Cassation court dismisses lawyer's appeal regarding triple fee calculation and procedural costs allocation in administrative litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the lawyer's cassation appeal against a second-instance judgment that reduced his professional fees and allocated litigation costs. The appellant argued for triple maximum tariffs based on case complexity and reimbursement for a congruity opinion, while the opposing party contended the fees were already paid and the opinion was unnecessary. The court held that fee congruity is a matter of fact for the trial judge and that costs for the opinion should only be reimbursed if the fee limit was exceeded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, 116, 91 c.p.c.: The assessment of fee congruity within tariff limits is a factual evaluation reserved to the court of first instance and not subject to cassation review; costs incurred for a congruity opinion are not reimbursable if the fee limit is not exceeded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1841/2022 R.G. proposto da RAIMONDI NUNZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA' DI BRUNO 15, presso lo studio dell’avvocato LUIGI COMBARIATI che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro REGIONE CALABRIA, FORNARI LUIGI, CENITI VINCENZO; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1395/2021,pubblicata il 28/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Vincenzo Ceniti proponevaopposizione al decreto con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell’avvocato Nunzio Raimondi della somma di euro 108.336,29, a titolo di compensi professionali per l’attività prestata in un processo penale nel quale l’opponente, dipendente della Regione Calabria, era stato imputato.
L’opponente deduceva che la somma corrisposta dalla Regione Calabria per il proprio compenso, pari a euro 37.645,84, era congruamente remunerativa di tutte le prestazioni professionali rese dal difensore, dato che la posizione dell’opponente era marginale e lo stesso pubblico ministero ne aveva chiesto l’assoluzione già in primo grado, considerato anche che l’avvocato Raimondi era stato affiancato da un altro professionista. L’opponente contestava, quindi , l’applicazione del triplo dei massimi tariffari e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la Regione Calabria.
Si costituiva l’avvocato Raimondi che eccepi va la correttezza della liquidazione vidimata dal consiglio dell’Ordine degli avvocati e del riconoscimento del triplo del massimo degli onorari, attesa la speciale complessità dell’incarico svolto. Venivaautorizzata la chiamata in causa della Regione Calabria, che si costituiva, eccep endo di avere già liquidato le spettanze dell’avvocato Raimondi secondo i massimi tariffari. Con sentenza del 21 febbraio 2017 il Tribunale di Catanzaro riteneva congrui i compensi richiesti in sede monitoria da Raimondi e dichiarava sussistente l’obbligo della Regione Calabria a tenere indenne Ceniti da quanto dovuto al difensore.
Il Tribunale rigettava così l’opposizione e condanna va la Regione Calabria a rimborsare a Ceniti la somma di cui al decreto ingiuntivo.
2. La pronuncia di primo grado veniva impugnata dalla Regione Calabria e, c on la sentenza n. 1395/2021 la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva il gravame e revoca va il decreto ingiuntivo opposto;liquidava in euro 47.608,85 il compenso spettante a ll’avv. Raimondi e, detratto il pagamento ricevuto ante causam di euro 37.645,84, accertava il residuo credito del difensore in euro 9.963,01 (oltre interessi legali dal 29.5.2009) ; compensa va integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricor so per cassazione l’avvocato Nunzio Raimondi. Gli intimati Vincenzo Ceniti, Luigi Fornari e Regione Calabria non hanno proposto difese. Il Consigliere delegato dal Presidente della Sezione seconda ha ritenuto che il ricorso fosse manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380- bis, comma 1 c.p.c. Il ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio, depositando anchememoria in prossimità dell’adunanza camerale . CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
1) I primi tre motivi sono tra loro strettamente connessi:
a) il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1 e 3, del capo II del d.m. 127/2004; si sostiene che la normativa fornisce chiare e univoche indicazioni in ordine ai criteri da utilizzare nella determinazione dell’onorario, criteri che tengono conto non solo della quantità di lavoro prestato, ma anche e soprattutto della qualità dell’attività, criteri non considerati con la pronuncia impugnata;
b) il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la Corte d’appello ha disatteso le prove offerte dal ricorrente, non valorizzando, in particolare, la cospicua documentazione versata in atti e il parere espresso dall’Avvocatura generale dello Stato che, su richiesta del Ministero degli interni, con riferimento alla liquidazione degli onorari richiesti per il mandato difensivo espletato dallo stesso avvocato Raimondi in favore di un altro imputato, aveva ritenuto congrua l’applicazione del triplo dei massimi tariffari;
c) il terzo motivo deduce violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente e apodittica della sentenza impugnata , siccome basatasu massime e/o valutazioni generiche. 1.1) I motivi sono infondati. La sentenza impugnata risulta ampiamente satisfattiva del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione (cfr., per tutte, Cass., sez. un., n. 8053/2014), avendo adeguatamente e coerentemente illustrato le ragioni per le quali, pur dovendosi prendere atto del pregio e della qualità della difesa prestata dal ricorrente in favore del proprio assistito, tuttavia non ricorressero le condizioni per accedere alla richiesta di liquidazione dei compensi in misura pari al triplo dei massimi tariffari, ma che fosse invece giustificata una liquidazione in misura corrispondente ai massimi.
