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Ordinanza — n. 31360/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against late appeal dismissal due to improper reciprocal costs allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31360/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Piero Lorusso's appeal against the Rome Court of Appeal's dismissal of his late incidental appeal. The lower court declared the main appeal inadmissible for tardiness but incorrectly awarded reciprocal costs, ignoring that the incidental appeal was legally ineffective. The Supreme Court ruled that when a main appeal is rejected, only the appellant bears costs, making the lower court's reciprocal cost award a violation of procedural principles.

Regesto Legislator

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Art. 702 quater c.p.c.; Art. 334 comma 2° c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: When a main appeal is declared inadmissible for tardiness, rendering the incidental appeal ineffective, reciprocal costs cannot be awarded because only the party who caused the second instance judgment bears the expenses.

Parole chiave

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reciprocal costs allocation inadmissible appeal tardiness incidental appeal ineffectiveness Cassation procedural law costs of second instance indennità del difensore d'ufficio considerazioni di protezione ambientale diritti di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 702 quater c.p.c.
Art. 334 comma 2° c.p.c.
702 quater c.p.c., decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario da parte della cancelleria, e conseguentemente inefficace ex art. 334 comma 2° c.p.c. l’appello incidentale tardivo del Lorusso, compensando le spese del giudizio per reciproca soccombenza.
Art. 92 c.p.c.
Infatti, secondo il ricorrente, la pronuncia di inammissibilità dell’appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
Art. 88 c.p.c.
art. 703 c.p
FATTI DI CAUSA Con ordinanza ex art. 703 c.p.c., il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente la domanda dell’avv.
art. 702 quater c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. ord. 4.12.2023 n. 33733
Cass. ord. 12.6.2018 n. 15220
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22720/2023 R.G. proposto da : LORUSSO PIERO, elett.te domiciliato presso il suo studio in ROMA, LARGO MESSICO 7, rappresentato e difeso dasé medesimo, -ricorrente- contro SICUREZZA E AMBIENTE SPA, rappresenta e difesadall'avvocato ANDREA NAPOLITANO, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7223/2023 depositata il 9.11.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.11.2025 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Con ordinanza ex art. 703 c.p.c., il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente la domanda dell’avv.

Piero Lorusso di accertamento dei residui compensi professionali maturati per l'attività difensiva svolta nell’interesse della resistente, Sicurezza e Ambiente Spa, davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa, condannando tale società al pagamento di € 3.400,00 in favore del predetto. Avverso questa ordinanza, comunicata dalla cancelleria del Tribunale il 16.6.2022, proponeva appello alla Corte d'Appello di Roma il 13.1.2023 la Sicurezza e Ambiente Spa, al quale resisteva l’avv. Lorusso, eccependo la tardività dell’appello e contestando la sua fondatezza nel merito; peraltro, con appello incidentale tardivo, il Lorusso lamentava l’omessa pronuncia sui danni richiesti in primo grado in relazione alle espressioni offensive utilizzate dalla controparte negli scritti difensivi non riguardanti l’oggetto della causa.

Con la sentenza n. 7223/2023, pubblicata il 9.11.2023, la Corte d'Appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello principale perché notificato dopo la decorrenza del termine breve di trenta giorni stabilito dall'art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario da parte della cancelleria, e conseguentemente inefficace ex art. 334 comma 2° c.p.c. l’appello incidentale tardivo del Lorusso, compensando le spese del giudizio per reciproca soccombenza. Avverso questa sentenza Lorusso Piero ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, e la Sicurezza e Ambiente Spa ha resistito con controricorso.

Nell’imminenza dell’adunanza camerale del 27.11.2025, la Sicurezza e Ambiente Spa ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 92 e 91 c.p.c., avendo la Corte d'Appello ritenuto inammissibile il gravame, ma compensato le spese del giudizio. Infatti, secondo il ricorrente, la pronuncia di inammissibilità dell’appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.

Tale primo motivo è fondato perché la sentenza impugnata ha disposto la compensazione delle spese processuali ritenendo sussistente un'ipotesi di reciproca soccombenza delle spese processuali del doppio grado di giudizio, reciproca soccombenza in realtà insussistente, dal momento che mentre l'appello principale della Sicurezza e Ambiente SPA èstato ritenuto tardivo perché notificato oltre il termine breve decorrente dalla comunicazione di cancelleria dell'ordinanza ex art. 703 c.p.c. del Tribunale di Roma, equiparata alla notificazione ad istanza di parte dalla speciale previsione dell'art. 702 quater c.p.c., con conseguente sussistenza della soccombenza sul punto di quella società, l'appello incidentale tardivo del Lorusso, che si era comunque costituito tempestivamente in secondo grado, non èstato esaminato dalla Corte d'Appello.

Ciò in quanto quest’ultima ha semplicemente – e correttamente – preso atto dell'inefficacia dell'appello incidentale tardivo ex art. 334 comma 2° c.p.c., inefficacia che scaturisce ex lege dall'inammissibilità per tardività dell'appello principale, per cui non era ravvisabile alcuna soccombenza del Lorusso, che ha proposto l'appello incidentale secondo una delle modalità consentite dal nostro ordinamento. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, sia pure riferita ad impugnazioni proposte in sede di legittimità, infatti, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. ord. 4.12.2023 n. 33733;

Cass. ord.12.6.2018 n. 15220). Applicando quindi la compensazione delle spese processuali per soccombenza reciproca, peraltro ad entrambi i gradi di giudizio, malgrado la reiezione dell'appello principale e l'inefficacia dell'appello incidentale tardivo, la Corte distrettuale ha violato il principio della soccombenza, che gli imponeva di porre le spese del giudizio di secondo grado all'unica parte che vi aveva dato causa e che aveva visto definitivamente respinte le proprie tesi contrarie alla domanda avversaria parzialmente accolta. 2)Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 96 e 88 c.p.c., atteso che la Corte d’Appello oltre a non condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite, non l'ha condannata al risarcimento dei danni per lite temeraria e abuso del processo chiesto in primo grado e riproposto in secondo grado, nonostante la manifesta infondatezza e inammissibilità dell’opposizione.

Il secondo motivo deve ritenersi assorbito in senso proprio, in ragione dell'accoglimento del primo motivo, in quanto il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, dovrà decidere in base all'esito finale della lite sulle spese processuali, comprese quelle del giudizio di legittimità, e pronunciarsi quindi anche sulla domanda conseguenziale di risarcimento danni ex artt. 96 e 88 c.p.c. avanzata dal Lorusso. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso di Lorusso Pietro, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che provvede