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Ordinanza Interlocutoria — n. 31001/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to notify three defendants, ordering remand for proper service.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31001/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the appellate court's decision declaring the first-instance judgment null. The appellants argued for the invalidity of the lower court's ruling, but the Court found a fatal procedural defect: the appeal was not properly notified to three specific defendants. Consequently, the Court ordered the appellants to notify the missing parties within 90 days and remanded the case to the original role for proper service.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: An appeal is inadmissible and must be remanded if the appellant fails to notify the appeal to all required parties, as proper service is a prerequisite for the validity of the cassation proceeding.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility failure to notify parties procedural defect remand service of appeal requirements nullity of judgment motivi di cassazione ricorso per cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.
Nullità della sentenza ”, ai sensi dell’art. 360 nn.
Art. 380 bis c.p.c.
Rileva la Corte, come sottolineato da entrambe le parti nelle rispettive memorie ex art. 380 bis c.p.c., che il ricorso non risulta notificato a Giulia Ferrara (nata a Taranto il 3 luglio 1961), né a Giuseppe Ferrara ed Ottavio Ferrara.
Art. 15, 3rd comma, Civil Procedure Code
Art. 91 Civil Procedure Code
Art. 4, 2nd and 4th commas, Ministry Decree No. 55/2014
art. 380 bis c.p
Rileva la Corte, come sottolineato da entrambe le parti nelle rispettive memorie ex art. 380 bis c.p.c., che il ricorso non risulta notificato a Giulia Ferrara (nata a Taranto il 3 luglio 1961), né a Giuseppe Ferrara ed Ottavio Ferrara.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7887/2025 R.G. proposto da PANETTA ENRICO, PANETTA ANTONIO, ZINN DOROTHY LOUISE, elettivamente domiciliati in TARANTO VIA C. NITTI, 88 DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato LOVELLI ALFREDO che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro FERROSTRADE S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DENZA, 15, presso lo studio dell’avvocato NOVIELLO CLAUDIA rappresentata e difesa dall'avvocato FINO LUIGI -controricorrente- nonché contro SANTARCANGELO ADELE ROSARIA RITA, DI BARI TOMMASO, DI BARI MICHELE, FERRARA GIUSEPPE, FERRARA GIULIA, FERRARA OTTAVIO, FERRARA FRANCESCO ROCCO, PANETTA ANTONIO, FALLIMENTO IMPRESA MERIDIONALE S.N.C.

DI ANGELA E ROSSELLA FERRARA, IACOVONE SANDRA, D'ANGELLA GILDA, PANETTA CARLA CARMELA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 366/2024 depositata il 25/09/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025dal Presidente dr.MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Pronunziando sul gravame proposto avverso un’ordinanza del Tribunale di Matera, che aveva dichiarato l’estinzione del processo, con sentenza n. 366 del 25 settembre 2024 la Corte d’appello territoriale dichiarò la nullità del provvedimento impugnato, rimettendo la causa al giudice di primo grado e condannando gli appellati Adele Rosaria Rita Santarcangelo, Tommaso Di Bari , Michele Di Bari, Antonio Panetta (nato il 3 febbraio 1958), Enrico Panetta, Dorothy LouiseZinn, Gilda D'Angella, Antonio Panetta (nato il 29 maggio 1965),Carla Carmela Panetta, Ottavio Ferrara, Giulia Ferrara, Francesco Rocco Ferrara, Giuseppe Ferrara, ed infine il Fallimento della Società denominata “Impresa Meridionale S.n.c. di Angelae Rossella Ferrara” alla rifusione delle spese di lite, a favore della Ferrostrade S.r.l.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Antonio Panetta (nato il 3 febbraio 1958), Enrico Panetta e Dorothy Louise Zinn, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Ferrostrade S.r.l., mentre sono rimasti intimati Adele Rosaria Rita Santarcangelo, Tommaso Di Bari Michele Di Bari, Gilda D'Angella, Antonio Panetta (nato il 29 maggio 1965) Carla Carmela Panetta Ottavio Ferrara, Giulia Ferrara, Francesco Rocco Ferrara Giuseppe Ferrara, ed infine il Fallimento della Società denominata “Impresa Meridionale S.n.c. di Angela e Rossella Ferrara.

In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti ha nno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo è così rubricato “ Violazione ed omessa ovvero erronea applicazione della norma dettata dall'articolo 15, terzo comma, del Codice di Procedura Civile, in relazione alla norma dettata dall'articolo 91 del medesimo Testo normativo.Violazione ed omessa ovvero erronea applicazione della norma contenuta nell'articolo 5 (commi primo, quinto e sesto) del Decreto delMinistro della Giustizia n°55 del 10 marzo 2014. Nullità della sentenza ”, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

Sostengono i ricorrenti che, Mediante il secondo motivo, si deduce la violazione ed omessa ovvero erronea applicazione delle norme contenute nell'articolo 4, commi secondo e quarto, del Decreto del Ministro della Giustizia n°55 del 10 marzo 2014, in relazione alla norma dettatadall'articolo 91 del Codice di Procedura Civile. Rileva la Corte, come sottolineato da entrambe le parti nelle rispettive memorie ex art. 380 bis c.p.c., che il ricorso non risulta notificato a Giulia Ferrara (nata a Taranto il 3 luglio 1961), né a Giuseppe Ferrara ed Ottavio Ferrara.

Appare dunque necessario ordinare alleparti ricorrenti di provvedere alla notifica del ricorso ai predett i Giulia, Giuseppe ed Ottavio Ferrara, entro novanta (90) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando airicorrenti di provvedere alla notifica del ricorso a Giulia Ferrara, Giuseppe Ferrara ed Ottavio Ferraraentro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della predetta