La sentenza impugnata ha dato atto non solo della quantità delle prestazioni eseguite, ma ha specificamente evidenziato la qualità della prestazione resa, avuto riguardo alla specifica posizione che aveva assunto l’imputato nel quadro accusatorio formulato dall’accusa, del ruolo dal medesimo ricoperto nella vicenda, della mole di atti esaminati, dell’assenza dello svolgimento di attività investigativa o di accesso sui luoghi. Nella motivazione della pronuncia di appello si è dato , altresì , conto di come non potesse assumere carattere condizionante la valutazione il parere reso dall’Avvocatura dello Stato per altro difensore, attesaanche la natura non vincolante di tale parere.
Il riferimento alla presenza di altro codifensore costituisce argomentazione solo resa ad abundantiam; il giudizio circa la congruità del riconoscimento dei massimi e non anche della loro triplicazione risulta rapportato all’attività singolarmente svolta dal Raimondi. Non può,quindi, ravvisarsi la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la critica attinge a ben vedere un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, essendo non sindacabile la valutazione circa la congruità della liquidazione dei compensi, una volta che essa sia contenuta all’interno dei valori tariffari.
2) Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c.: si rappresenta che la disposta compensazione delle spese è illegittima tanto che non si è tenuto conto del diritto del ricorrente ad avere il rimborso almeno delle spese sostenute per il parere di congruità. 2.1) Il motivo è infondato. Avendo la Corte d’appello revocato il decreto ingiuntivo emesso sulla scorta anche del parere di congruità del consiglio dell’Ordine, risulta applicabile il principio secondo cui, poiché l'esibizione del parere del consiglio è necessaria allorché la parte domandi la liquidazione degli onorari in misura superiore al massimo della tabella, per il criterio della causalità applicabile in materia di spese processuali, il rimborso della tassa corrisposta per detto parere e i diritti di procuratore relativi vanno attribuiti solo ove il giudice riconosca giustificato il superamento dei massimi tabellari, con la conseguenza, in caso contrario, che la spesa inerente alla richiesta del parere in questione non può essere accollata alla controparte, che ad essa non ha dato causa (si veda Cass. n. 839/1986 e, da ultimo, Cass. n. 7505/2014).
Non è , quindi , censurabile la decisione del giudice di appello di non riconoscere il rimborso di tali spese. Infine, attesa la significativa riduzione del credito vantato dal ricorrente, la decisione di compensare le spese risulta legittima alla luce di quanto affermato dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 32061/2022. II. Il ricorso deve essere,pertanto, rigettato. Non essendosi gli intimati costituiti nel presente giudizio, non vi è pronuncia sullerelative spese . Ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trova applicazione il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.; non va invece disposta la condanna ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c., in difetto di condanna alle spese del giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma euro 2.500 ,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi del comma 4 dell’art. 96 c.p.c. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel