Supreme Court dismisses appeal against appellate nullity ruling of condominium assembly regarding expense allocation criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected the condominium's appeal against a lower court ruling that declared an assembly deliberation null due to improper expense allocation criteria. The court held that the appellant lacked standing to challenge the sentence solely to reclassify the defect from absolute nullity to annulability without a new substantive interest. Consequently, the appeal was found fundamentally unfounded, and the appellant was ordered to pay the opposing party's litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 1137 c.c.: Where an assembly deliberation is declared absolutely null, a party lacks standing to appeal solely to reclassify the defect as annulable unless a distinct contrary interest exists, such as a different statute exempting the appeal from the thirty-day limitation period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18614/2023 R.G. proposto da CONDOMINIO NAGLER DI BORMIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPENNINI 60, presso lo studio dell’avvocato CARMINE DI ZENZO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVIDE DEI CAS - domicilio digitale: davide.deicas@legalmail.it e carminedizenzo@ordineavvocatiroma.org- -ricorrente- contro ALMAR S.N.C. DI PEDRAZZINI NICLA E C., rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICO VIDO - domicilio digitale: vido.federico@milano.pecavvocati.it- -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1546/2023 depositata il 11/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE. FATTI DI CAUSA Almar s.n.c. aveva impugnato avanti al Tribunale di Sondrio, chiedendone l’annullamento o la declaratoria di illegittimità, la delibera di assemblea straordinaria del Condominio Nagler in data 29.9.2018, relativa all’approvazione del consuntivo spese per un intervento edile al tetto e alle facciate: secondo la società il Condominio convenuto, nel ripartire le spese riguardanti il consuntivo richiamato le avrebbe imputate ai condomini secondo il criterio della verticalità e non secondo quello della proporzionalità.
Respinta la domanda in primo grado, Almar s.n.c. aveva proposto appello avanti alla Corte d’Appello di Milano, che aveva accolto l’impugnazione dichiarando nulla la delibera del 29.9.2018. A fondamento della decisione la Corte di merito aveva osservato che: -indipendentemente dal rispetto del termine perentorio di impugnazione ex art.1137 c.c., sono nulle tutte le deliberazioni assembleari adottate in violazione dei criteri normativi o regolamentari di ripartizioni delle spese; -nel caso di specie non si discuteva dell’approvazione di tabelle millesimali bensì di un riparto delle spese tra i condomini relative a parti comuni dell’edificio, criterio che, essendo definito da un regolamento contrattuale, non poteva essere modificato dalla maggioranza assembleare, come avvenuto con l’impugnata delibera che non aveva deciso all’unanimità sul punto; -il fatto che la delibera del 29.9.2018 facesse riferimento, per Almar s.n.c., ad eventuali conguagli in ipotesi di accoglimento dell’impugnazione non valeva ad escluderne la illegittimità.
Propone ricorso per cassazione il Condominio Nagler, affidandolo a due motivi. Vi è controricorso di Almar s.n.c., che rileva pure, in questa sede, una questione di carenza di legittimazione perché l’oggetto del giudizio, riguardante spese ripartite in modo diverso dal regolamento condominiale e dalla legge, esorbiterebbe dai poteri dell’amministratore, che avrebbe dovuto dare notizia all’assemblea per l’assunzione degli opportuni provvedimenti, ex art.1130 co 3 c.c. Il Consigliere Delegato ha formulato proposta di definizione anticipata, opposta dal Condominio ricorrente:
è stata quindi fissata adunanza in camera di consiglio, prima della quale non sono state depositate memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE La questione di carenza di legittimazione passiva svolta da Almar s.n.c. nei confronti del Condominio Nagler è infondata: la società condomina ha impugnato ex art.1137 c.c. una delibera assembleare la cui invalidità costituisce l’oggetto dell’accertamento richiesto con l’introduzione del presente giudizio; rispetto alla domanda proposta contraddittore è, per il Condominio, proprio il suo amministratore che deve sostenere la legittimità della delibera impugnata, non trattandosi di azioni relative alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni -arg. da Cass.n.35794/2021 e da Cass. n.2636/2021, contenenti ampi riferimenti giurisprudenziali-.
L’esame dei motivi di ricorso proposti comporta le seguenti considerazioni.
