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Decreto — n. 31269/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days silence; judgment extinguished and costs awarded to respondent.

Numero d'incarto Decreto — n. 31269/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed early judgment. The appellant argued for review, but the court found no response constituted a formal waiver under the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment extinguished the proceedings and ordered the appellant to pay the respondent's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on an early judgment proposal within the statutory period constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of litigation costs to the respondent.

Parole chiave

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waiver by silence early judgment proposal extinction of proceedings litigation costs cassation appeal dismissal termine di sospensione estensione della procedura opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

Numero registro generale 24782/2024 Numero sezionale 1153/2025 Numero di raccolta generale 31269/2025 Data pubblicazione 01/12/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 24782/2024; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 26 novembre 2025 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9