Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence; appellant ordered to pay costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed settlement. The appellant, a health company, sued Eli Lilly Italia, but remained silent after the lower court offered a settlement. Consequently, the court ruled the appeal waived and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant does not request a decision within forty days of the proposed settlement.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11454/2025 R.G. proposto da: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNALISA PULICA -ricorrente- contro ELI LILLY ITALIA SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato MADDALENA PALLADINO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO DEBIASI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.459/2025 depositata il 12/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc.civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 11454/2025 Numero sezionale 1138/2025 Numero di raccolta generale 30958/2025 Data pubblicazione 26/11/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/11/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 11454/2025 Numero sezionale 1138/2025 Numero di raccolta generale 30958/2025 Data pubblicazione 26/11/2025