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Ordinanza — n. 31000/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls second-instance judgment for lack of notification to necessary co-owner commune violating due process rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31000/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment regarding a land accretion dispute because the appellate court failed to notify the necessary co-owner, the Municipality of Gonnesa. The appellants argued that the lower court incorrectly deemed the proceedings complete despite the missing notification, which was crucial as the municipality held necessary co-ownership of the disputed land. The court ruled that the entire second-instance process was null and void due to this procedural defect, ordering a retrial before a different panel of the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The failure to notify a necessary co-owner in a property dispute renders the entire second-instance process null and void, requiring a retrial.

Parole chiave

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necessary co-ownership lack of notification procedural nullity usucapion dispute appellate retrial diritto successorio rurale proprietà fondiaria agricola fondo espropriato

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il primomotivo è così rubricato “ Art. 360 n° 3 c.p.c.
art. 1159 bis c.c
FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato nel marzo 2015 Rosetta Frau, Laura Basciu, Anna Maria Basciu, Alessandra Basciu e Andrea Basciu si opposero alla domanda ex art. 1159 bis c.c.
art. 331 c.p
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7253/2025 R.G. proposto da BASCIU ANDREA, BASCIU LAURA, FAEDDA GIORGIA, FAEDDA AGOSTINO, FAEDDA LUCA, BASCIU ALESSANDRA, elettivamente domiciliati in CAGLIARI VIA DELITALA 4 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MURRU GIOVANNI che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MEI MARIO -ricorrenti- contro FRIARGIU GABRIELLA, elettivamente domiciliata in CAGLIARI VIA GENERALE STEFANO CAGNA, 21, presso lo studio dell’avvocato MANCA MARCELLO che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro BASCIU DANIELA, COMUNE DI GONNESA, FRAU ROSETTA, BASCIU MARCO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 476/2024 depositata il 17/12/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025dal Presidente dr.MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato nel marzo 2015 Rosetta Frau, Laura Basciu, Anna Maria Basciu, Alessandra Basciu e Andrea Basciu si opposero alla domanda ex art. 1159 bis c.c. di Daniela e Marco Basciu, volta ad ottenere l’accertamento giudiziale dell’intervenuta usucapione di un fondo agricolo in Gonnesa, convenendo in giudizio anche il Comune della suddetta località. Nel corso del giudizio intervenne altresì Gianni Basciu. Nella contumacia dell’Amministrazione comunale, il Tribunale di Cagliariaccolse la domanda.

Su gravame di Gabriella Friargiu, in qualità di erede di Gianni Basciu, con sentenza n. 476 del 17 dicembre 2024 la Corte d’appello di Cagliari riformò totalmente la decisione di primo grado, dichiarando acquisita per intervenuta usucapione in capo a Gianni Basciu la proprietà del fondo conteso. Propongonoricorso per la cassazione di detta decisione Laura Basciu, Alessandra Basciu e Andrea Basciu, nonché Agostino Faedda, Giorgia Faedda e Luca Faedda (quali eredi diAnna Maria Basciu), affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Gabriella Friargiu, mentre sono rimasti intimati Rosetta Frau, Marco e Daniela Basciu ed il Comune di Gonnesa.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primomotivo è così rubricato “ Art. 360 n° 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 102 e 331 c.p.c. per omessa integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del Comune di Gonnesa.”. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto integro il contraddittorio, nonostante l’omessa notifica dell’atto di appello al Comune di Gonnesa, proprietario del terreno oggetto della domanda di usucapione Mediante il secondo motivo, si deduce la violazione dell’a rt. 360, comma 1 numeri 3 e 5 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1140, 1141 c.c., 1158, 1159 bis c.c. e 2697 c.c., degli artt. 113, 115, 116 cpc., perché la Corte d'Appello avrebbe accertato il compimento dell'usucapione da parte del coerede Gianni Basciu sulla base di meri atti di gestione dei beni, come la coltivazione dei terreni, avrebbe travisato il fatto processuale presente in atti in ordine alla permanenza dei coeredi opponenti sul bene e, in ogni caso, avrebbe omesso di considerare il rapporto familiare al fine dell’interpretazione dei fatti di causa. , proprietario del terreno oggetto della domanda di usucapione, al quale era stata invece notificata l’opposizione al provvedimento emesso a seguito del procedimento per decreto ex art. 1159 bis c.c. La busta contenentela relata di notifica dell’atto di appello – allegata dai ricorrenti –non riporta la menzione del Comune fra i destinatari del gravame.Pertanto, il Comune di Gonnesa non è stato evocato in giudizio nonostante la sussistenza di un litisconsorzio necessario conseguente alla proprietà del bene oggetto del giudizio e della qualità di parte assunta in primo grado.

Orbene, trattandosi del formale proprietario del fondo conteso, la causa deve ritenersi inscindibile , con la conseguenza che, non essendo stato l'atto di impugnazione notificato nei confronti del Comunee non avendo il giudice di appello ordinato l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., si determina lanullità, rilevabile di ufficio pure in sede di legittimità, dell'intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso. In definitiva, accolto il primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata ed il processo va rimesso alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censur a accolt a e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Cagliari in