Cassation appeal dismissed for procedural impropriety due to missing notification report and late filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the official notification report required by law. Although the appellant claimed the lower court judgment was notified on May 19, 2021, the file contained only a copy of the judgment without the necessary proof of service. Consequently, the court determined the appeal was filed late, exceeding the statutory sixty-day deadline for filing cassation appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 comma 2 n. 2 c.p.c.; Art. 325 c.p.c.: The absence of the notification report in the cassation appeal file renders the appeal inadmissible, regardless of the date the judgment was physically notified to the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20883/2021 R.G. proposto da RAIMONDO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI N 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO e dell’avvocato ANGELA LORUSSO, che lo rappresentanoe difendono congiuntamente, -ricorrente- contro LANZOLLA VITO e LANZOLLA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA INNOCENZO XI 39, presso lo studio dell’avvocato DARIO SCIME',che li rappresenta e difende , -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 892/2021 depositata l’11.5.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.10.2025 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con citazione del 2007, Raimondo Salvatore conveniva innanzi al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, Lanzolla Vito, sostenendo di aver concluso con lo stesso e con Lanzolla Maria, figlia del predetto ed ex sua convivente, un preliminare di vendita con scrittura privata del 10.12.1994, avente ad oggetto una porzione di ha 2.38.26 di un più ampio podere, assegnato a Lanzolla Vito in agro di Gravina di Puglia dall'ente di riforma fondiaria ERSAP, nonché un secondo preliminare con il solo Lanzolla Vito con scrittura privata del 16.1.1996, avente ad oggetto un'altra porzione dello stesso podere di 5400 mq.
L'attore sosteneva di avere corrisposto l'intero prezzo previsto nei preliminari, ed essendo ormai decorsi i trenta anni dall'assegnazione del podere a Lanzolla Vito, chiedeva la pronuncia traslativa della proprietà dei terreni a lui promessi ex art. 2932 cod. civ.. Con la sentenza n. 566/2017, per quanto in questa sede rileva, il Tribunale di Bari, nella resistenza di Lanzolla Vito, dichiarava la nullità di tutti preliminari conclusi tra le parti per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto, risultando le indicazioni contenute nelle scritture private del 10.12.1994 e del 16.1.1996 non sufficienti ad individuare con certezza i beni oggetto delle due promesse di vendita.
Raimondo Salvatore proponeva appello principale avverso la predetta sentenza, e Lanzolla Vito e Lanzolla Maria ne chiedevano il rigetto, spiegando peraltro appello incidentale condizionato. Con la sentenza n. 892/2021 del 6/11.5.2021, la Corte d'Appello di Bari rigettava l’appello principale, assorbito quello incidentale, condannando l'appellante principale alle spese di secondo grado. Avverso questa sentenza, Raimondo Salvatore ha proposto ricorso a questa Corte, affidato a due motivi ed i Lanzolla hanno resistito con controricorso. Il ricorso è improcedibile ex art. 369 comma secondo n.
2) c.p.c., in quanto il ricorrente ha affermato che la sentenza impugnata gli è stata notificata dalla controparte in data 19.5.2021, ma non ha prodotto la copia del provvedimento munito della relata di notifica, che non é stato depositato neppure dai controricorrenti, rinvenendosi nel fascicolo solamente la copia della sentenza impugnata estratta dal fascicolo telematico con l'attestazione di conformità del legale che l'ha estratta, avvocato Angela Lorusso, priva della relata di notifica, come certificato dalla cancelleria, e ciò benché in calce al ricorso, al n.
1) dei documenti allegati, sia indicata la sentenza n. 892/2021 notificata, posto che la cosiddetta prova di resistenza dà esito negativo. Il ricorso, infatti, è stato notificato in data 15.7.2021 e dunque dopo il decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., da computarsi –in assenza di prova della notificazione della sentenza impugnata– a decorrere dalla data della pubblicazione della stessa, nella fattispecie avvenuta l’11.5.2021. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, “la previsione dell'art. 369, comma 2, c.p.c. non consente di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che la mancanza di uno dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso, a meno che il deposito del documento mancante avvenga entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, o detto documento sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d'ufficio senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l'acquisizione.
L'improcedibilità non sussiste altresì quando il ricorso per cassazione è notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perdendo rilievo in questo caso la data della notifica del provvedimento impugnato” (Cass. ord. 8.11.2024 n. 28781; Cass. ord. 30.4.2019 n. 11386). Le spese processuali, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente, che ha dato causa al giudizio di legittimità. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo u