Cassation court remands case to public hearing for joint treatment of two similar appeals regarding specific performance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the remittal of the proceedings to a public hearing for the joint treatment of two related appeals. The appellants sought specific performance of a preliminary sales contract for real estate, arguing the seller failed to clear the property of a mortgage. The court found the legal issues in both cases identical and of significant precedent value. Consequently, the decision was not to rule on the merits but to schedule a combined hearing for future judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 378 c.p.c.; Art. 379 c.p.c.: When two appeals raise identical questions of legal interpretation deemed of nomofilactic relevance, the court may order their joint treatment to ensure uniform application of the law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13342/2022 R.G. proposto da : IMPRONTA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E CONC. PREV., rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA RODOLFO MASERA e d all’avvocato SIMONE ZANQUOGHI; -ricorrente- contro CHIAPPAROLI CHIARA, ANCHE NELLA SUA QUALITA’ DI EREDE DI ROSSI ANNA, rappresentata e difes a dall'avvocato BRUNO SED e d all’avvocato ANTONIO SALA; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO MILANO n. 3340/2021 depositata il 17/11/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2025 dal Consigliere DAVIDE DE GIORGIO.
FATTI DI CAUSA Come emerge dalla sentenza impugnata in questa sede, Aldo Chiapparoli e Anna Rossi hanno citato in giudizio la Impro.nta s.r.l., nonché gli amministratori della società, Giuseppe Buscaglia, Massimo Buscaglia, Antonio Pastomerlo e Egidio Suanno, assumendo di aver concluso con la società un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di un appartamento con cantina e box, di proprietà della stessa, per il corrispettivo di euro 282.000,00 oltre IVA; il compendio immobiliare in questione avrebbe dovuto essere trasferito libero da pesi, oneri, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli.
Gli attori hanno dedotto di aver pagato la quasi totalità del prezzo, ad eccezione di euro 28.200,00, ed hanno allegato l’inadempimento della promittente venditrice, la quale aveva dichiarato di non poter partecipare al rogito per difficoltà economiche che le impedivano di estinguere un mutuo garantito da ipoteca sull’immobilepromesso in vendita; essi, infine, hanno sostenuto che gli amministratori della società, Giuseppe Buscaglia, Massimo Buscaglia, Antonio Pastomerlo e Egidio Suanno, avevano posto in essere condotte distrattive delle somme versate a titolo di acconto sul prezzo.
Tanto premesso, gli attori, dichiarata la loro disponibilità al pagamento del residuo prezzo ancora dovuto, hanno concluso domandando dichiararsi trasferito o comunque trasferirsi in loro favore gli immobili in questione, disponendosi la trascrizione della sentenza da emanarsi, con condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, a pagare la somma di euro 198.630,08, o quella occorrente necessaria per estinguere la quota di mutuo ipotecario gravante sugli immobili oggetto del preliminare ed a risarcire ogni ulteriore danno, compensandosi i rispettivi debiti e crediti.
I convenuti si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie. In particolare, la società ha evidenziato di aver presentato, nel frattempo, ricorso per essere ammessa al concordato preventivo. A seguito del decesso in corso di causa dell’attore Aldo Chiapparoli, si sono costituite, quali eredi del medesimo, la moglie Anna Rossi e la figlia Chiara Chiapparoli. Con sentenza n. 68/2018, il Tribunale di Pavia ha dichiarato trasferiti in favore di Anna Rossi e Chiara Chiapparoli gli immobili oggetto del contratto preliminare, «con obbligo di cancellazione da parte di Impro.nta srl del mutuo ipotecario trascritto su di essi nella misura che risulterà in essere al momento del trasferimento degli immobili», e con ordine di trascrizione della sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari; il giudice di primo grado ha inoltre rigettato la domanda proposta dagli attori nei confronti degli amministratori della società ed ha infine condannato la Impro.nta s.r.l. alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori e questi ultimi alla rifusione delle spese processuali in favore di Giuseppe Buscaglia, Massimo Buscaglia, Antonio Pastomerlo e Egidio Suanno.
Detta sentenza è stata appellata, in primo luogo, da parte della società convenuta. A loro volta, anche Anna Rossi e Chiara Chiapparoli hanno proposto autonoma impugnazione nei confronti della società nonché dei soli amministratori Giuseppe Buscaglia e Massimo Buscaglia. La Corte d’appello di Milano, riunite le cause relative alle impugnazioni, ha rigettato entrambi gli appelli con sentenza n. 3340/2021 pubblicata il 17.11.2021. Nella motivazione, la Corte ha formulato, per quanto di interesse in questa sede, le seguenti considerazioni: - l’accordo negoziale prevedeva l’obbligo per Impro.nta s.r.l. di trasferire gli immobili liberi da ipoteca e non vi era stata alcuna pattuizione relativa al pagamento di parte del prezzo ad opera dei promissari acquirenti mediante l’accollo di parte del mutuo fondiario, previo frazionamento; - l’azione di cui all’art. 2932 c.c. consente al promissario acquirente adempiente di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, e, in particolare, l’acquisto dell’immobile promesso in vendita libero da pesi e gravami; - il giudice adito ha il potere di stabilire le modalità e i termini per l’esecuzione del trasferimento immobiliare; - non rilevano nel caso di specie i limiti imposti alle azioni esecutive dei creditori in ipotesi di concordato preventivo, poiché il divieto riguarda la proposizione delle azioni esecutive in senso proprio e non si estende alla domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto.
La società Impro.nta s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla scorta di cinque motivi. Chiapparoli Chiara, anche nella qualità di erede di Anna Rossi, nel frattempo deceduta, ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba ha depositato conclusioni scritte. Le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Nelle sue conclusioni scritte, il Pubblico Ministero ha segnalato che, con ordinanza interlocutoria n. 27045/25 del 08.10.2025, questa Sezione ha rimesso alla pubblica udienza la causa RG n. 29638/21, che riguarda una vicenda analoga ed in cui si pongono le medesime questioni del presente giudizio, ritenute di rilevanza nomofilattica, avendo ad oggetto la sentenza della medesima Corte d’appello n. 1220/21, alle cui motivazioni si è conformata la sentenza impugnata in questa sede, che l’ha richiamata espressamente.
Alla pubblica udienza del 27.11.2025, il Pubblico Ministero ha dunque chiesto, ove ritenuto dalla Corte, il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissazione per la data del 26.02.2026. Anche la difesa della ricorrente ha segnalato in atti la medesima circostanza, producendo copia sia dell’ordinanza interlocutoria innanzi menzionata, sia del decreto con cui la trattazione della causa RG n. 29638/21 è stata rimessa alla pubblica udienza del 26.02.2026, ed ha chiesto la trattazione congiunta dei due ricorsi. La difesa della controricorrente, presente alla pubblica udienza del 27.11.2025, ha dichiarato di non opporsi al rinvio.
Il Collegio ritiene opportuna la trattazione congiunta dei due ricorsi, sicché la richiesta di rinvio di cui sopra deve essereaccolta. P.Q.M La Corte rinvia il procedimento alla pubblica udienza del 26 febbraio 2026 alle ore 10.00. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento