Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for case termination. The appellant, Seli Manutenzioni Generali S.r.l., did not act within the timeframe, while the respondents, the condominium and individual owners, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the judgment extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal for termination.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11133/2025 R.G. proposto da: SELI MANUTENZIONI GENERALI S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato VETULLIO MUSSOLINI -ricorrente- contro CONDOMINIO VERDI N. 5 SITO IN CERETE (BG), SAVOLDELLI CHRISTIAN, rappresentati e difesi dall’avvocato ELEONORA D'ORTA che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANPIERO ZINGARI -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.790/2025 depositata il 20/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc.civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 11133/2025 Numero sezionale 1134/2025 Numero di raccolta generale 30851/2025 Data pubblicazione 25/11/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod.proc.civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/11/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 11133/2025 Numero sezionale 1134/2025 Numero di raccolta generale 30851/2025 Data pubblicazione 25/11/2025