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Ordinanza — n. 31180/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against administrative seizure due to lack of proof for postal notice requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31180/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the third ground of appeal filed by Abaco SPA against a lower court ruling that dismissed Carmine Aschettino's challenge to an administrative seizure. The lower court had declared the seizure invalid because the file lacked proof of notification documents, whereas the appellant argued that a registered mail receipt suffices under the relevant tax code. The court ruled that the lower court erred by imposing a general requirement for physical notification records when the specific method used was registered mail, thereby invalidating the seizure.

Regesto Legislator

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Art. 26, co. 1, d.P.R. n. 602/1973; The court must verify the specific method of notification chosen by the party; if registered mail is used, the receipt serves as proof, making the deposit of notification records unnecessary.

Parole chiave

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administrative seizure tax collection notification proof registered mail notification records cassation appeal procedural defect documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 36, co. 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992
Art. 132 c.p.c.
546/1992 e nullità della sentenza per inesistenza/carenza di motivazione, per avere il Tribunale omesso di esporre le effettive ragioni della decisione, limitandosi ad affermare la mancanza nel fascicolo delle relate di notifica, con motivazione perplessa e incomprensibile, quindi nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c. e omessa considerazione delle prove dedotte, per avere il Tribunale ignorato la documentazione prodotta dalla ricorrente (verbali, avvisi, cartelle, avvisi di ricevimento), che atte sta va no la corretta notifica e,quindi, la legittimità del fermo.
Art. 26, co. 1, d.P.R. n. 602/1973
Il terzo motivo deduceviolazione dell’art. 26 d.P.R.
art. 132 c.p
546/1992 e nullità della sentenza per inesistenza/carenza di motivazione, per avere il Tribunale omesso di esporre le effettive ragioni della decisione, limitandosi ad affermare la mancanza nel fascicolo delle relate di notifica, con motivazione perplessa e incomprensibile, quindi nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c.
art. 115 c.p
Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28209/2022 R.G. proposto da ABACO SPA, rappresentata e dife sa d a ll’avvocato ZAMPESE MAS- SIMOe con indicazione di domicilio digitale; -ricorrente- contro ASCHETTINO CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CA- TONE 15 presso lo studio dell’avvocato MAZZUCCHIELLO GIUSEPPE e rappresentato e difeso dall'avvocato PISANI ANGELO -controricorrente- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE AVELLINO n. 636/2022 , pub- blicatal’11/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal consigliere REMO CAPONI.

FATTI DI CAUSA E’ stata impugnata in cassazione una sentenza di rigetto dell’appello avverso un decisione del Giudice di pace di Avellino, con la quale era stato accolto il ricorso di Carmine Aschettino contro il fermo amministrativo eseguito dalla concessionaria della riscossione, Abacos.p.a. Il Tribunale di Avellino ha rilevato che nel fascicolo di primo grado mancavano le relate di notifica degli atti di accertamento e delle corrispondenti cartelle esattoriali . Pertanto, ha dichiarato che il fermo difettava di titolo giustificativo idoneo per mancata prova del legittimo procedimento notificatorio e di acquisizione dei predetti atti.

Ha proposto ricorsroin cassazione la s.p.a Abaco con tre motivi, illustrati da memoria. Aschettino Carmine ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. -Il primo motivo denuncia violazione de gli art t . 111 Cost., 36 , co. 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992 e nullità della sentenza per inesistenza/carenza di motivazione, per avere il Tribunale omesso di esporre le effettive ragioni della decisione, limitandosi ad affermare la mancanza nel fascicolo delle relate di notifica, con motivazione perplessa e incomprensibile, quindi nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c.

Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c. e omessa considerazione delle prove dedotte, per avere il Tribunale ignorato la documentazione prodotta dalla ricorrente (verbali, avvisi, cartelle, avvisi di ricevimento), che atte sta va no la corretta notifica e,quindi, la legittimità del fermo. Il terzo motivo deduceviolazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 /1973 per avere il Tribunale erroneamente imputato al ricorrente l’inosservanza dell’onere di depositare la relata di notifica , dovendo considerarsi sufficiente la notifica attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento, come è avvenuto nel caso di specieed è attestato dal deposito degli avvisi di ricevimento. 2.

–Logicamente prioritario è l’esame del terzo motivo di ricorso, che è fondato. L’art. 26, co. 1, seconda parte , d. P.R. n. 602/1973 dispone: «L a notifica [della cartella di pagamento] può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda».

Ne segue che, ove la notifica della cartella di pagamento è eseguita in questo modo, non è necessaria la relata di notifica, ma ai fini della prova del perfezionamento è sufficiente il deposito dell’avviso di ricevimento (insieme alla cartella). In questo senso, tra le pronunce meno remote, cfr. Cass. 13628/2025 (ma v. in precedenza, tra le altre, Cass. 6395/2014). L’errore della sentenza impugnata consiste nell’aver enunciatoin via generale che era necessario il deposito della relata di notifica, senza aver verificatoche ciò fosse necessari o ai fini della prova del perfezionamento della notifica nel caso concreto , in relazione al metodo di notificazione effettivamente prescelto dalla ricorrente.

A tale verifica è chiamatoil giudice del rinvio. 3. – L’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento dei restanti motivi. 2. –In definitiva, va acco lto il terzo motivo di ricorso, con dichia- razione diassorbimento dei r imanenti motivi ; l a sentenza impugna- ta deve essere cassata in relazione al motivo accolt o, con rinvi o al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, anche per la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolt o e rin- via al Tribunale di Avellino, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazionedelle spese del giudizio di legittimità.

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