Cassation court dismisses appeal regarding voluntary intervention's right to file new claims despite preclusion rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the appellant's appeal against a second-instance judgment that dismissed a voluntary intervention's claim for adverse possession. The lower court ruled that while procedural preclusion bars new claims for original parties, it does not apply to voluntary intervenees who can assert new arguments up to the conclusion clarification hearing. The decision was based on the appellant's failure to timely contest the possession claim in the first instance, rendering the new evidence insufficient to overturn the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 268 c.p.c.; The preclusion rule prohibiting new autonomous claims by voluntary intervenees does not extend to their assertive activity, allowing them to introduce new arguments until the clarification of conclusions, provided they accept the procedural state regarding original parties' preclusions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21238-2021proposto da: MELIS RINA,erede di MELIS ELISEO, rappresentata e difesa dall’avv. GIOVANNI ADAMI -ricorrente - contro PIRAS ANTONIETTA, PIRAS GIOVANNI, PIRAS SILVIERO e PIRAS SALVATORE, eredi di SIMBULA ELVIRA e PIRAS BENIGNO, elettivamentedomiciliati in ROMA, VIA LE XXI APRILE n. 11 , nello studio dell’avv. NIKOLAUS W.M. SUCK e rappresenta ti e dife si dall’avv. MARGHERITA FALQUI -controricorrenti - nonchè contro CANCEDDA OVIDIO e PIRAS MARIA AUSILIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE XXI APRILE n. 11, nello studio dell’avv.
NIKOLAUS W.M. SUCK e rappresentati e difesi dall’avv. MARGHERITA FALQUI -controricorrenti - nonchè contro PIRAS MIRELLA, PIRAS ELIANA, PIRAS GIOELE e PIRAS GIORGIO -intimati - avverso la sentenza n. 27/2021 della CORTE DI APPELLO di CAGLIARI, depositata il 20/01/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 5.9.2013 Piras Mafalda e Melis Eliseo evocavano in giudizio Piras Benigno, Piras Giorgio, Piras Mirella, Piras Gioele e Piras Eliana, innanzi il Tribunale di Cagliari, invocando la divisione di alcuni immobili in comunione tra le parti, siti in territorio del Comune di Genuri.
Si costituivano Piras Giorgio, Piras Mirella, Piras Gioele e Piras Eliana, eccependo l’inammissibilità della domanda, già proposta innanzi il Tribunale di Roma e decisa con sentenza n. 20843/2009, che l’aveva dichiarata improponibile per difetto della prova dell’appartenenza dei beni al comune dante causa delle parti, e contestando comunque la consistenza dell’asse divisionale, poiché taluni beni erano stati ceduti dal comune dante causa con atti di disposizione inter vivosed altri (per quanto qui ancora rileva) erano invece stati usucapiti da Piras Benigno.
Quest’ultimo, costituitosi, affermava esso pure di aver posseduto parte dei beni da oltre quarant’anni e di esserne dunque divenuto proprietario per usucapione. Nel corso del giudizio intervenivano Cancedda Ovidio e Piras Maria Ausilia, a loro volta affermando che alcuni dei terreni oggetto della domanda divisionale erano stati attribuiti con divisione bonaria a Piras Benigno, e da quest’ultimo comunque usucapiti per possesso ultraquarantennale, il quale poi li aveva loro donati. A seguito del decesso di Piras Mafalda si costituivano in sua vece gli eredi, Cau Gabriele, Cau Elide e Cau Patrizia.
Con sentenza n. 54/2018 il Tribunale rigettava l’eccezione di inammissibilità della domanda di divisione, perché la causa decisa dal Tribunale di Roma aveva ad oggetto la successione di Piras Narcisa, mentre quella proposta dinanzi il giudice di prime cure riguardava la successione di Piras Salvatore; dichiarava poi cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di divisione proposta da Piras Mafalda, avendovi i suoi eredi rinunciato; riteneva improponibile la domanda di divisione proposta da Melis Eliseo, al quale era succeduta l’erede Melis Rina, per difetto della prova della legittimazione attiva e della proprietà dei beni che ne formavano oggetto; accoglieva invece la domanda di usucapione di parte dei beni in favore di Piras Benigno, proposta da Cancedda Ovidio e Piras Maria Ausilia con il loro atto di intervento e mai contestata in modo specifico dalle altre parti.