1. Con il primo motivo di ricorso proposto il Condominio Nagler di Bormio si duole della nullità della sentenza per violazione delle regole di continenza (art.39 c.p.c.) avendo la Corte territoriale, in luogo di adottare i provvedimenti di cui al comma 2 dell’art.39 c.p.c., deciso principaliter sul medesimo oggetto di delibere condominiali impugnate in altro giudizio (art.360 comma 1 n.4 c.p.c.) La delibera assembleare impugnata in questo giudizio avrebbe per oggetto l’approvazione del bilancio consuntivo, con la precisazione dell’importo da corrispondere in base ad un criterio distributivo fissato con delibera assembleare del 29.12.2014 e successivamente ribadito; il presente procedimento avrebbe dovuto essere considerato contenuto nel procedimento avente ad oggetto l’impugnazione della delibera del 29.12.2014, allo stato pendente in sede di legittimità; il non averlo rilevato, con assunzione dei provvedimenti opportuni, comporterebbe, secondo il ricorrente, che con la decisione sulla delibera del 29.9.2018, oggetto del presente ricorso, la Corte di merito avrebbe deciso anche l’oggetto dell’altra causa ancora pendente in sede di legittimità in relazione alla delibera del 29.12.2014.
Il motivo in esame è palesemente infondato. Prima di tutto, perché si possa parlare di litispendenza o di continenza tra cause occorre che queste siano pendenti avanti a diversi uffici giudiziari; diversamente, come è nel caso di specie, si pone solo una questione di riunione - o, eventualmente, di sospensione ex art.295 c.p.c. o ex art.337 c.p.c.-. In ogni caso, non è ipotizzabile alcuna continenza, nel caso di specie, tra la presente controversia e quella relativa alla delibera assembleare del 29.9.2018, perché la delibera assembleare del 29.9.2018 è diversa dalla delibera assembleare del 29.12.2014 e le impugnazioni relative all’una e all’altra delibera fondano giudizi autonomi, seppure riguardanti analoghe questioni di ripartizione delle spese condominiali; ogni delibera di riparto delle spese regola infatti -come condivisibilmente rilevato nella proposta di definizione anticipata-la materia in modo autonomo rispetto alla precedente e l'efficacia preclusiva e precettiva del giudicato di annullamento di una delibera condominiale è meramente negativa, ponendo soltanto un limite all'esercizio dell'attività di gestione dell'assemblea, nel senso di impedirle un atto affetto dagli stessi vizi, atto che sarebbe altrimenti a sua volta invalido (arg. da Cass.n. 2127 del 2021).
2. Con il secondo motivo di ricorso il Condominio Nagler prospetta la violazione di legge e segnatamente degli art.1123 commi 2 e 3, 1137 e 1418 c.c. per avere dichiarato la nullità assoluta della delibera assembleare del 29.9.2018 al di fuori delle ipotesi previste dalla più recente giurisprudenza di legittimità e in caso di applicabilità dei criteri di cui all’art.1223 commi 2 e 3 c.c. (art.360 co 1 n.3 c.p.c.) . Sarebbe stata dichiarata, secondo il ricorrente, la nullità assoluta di una delibera in un caso in cui era consentito modificare il criterio di imputazione della spesa, trattandosi di una modifica dei criteri di ripartizione della spesa adottati per uno specifico intervento, quello di rifacimento del tetto riguardante diversi corpi di fabbrica, senza alcun effetto per il futuro; in sostanza, secondo il ricorrente la delibera assembleare del 29.9.2018 sarebbe stata al più annullabile ma nella domanda proposta non vi sarebbe stato alcun riferimento all’annullabilità come vizio della delibera per supposta violazione del regolamento condominiale.
Anche questo motivo di ricorso è destituito di fondamento. Il Condominio ricorrente si duole in sostanza che sia stata dichiarata la nullità assoluta della delibera assembleare del 29 settembre 2018, al di fuori delle ipotesi previste dalla più recente giurisprudenza di legittimità e in caso di applicabilità dei criteri di cui all’art. 1123 commi 2 e 3 c.c. Si deve però sottolineare che, in tema di condominio negli edifici, ove sia stata dichiarata la nullità di una deliberazione dell'assemblea, si deve escludere l'interesse della parte a impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della qualificazione del vizio in termini di annullabilità della delibera medesima, salvo che a quest'ultima sia ricollegabile una diversa statuizione contraria all'interesse della parte, quale, ad esempio, la non soggezione della relativa impugnazione al termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c. (nella specie, il ricorrente non allega, agli effetti dell’art. 366, comma 1, c.p.c., di aver proposto tempestivamente l’eccezione di intempestività rispetto all’impugnativa della società condomina) - cfr.
Cass. n. 21339 del 2017-. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso proposto appare radicalmente infondato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. - apparendo la manifesta infondatezza pienamente assimilabile all’inammissibilità rilevata dal Consigliere Delegato-, vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il Condominio Nagler di Bormio, in persona dell’amministratore, al pagamento, in favore di Almar s.n.c., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Condanna altresì il Condominio Nagler di Bormio, in persona dell’amministratore, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore di Almar s.n.c., di una somma ulteriore, pari ad € 3.500,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore impo