Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs against appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, representing a liquidated company, challenged an appellate court judgment against an individual defendant but remained silent on the closure proposal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant procedural code, extinguishing the litigation and ordering the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on the proposal of case closure within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being declared extinct.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc.civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11197/2025 R.G. proposto da: FALLIMENTO N. 502/2021 ECO IBLICO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO IANNI FICORILLI -ricorrente- contro DI GRANDI ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO GIANNONE -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.438/2025 depositata il 24/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc.civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 11197/2025 Numero sezionale 1133/2025 Numero di raccolta generale 30842/2025 Data pubblicazione 25/11/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod.proc.civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/11/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 11197/2025 Numero sezionale 1133/2025 Numero di raccolta generale 30842/2025 Data pubblicazione 25/11/2025