Con la sentenza impugnata, n. 27/2021, la Corte di Appello di Cagliari rigettava il gravame proposto da Melis Rina avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Melis Rina, affidandosi a tre motivi. Resistono con separati controricorsi, da un lato Piras Antonietta, Piras Giovanni, Piras Silviero e Piras Salvatore, eredi di Piras Benigno e Simbula Elvira, e dall’altro lato Cancedda Ovidio e Piras Maria Ausilia. Le altre parti del giudizio di secondo grado non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
In prossimità dell’adunanza camerale, tuttele parti costituite ha nno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrentelamenta la violazione degli artt. 267, 268 e 105 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto tempestivo l’intervento spiegato nel giudizio di prime cure da Cancedda Ovidio e Piras Maria Ausilio, mentre avrebbe dovuto ravvisarne la tardività e dunque prescindere dalle istanze istruttorie in esso contenute. Con il secondo motivo, invece, la ricorrente si duole dellaviolazione dell’art. 183, sesto comma, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di tener conto della mancata concessione, da parte del Tribunale, dei termini previsti da tale disposizione, ancorché richiesti da tutte le parti, in tal modo non consentendo alla Melis la possibilità di replicare alle allegazioni difensive proposte dagli intervenienti Cancedda e Piras.
Con il terzo motivo, infine, la Melis denunzia laviolazione dell’art.115 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che la domanda riconvenzionale di usucapione, proposta dal Cancedda e dalla Piras con il loro intervento, non sarebbe stata tempestivamente contestata dalla Melis. Tra le suindicate censure, vanno esaminate innanzitutto la seconda e la terza, suscettibili di scrutinio congiunto, che sono inammissibili. Occorre premettere che la Corte di Appello, ricostruendo lo svolgimento del giudizio di prime cure, ha affermato che l’intervenuta usucapione dei terreni oggetto di causa da parte di Piras Benigno era stata dedotta “… da tutti i convenuti nelle rispettive comparse di costituzione e risposta …” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), prima ancora che nell’intervento di Cancedda e Piras e che né alla prima udienza del 18.12.2013, né alla successiva del 26.3.2014, né alla terza svoltasi in data 11.2.2015, era stata proposta alcuna contestazione specifica, da parte degli attori, circa l’allegato possesso uti dominus ultraquarantennale esercitato da Piras Benigno su alcuni dei terreni oggetto della domanda di divisione (cfr. pag. 9 della sentenza).
La Corte di Appello ha poi evidenziato che l’intervento del Cancedda e della Piras era stato depositato il 29.9.2015 e che nessuna contestazione in relazione alla domanda in esso contenuta era stata mossa neppure alla successiva udienza del 30.9.2015; alla successiva udienza del 27.1.1026 la Melis aveva chiesto un rinvio e soltanto alla terza udienza, del 10.2.2016, aveva contestato genericamente la legittimazione di Piras Benigno a donare i beni contestati “… non avendone egli mai acquistato la piena ed esclusiva proprietà” (cfr. ancora pag. 9 della sentenza).
Ad avviso della Corte distrettuale, tale generica contestazione era da ritenere tardiva, non essendo stato, prima del 10.2.2016, mai in alcun modo contestato, da parte della Melis, il fatto che il Piras Benigno avesse ricevuto per divisione bonaria i terreni oggetto di contestazione e li avesse posseduti per oltre quarant’anni, usucapendoli. Il rilievo della mancata contestazione, dunque, non riguarda soltanto l’intervento spiegato dal Cancedda e dalla Piras, ma anche, a monte di esso, tutte le deduzioni difensive svolte dalle parti convenute.
La motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta, poiché il rilievo della non contestazione, in tanto è possibile, in quanto esso segua la completa articolazione delle difese delle parti. Nel caso di specie, con il secondo motivo del ricorso, la Melis denunzia la mancata concessione, da parte del Tribunale, dei termini previsti, anche per la precisazione delle domande e delle conclusioni, di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. Solo all’esito dell’eventuale concessione di detti termini, ove richiesti, e della conseguente cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum , il giudice di merito avrebbe potuto dare rilievo alla mancata contestazione, da parte dell’una parte, delle deduzioni prospettate dall’altra parte.
Da ciò deriva che il rilievo della mancata contestazione, operato dalla Corte distrettuale, è di per sé erroneo, per la parte del processo di prime cure che precede l’intervento del Cancedda Ovidio e della Piras Maria Ausilia, perché gli originari convenuti non avevano proposto alcuna domanda di riconoscimento dell’usucapione di parte dei cespiti controversi in capo al Piras Benigno, ma avevano soltanto formulato una mera difesa, rispetto alla domanda di divisione originariamente introdotta da Melis Eliseo e Piras Mafalda, in relazione alla quale, quindi, nessuno specifico onere di contestazione era sorto in capo all’originaria parte attrice.
