Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period following the court's proposal for case closure. The appellant, Gai Silvano, did not act to preserve the appeal against the lower court's order issued by the controricorrente, Luca Cattinelli. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal withdrawal and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the proposal for case closure constitutes a formal withdrawal of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14199/2023 R.G. proposto da: GAI SILVANO, elettivamente domiciliato in TORINO VIA PINELLI, 23, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO PEROGLIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CATTINELLI LUCA, elettivamente domiciliato in CHIERI VIA PRINCIPE AMEDEO 18, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO BONGIOVANNI che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORINO n.1292/2023 depositata il 31/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 14199/2023 Numero sezionale 1148/2025 Numero di raccolta generale 31125/2025 Data pubblicazione 28/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/11/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 14199/2023 Numero sezionale 1148/2025 Numero di raccolta generale 31125/2025 Data pubblicazione 28/11/2025