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Decreto — n. 31069/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 31069/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 31069/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 33469/2019 R.G. proposto da: FORMATO MARIA LUISA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIULIO VENTICINQUE 23, presso lo studio dell’avvocato PAOLO URBANI rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO IAVICOLI -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato FRANCO TASSONI che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BIANCO ANGELO, ANTONIOLI ADA -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SAVONA n.28/2018 depositata il 26/07/2019 Numero registro generale 33469/2019 Numero sezionale 1145/2025 Numero di raccolta generale 31069/2025 Data pubblicazione 27/11/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 31069/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 33469/2019 R.G. proposto da: FORMATO MARIA LUISA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIULIO VENTICINQUE 23, presso lo studio dell’avvocato PAOLO URBANI rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO IAVICOLI -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato FRANCO TASSONI che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BIANCO ANGELO, ANTONIOLI ADA -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SAVONA n.28/2018 depositata il 26/07/2019 Numero registro generale 33469/2019 Numero sezionale 1145/2025 Numero di raccolta generale 31069/2025 Data pubblicazione 27/11/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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violazione del segreto commerciale restituzioni alla produzione opposizione tardiva ostacoli tecnici vizio di costruzione difetti materiali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 33469/2019 R.G. proposto da: FORMATO MARIA LUISA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIULIO VENTICINQUE 23, presso lo studio dell’avvocato PAOLO URBANI rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO IAVICOLI -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato FRANCO TASSONI che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BIANCO ANGELO, ANTONIOLI ADA -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SAVONA n.28/2018 depositata il 26/07/2019 Numero registro generale 33469/2019 Numero sezionale 1145/2025 Numero di raccolta generale 31069/2025 Data pubblicazione 27/11/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/11/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 33469/2019 Numero sezionale 1145/2025 Numero di raccolta generale 31069/2025 Data pubblicazione 27/11/2025