Per quanto invece attiene allo svolgimento del processo di primo gradosuccessiv o all’intervento spiegato dai predetti Cancedda Ovidio e Piras Marua Ausilia, va rilevato innanzitutto che detto atto contiene la domanda di riconoscimento dell’usucapione dei beni oggetto della domanda di divisione, che gli intervenienti afferma va no esser stati usucapiti dal loro dante causa Piras Benigno. Tale domanda, quindi, avrebbe dovuto effettivamente essere oggetto di contestazione da parte degli originari attori, che avevano chiesto la divisione dei cespiti già appartenuti al comune dante causa delle parti in giudizio.
Tuttavia, va considerato anche che, nella scansione prevista dal codice di rito, la definitiva articolazione delle difese delle parti è consentita anche nei termini di cui all’art. 183 c.p.c., che –se richiesti–consentono alle parti di precisare le rispettive tesi e posizioni processuali, nei limiti dell’emendatio libelli. Ne consegue che, qualora gli attori in divisione avessero chiesto, nel corso del giudizio di prime cure , la concessione deitermini di cui all’art. 183 c.p.c., il ragionamento seguito dal giudice del gravame cure sarebbe erroneo anche in relazione alla scansione temporale successiva all’intervento spiegato daCancedda Ovidio e da Piras Maria Ausilia.
Sotto questo profilo, tuttavia, l’odierna ricorrente aveva l’onere di specificare, nei suoi motivi di ricorso, che i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. –effettivamente non concessi dal Tribunale–erano stati richiesti. Di tale istanza non si fa alcuna menzione, né nel ricorso, né nella sentenza impugnata, e neppure nella decisione di primo grado, cui il Collegio ha accesso, venendo in rilievo, nella fattispecie, un vizio di carattere processuale. Ne discende l’inammissibilità del secondo e del terzo motivo, per carenza del richiesto grado di specificità e comunque per mancata dimostrazione del presupposto ultimo del vizio denunziato, costituito dalla richiesta, da parte degli originari attori in prime cure, dei termini di cui all’art. 183, sesto comma,c.p.c. e dalla loro mancata concessione da parte del Tribunale.
Il primo motivo di ricorso, invece, è infondato. Come correttamente rilevato anche dalla Corte di Appello, l’interveniente ha sempre diritto di spiegare la propria difesa, e dunque anche di svolgere domande in contrasto con quelle già proposte dalle originarie parti del giudizio. Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui “La formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento "fino all'udienza di precisazione delle conclusioni", configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie” (Cass.
Sez.1, Sentenza n. 25798 del 22/12/2015, Rv. 638291; conf. Cass. Sez.3, Sentenza n. 11681 del 26/05/2014, Rv. 630954; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25264 del 16/10/2008, Rv. 605243; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1859 del 25/01/2018, Rv. 646674). La preclusione prevista per le deduzioni istruttorie, quindi, non si estende all’attività assertiva. Poiché nella specie la domanda di usucapione non è stata accolta sulla scorta delle allegazioni istruttorie degli intervenienti, ma per effetto della sua mancata tempestiva contestazione da parte dai danti causa della Melis, che vi avrebberoavuto interesse, la censura in esame, con la quale quest’ultima si duole del fatto che il giudice di merito avrebbe considerato anche –ma, come detto, non solo– i documenti prodotti dal Cancedda e dalla Piras unitamente al loro atto di intervento non coglie la ratiodella decisione impugnata.
La Corte di Appello, infatti, ha evidenziato che la Melis solo con l’atto di appello (e dunque neppure in comparsa conclusionale e in memoria di replica in prime cure) aveva“… formulato allegazioni contrarie specifiche, ossia che il terreno in questione fosse nel compossesso del Piras e di Eliseo Melis, che il fondo non era mai stato recintato dal Piras e che questi pagasse una sorta di affitto al Melis …” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Il giudice di seconde cure, dunque, ha fondato la sua decisione sulla mancata contestazione della domanda riconvenzionale, senza dunque tener conto delle produzioni documentali degli intervenienti, che invece erano state considerate dal Tribunale, che ne aveva evidenziato il contenuto confermativo della non contestata affermazione del possesso esclusivo, ultraquarantennale,dei beni de quoin capo al Piras Benigno.
In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e c ondanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascunaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processua