Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs awarded to respondent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, Capogna, did not respond to the proposal sent by the respondent, Giacchero, leading to the automatic expiration of the procedural term. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on the proposal for judgment within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7359/2025 R.G. proposto da: CAPOGNA DANIELA ROSA, rappresentata e difesa dall’avvocato CHRISTIAN BRIVIO -ricorrente- contro GIACCHERO GIOVANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN LUCA GROSSI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.405/2025 depositata il 05/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 7359/2025 Numero sezionale 1136/2025 Numero di raccolta generale 30891/2025 Data pubblicazione 25/11/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod.proc.civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/11/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 7359/2025 Numero sezionale 1136/2025 Numero di raccolta generale 30891/2025 Data pubblicazione 25/11/2025