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Decreto — n. 31040/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in withdrawal.

Numero d'incarto Decreto — n. 31040/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was declared withdrawn because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Ajazi Alban, did not respond to the court's proposal for judgment, while the Ministry of Justice argued for the dismissal based on procedural silence. Consequently, the court declared the appeal extinguished and ordered the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal statutory time limit procedural silence litigation costs allocation extinction of proceedings anticipo delle spese controprestazione spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
16970/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: AJAZI ALBAN,difeso come in atti ; contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,difeso come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

t. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 16970/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: AJAZI ALBAN,difeso come in atti ; contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,difeso come in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 (ottocento) per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 25/11/2025. IL CON