazione “per un importo di 1/5 rispetto a quanto inizialmente preteso” dal dipendente. Il Tribunale ha ritenuto che, essendo stato provato che l’avvocato aveva adempiuto al contratto e che la società non aveva assolto all’ “onere collaborativo quanto alla indicazione dei testimoni”, erano da rigettarsi le richieste di prova testimoniale avanzate dalla società per dimostrare che i medesimi testimoni avrebbero potuto rendere dichiarazioni utili.

Il Tribunale ha quantificato le spettanze dell’avvocato in 6.610,00 euro in base al d.m. n. 55 del 2014, “secondo parametri inferiori ai medi”. Il Tribunale ha,infine , posto le spese di causa per metà a carico della s.r.l. D’Alessio con compensazione del residuo, nel rapporto tra la società e l’avvocato Trotta in virtù “del principio della soccombenza” e, sulla base “del medesimo principio”, ha posto a carico della società D’Alessio le spese della società assicuratrice “posto che la domanda risarcitoria aveva dato causa” alla chiamata di quest’ultima.

2. La s.r.l. D’Alessio ricorre con cinque motivi per la cassazione della ordinanza di epigrafe.

3. L’avvocato Trotta resiste con controricorso.

4. La s.p.a. Generali Assicurazioni è rimasta intimata .

5. La Procura Generale, in persona del Dottor Michele Di Mauro, ha depositato requisitoria con cui è stato chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato.

6. La ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. Considerato che:

1. Il primo motivo di ricorso è rubricato come violazione degli artt. 1218, 1453, 1460, 2697, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. Sotto questa rubrica si deduce che “era sì opportuno ma non certo necessario che l’avvocato Trotta avesse ricevuto l’indicazione dei testi da escutere e le altre informazioni utili ad approntare le difesa”. Si sostiene che il Tribunale ha pertanto errato nell’escludere l’inadempimento dell’avvocato Trotta per tardiva costituzione in giudizio e nel rigettare la domanda di risoluzione del contratto di prestazione d’opera professionale.

Il motivo è inammissibile prima che infondato. La risoluzione del contratto ai sensi degli artt.1453 e 1455 cod. civ. può essere pronunciata soltanto ove si accerti che l’inadempimento abbia concretamente e significativamente inciso sull'interesse della controparte e, di conseguenza, sul sinallagma contrattuale. Nel caso di specie, come si legge nella ordinanza impugnata, era stato dedotto che la “mancata tempestiva costituzione in giudizio” aveva impedito “la indicazione dei testimoni” ed aveva impedito la “contestazione dei conteggi” del lavoratore.

L’interesse della ricorrente era stato pregiudicato -come la stessa riconosce- non dalla tardiva costituzione in sé ma dalla decadenza dalla prova orale e dalla facoltà di contestazione dei conteggi. Il Tribunale ha tuttavia accertato che tali decadenze erano riconducibili alla stessa ricorrente la quale, sebbene sollecitata più volte, non aveva fornito all’avvocato “l’indicazione dei testi da escutere e le altre informazioni utili ad approntare le difesa”. A siffatte deduzioni la ricorrente propone una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentito in sede di giudizio di legittimità.

2. Il secondo motivo di ricorso è rubricato come violazione degli artt. 1218, 1453, 1460, 2697, 2712, c.c., 115 e 116 c.p.c. Sotto questa rubrica si deduce che, contrariamente a quanto accertato dal Tribunale, la ricorrente non aveva tardato a fornire le informazioni necessarie all’avvocato Trotta avendo invece “inoltrato i nomi dei testimoni” e rappresentato “che, per le altre notizie stava provvedendo con il commercialista”, non appena l’avvocato aveva chiesto i nomi dei testi e le informazioni con la email del 1 febbraio 2012. Vengono poi svolte considerazioni sulla attendibilità dei testi dalle cui dichiarazioni il Tribunale ha tratto la conclusione che l’avvocato Trotta aveva più volte, anche prima che con la e- mail del 1° febbraio 2011, chiesto alla ricorrente di fornire l’indicazione dei testi da escutere e le altre informazioni utili ad approntare la difesa, nonché sulla effettiva portata probatoria di tali dichiarazioni che, secondo la ricorrente, sarebbero state generiche, non circostanziate temporalmente.

Anche il secondo motivo è inammissibile in quanto si riduce ad un tentativo di ottenere in questa sede di legittimità una nuova valutazione delle risultanze istruttorie trasformando il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito. Il motivo, in altri termini, si scontra con il principio per cui “sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanzeprobatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento” (Cass.n. 21187 del 08/08/2019).

Con particolare riguardo alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. il motivo è formulato senza tener conto della precisazione fatta da questa Corte (v., tra altre, Cass. sent., n. 6774 del 01/03/2022) per cui “in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione”.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c. 115 e 116 c.p.c. per non avere il Tribunale ammesso “la stessa prova testimoniale articolata tardivamente dalla resistente nel giudizio di lavoro allo scopo di dimostrare che, se tale articolazione fosse stata tempestiva, l’esito di quel giudizio sarebbe stato radicalmente diverso”. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio della decisione: il Tribunale ha accertato che l’attuale controricorrente era stata impossibilitata ad adempiere all’obbligo di articolare per tempo la prova orale nel giudizio di lavoro a causa del fatto che la ricorrente non aveva assolto all’ “onere collaborativo quanto alla indicazione dei testimoni”; in forza di questo accertamento ha ritenuto infondate le domande della ricorrente di risoluzione del contratto e di risarcimento danni e, coerentemente, irrilevante la ricordata prova testimoniale.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c. per avere il Tribunale liquidato le spese della causa, applicando sul valore medio dei compensi di fase previsti dal d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018 in relazione allo scaglione di riferimento e alla “complessità bassa” della causa, percentuali di riduzione diverse per le varie fasi senza motivare sul perché di tale diversità. L’ordinanza impugnata si sottrae alla censura non sussistendo per il giudice un dovere di motivare circa le riduzioni apportate agli importi tariffari medi stabiliti per le singole fasi attenendo la liquidazione pur sempre a parametri indicati tabellarmente ed essendo il giudice libero di applicare i criteri generali di cui all'art. 4 del medesimo d.m. n. 55, con decisione non censurabile in sede di legittimità.

5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 111 Cost e dell’art. 132 c.p.c. per avere il Tribunale omesso di spiegare perché, dopo avere posto le spese dell’avvocato Trotta a carico della ricorrente nella misura del 50% del totale concompensazione nel resto, ha invece posto le spese della s.p.a. Assicurazioni Generali interamente a carico della ricorrente. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale ha espressamente motivato la adottata regolamentazione delle spese nel rapporto tra ricorrente e controricorrente con la prevalente soccombenza della prima ed ha motivato con riferimento al principio di causalità il perché della condanna della ricorrente alle spese rispetto alla società Generali, chiamata in causa. Non sussiste alcun difetto di motivazione. Il motivo, in realtà, al di là della formale denuncia di violazione di legge, si riduce ad un inammissibile tentativo di ottenere, in questa sede, una rideterminazione del carico delle spese del giudizio di merito;

6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere inammissibilmente articolati tutte le censure.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3 . 500,00, per compensi professionalied euro 200,00 per esborsi , oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera de