Italian Court dismisses appeal regarding exclusive jurisdiction of Rome Tribunal over litigation costs in false claim proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by La Rosa Francesca against the Perugia Court of Appeal's decision on litigation costs. The Ministry of Justice resumed the false signature claim proceedings in Perugia, which the lower court then compensated the costs between parties. The Supreme Court ruled that the Rome Tribunal, designated by a prior jurisdiction regulation, holds exclusive authority to decide on all litigation expenses, including those from the phase preceding the jurisdiction regulation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When the Court of Cassation designates a specific ordinary court as competent following a jurisdiction regulation, that court exclusively decides on litigation costs, including those incurred before the regulation, preventing the original lower court from compensating expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20508/2023 R.G. proposto da LA ROSA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in Roma VIA CRESCENZIO20, presso lo studio dell’avvocato STANISCIA NICOLA che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TRALICCI GINA -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 706/2023 depositata il 12/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA Nel corso di un giudizio di equa riparazione ex legge n. 89 del 200, promosso da La Rosa Francesca dinanzi alla Corte d’appello di Perugia, il Ministero della Giustizia ha proposto querela di falso, al fine di fare accertare la falsità della sottoscrizione della procura al difensore apposta a margine del ricorso introduttivo del giudizio. La Corte d’appello di Perugia ha sospeso il giudizio di equa riparazione, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Perugia, indicato come giudice competente a conoscere della querela, assegnando il termine di giorni trenta per la riassunzione del giudizio, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza.
Contro tale ordinanza, La Rosa Francesca ha proposto regolamento di competenza, indicando quale giudice competente il Tribunale di Roma. La Corte di cassazione ha accolto il regolamento con ordinanza n. 10361 del 2020, con la quale ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale ha rimesso le parti anche per la regolamentazione delle spese di lite. Nel frattempo, il Ministero della Giustizia aveva riassunto il giudizio di falso dinanzi al Tribunale di Perugia, il quale, una volta intervenuta la decisione della Corte di cassazione sull’istanza di regolamento, ha dichiarato la litispendenza e compensato le spese.
La Corte d’appello, adita dalla La Rosa, ha confermato la decisione, osservando che l’Amministrazione aveva tempi ristretti per riassumere il giudizio e non poteva attendere la decisione sul regolamento. Mancando la soccombenza era pertanto è corretta la compensazione. Per la cassazione della decisione, La Rosa Francesca ha proposto ricorso sulla base di un solo motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell’impugnazione per cassazione, la causa, su tempestiva istanza della ricorrente, è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio.
Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il solo motivo di ricorso è così rubricato «1) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 48 e 91 c.p.c. (art. 360, comma, 1, n. 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. (art. 360, comma, 1, n. 3 c.p.c.) e 112 c.p.c.». La Corte d’appello, nel confermare la compensazione delle spese, non ha considerato che , una volta proposto il regolamento di competenza, il Ministero non aveva alcuna necessità di riassumere il giudizio, essendo sospesi exlege i processi in relazione ai quali è proposto il regolamento .
La decisione impugnata , inoltre, aveva finito per avallare una statuizione di compensazione delle spese disposta fuori dai casi consentito dalla legge, con motivazione apparente, essendo palesemente inconferente il richiamo alla violazione del principio del bis in idem, impropriamente operato dal giudice d’appello con riferimento alla liquidazione operata dal Tribunale di Roma. Il ricorso è infondato, ma deve essere corretta la motivazione ai sensi dell’art. 384 ultimo comma cpc. Infatti, nel caso in esame si doveva applicare il principio, implicito nel sistema, secondo il quale «dichiarata l'incompetenza del giudice di merito da parte della Corte di cassazione, in accoglimento del proposto regolamento di competenza, ogni ulteriore questione, come quella sullespese processuali - nel caso che per qualsiasi ragione la Cassazione non abbia provveduto al riguardo – è devoluta al giudice dichiarato competente (Cass. n. 2619/1962).
Nello stesso senso, in materia di regolamento di giurisdizione, è stato chiarito che, quando la Corte dicassazione, a seguito del ricorso di cui all’art. 41 c.p.c., dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, negata dal giudice di primo grado, le fasi del giudizio successive alla riassunzione a norma dell'art. 367 c.p.c. non costituiscono un nuovo e diverso processo, bensì continuazione del precedente. Pertanto, nella liquidazione dellespese, fatta in appello per i due gradi di merito tenendo conto dell'esito finale della lite, bene possono rientrare anche quelle della fase anteriore al regolamento di giurisdizione.
Una volta chiarito che la competenza a decidere sulle spese di lite, comprese quelle della fase anteriore al regolamento, spetta esclusivamente al giudice indicato dalla Corte di cassazione, il Tribunale di Perugia doveva astenersi dal decidere sulle spese, né aveva conseguentemente il potere di disporne la compensazione, essendo la compensazione pur sempre un modo di regolamentazione delle spese stesse. I rilievi del ricorrente, sul fatto che non fosse necessario riassumere il giudizio in pendenza del regolamento, sono in linea di principio corretti (v.
Cass. n. 14369/2015), tuttavia essi non modificano i termini della questione, dovendosi comunque tenere conto della competenza esclusiva del giudice indicato dalla Corte di cassazione a provvedere sulle spese anche della fase anteriore al regolamento. Sono assorbile le ulteriori censure, le quali, del resto, non sono neanche coerenti con il contenuto della decisione, la cui ratio si esaurisce nel rilievo che il Ministero, nel riassumere il giudizio di falso, si era attenuto alle disposizioni della Corte d’appello di Perugia. Il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, mentre non trovano applicazione il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (art. 380-bis, comma 3, c.p.c.), giacché il giudizio non è definito in conformità alla proposta di definizione anticipata.
Sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00, per compensi oltre alle spese prenotate a debito: ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso a