Cassation court rejects road speed tolerance analogy for Venice lagoon boat speed violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the Ministry's appeal against a lower court ruling that had applied a 5 km/h speed tolerance to a boat in the Venice lagoon. The defendant argued that the road traffic code's tolerance rule should apply by analogy, but the court found this legally incorrect due to the distinct nature of aquatic versus terrestrial travel. Consequently, the court annulled the lower judgment and confirmed the original fine, establishing that road-specific speed reductions do not transfer to waterways.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 3 Codice della Navigazione; Art. 345, comma 2 d.P.R. 495/1992: The special law on navigation excludes the application of road traffic regulations by analogy, meaning the 5 km/h speed tolerance for road vehicles cannot be extended to motorboats in the Venice lagoon.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6989/2022 R.G. proposto da MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE e DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI, domiciliato in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difendeex lege; -ricorrente- contro ROGANTE GIANLUCA, titolare dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38 , presso lo studio dell’avvocato ROMANO MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato COZZA MARIAROSA; -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VENEZIA n. 2365/2021 , pubblicata il 16/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Gianluca Rogante, titolare dell’omonima ditta individuale, proponeva opposizione davanti al Giudice di pace di Venezia contro l’ordinanza del 5 ottobre 2017 con la quale gli veniva ingiunto il pagamento di euro 132,60 per violazione dell’art. 44 dell’ordinanza della Capitaneria del porto di Venezia n. 175/2009, per avere il motoscafo di proprietà della ditta transitato nel bacino di San Marco, ove è stabilito il limite massimo di velocità di 7 km/h, alla velocità di 11 e 12 km/h, così superando tale limite massimo.
Con la sentenza n. 927/2019 il Giudice di pace di Venezia accoglieva l’opposizione e annulla va l’ordinanza impugnata , in quanto non vi era la prova della verifica della funzionalità del dispositivo di controllo della velocità.
2. Detta sentenza è stataappellata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deducendo come vi fosse la prova agli atti della verifica di funzionalità. Con la sentenza n. 2365/2021 il Tribunale di Venezia ha acco lto l’appello sotto il profilo della verifica di funzionalità, ma, considerati gli altri motivi di opposizione fatti valere in primo grado e ritenuti assorbiti dal Giudice di pace, ha ritenuto fondata la doglianza relativa al superamento del limite di tolleranza di 5 km/h, ritenendo applicabile la riduzione prevista dall’art. 345, comma 2, del regolamento esecutivo del codice della strada, in quanto l’art. 1 del codice della navigazione prevede l’applicazione del “diritto civile”, inteso come diritto comune, per il caso di lacune e la mancanza di limiti di tolleranza e/o riduzioni. Il Tribunale ha così confermato – ancorché per una diversa ragione - l’annullamento dell’ordinanza - ingiunzione.
3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricor so per cassazione il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili(già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Ha resistitocon controricorso l’intimato Gianluca Rogante. Ilricorrente ha depositato anche memoria . CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345, comma 2, d.P.R. 495/1992. Si sostiene che la sentenza impugnata è erronea per violazione del richiamato art. 345, comma 2, nella parte in cui ha ritenuto applicabile analogicamente la cosiddetta tolleranza strumentale di 5 km/h alla navigazione lagunare; infatti, l’art. 1 delle disposizioni preliminari al codice della navigazione, nel designare le fonti destinate a disciplinare il diritto della navigazione, le individua nel codice stesso e nelle leggi, regolamenti e usi relativi alla navigazione marittima, dando spazio all’analogia interna alle predette fonti e infine ammettendo, quale extrema ratio, il ricorso al diritto civile; pertanto, per quanto attiene al procedimento di accertamento delle violazioni in materia di navigazione, non si può fare riferimento al codice della strada; i canali marittimi lagunari non sono strade né per caratteristiche costruttive, né per caratteristiche tecniche, né per caratteristiche funzionali, cosicché rispetto ad essi non può trovare applicazione il codice della strada; al di là delle significative e innegabili differenze esistenti tra la circolazione su strada e la circolazione acquea è chiaro che la riduzione di 5 km/h risulti tarata sui limiti di velocità previsti dal codice della strada, di gran lunga superiori (ad esempio 50 km/h nei centri abitati, 90 km/h nelle strade extraurbane e 130 km/h nelle autostrade) a quelli previsti dall’art. 2 del regolamento per la circolazione acquea, che variano dai 5 agli 11 km/h. 1.1.
La censura è fondata. Questa Corte ha, infatti , già precisato che “in tema di circolazione nautica nella laguna di Venezia, in caso di eccesso di velocità, è da escludersi l'applicazione analogica dell'art. 345, comma 2, del regolamento di esecuzione del codice della strada, in quanto il tipo di veicolo a motore, il grado di velocità che esso può raggiungere, l'elemento terrestre o acqueo su cui esso si muove, la forza d'attrito della superficie su cui il veicolo si muove e, infine, le persone e l'ambiente circostanti danno luogo a differenze specifiche tra la circolazione stradale e la circolazione acquea, specialmente nel Comune di Venezia, tali da escludere che la riduzione automatica di 5 km/h di cui all'art. 345, comma 2, del d.P.R. n. 495 del 1992 possa essere estesa per analogia alla misurazione tecnica della velocità delle imbarcazioni a motore circolanti nelle menzionate acque lagunari” (in tal senso puntualmente Cass. n. 17679/2022).
In relazione alla inapplicabilità delle norme relative alla circolazione stradale alla navigazione si richiama anche Cass. n. 26894/2023, che ha chiarito come “l'art. 1, comma 3, codice della navigazione, che è legislazione di carattere speciale, nel prevedere che, per i casi non regolati, debbano applicarsi per analogia le altre disposizioni del diritto dellanavigazione e, in subordine, le norme del diritto civile, da intendersi come il complesso delle norme e dei principi di diritto che costituiscono la normativa generale nella quale si inquadra la disciplina particolare del diritto dellanavigazione, esclude l'applicabilità delle norme relative alla circolazione stradale, che costituiscono a loro volta un corpus di carattere speciale”.
2. Il ricorso va,pertanto, accolto.
3. La sentenza impugnata deve, perciò, essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell’opposizione proposta da Gianluca Rogante avverso l’ordinanza - ingiunzione impugnata, perciò da ritenere confermata. Considerata la novità della questione, affrontata da questa Corte successivamente alla proposizione del ricorso in esame(quando era ancora obiettivamente controvertibile), si ritiene che sussistano giuste ragioni (anche in virtù di quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018) – in applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. –per compensa re tra le parti le spese dell’intero processo(avuto cioè riguardo a tutti e tre i gradi). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da Gianluca Rogante avverso l’ordinanza-ingiunzione impugnata n. L736VE000510293 del 5 ottobre 2017; compensa tra le parti le