Court allows lawyer's appeal for decision phase fees in separation case where only agreement was reached.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Ministry of Justice's objection and allowed the lawyer's appeal regarding professional fees. The lawyer argued that specific activities during the decision phase, such as reviewing the final agreement, entitled him to compensation even though the main judgment concluded solely with an agreement homologation. The court ruled that the absence of a formal decision does not preclude fee recognition if listed activities were performed, ordering the payment of the remaining fee amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55/2014; The recognition of professional fees for the decision phase is granted if any of the listed activities were performed, regardless of whether the judgment concluded with a formal decision or an agreement homologation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1 6 723 / 20 23 , propost o da: PINO AVV. PAOLO , rappresentato e difeso da sé stesso, con indicazione dell’indirizzo p.e.c. avv.paolopino@pec.giuffre.it -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso l’ordinanza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento n.r.g.817/2022, depositata il 14 maggio 2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 novembre2025 dal consigliere Francesco Cortesi. Rilevato che:
1. L’avvocato Paolo Pino impugnò, con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., il decreto con il quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva liquidato i compensi professionali da lui maturati per aver assistito, in giudizio di separazione personale, il sig. Maggio Pietro Giuseppe, ammesso al patrocinio a spese dello Stato. A fondamento del ricorso assunse che non gli era stato riconosciuto quanto di sua spettanza per la fase decisoria del giudizio. All’esito del giudizio di impugnazione, conclusosi nella contumacia del Ministero della Giustizia, la domanda fu respinta, sul rilievo del fatto che il giudizio principale, conclusosi con l’omologa delle condizioni di separazione oggetto di separato accordo fra le parti, non aveva esposto una fase decisoria vera e propria.
2. Avverso tale pronunzia l’avv. Pino ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da successiva memoria. Il Ministero della Giustizia è rimastointimato. Considerato che:
1. L’unico mezzo di ricorsodeduce violazione dell’art. 4, comma 5, del d.m. n. 55/2014. La decisione impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui ha ritenuto insussistente una fase decisoria nel giudizio principale; ad avviso del ricorrente, infatti, fra le attività ascrivibili a detta fase – secondo quanto previsto dalla norma invocata –ve n’erano alcune da lui concretamente poste in essere nel caso di specie (quali, in particolare, il deposito di note conclusive, l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio, il ritiro del fascicolo ed altre, successive al deposito del decreto di omologa), che avevano fatto sorgere il suo diritto a percepire il compenso.
2. Il motivo è fondato. La circostanza, valorizzata dalla pronunzia impugnata, che il giudizio principale non si sia concluso con un provvedimento decisorio, non vale ad escludere la sussistenza dei presupposti per la liquidazione del compenso anche relativamente alla fase decisionale. Come, infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato, il riconoscimento di tali compensi spetta in presenza anche di una sola delle attività elencate dall’art. 4, comma quinto, lett. d ) , del d.m. n. 55/2014, fra le quali rientra, ad esempio, l ’ esame del provvedimento conclusivo del giudizio (Cass. n. 5289/2023; Cass. n. 28881/2022) , attocertamente posto in essere dall’odierno ricorrente . Il giudice a quo si è discostato da tale indicazione, laddove ha ritenuto che, per il sol fatto che si è concluso con omologa dell’accordo fra le parti, il giudizio principale non abbia interessato il compimento, da parte del difensore, di atti annoverabili alla fase decisionale, sì da giustificare il riconoscimento del compenso anche in relazione a tale segmento.
3. Il ricorso va pertanto accolto e l’ordinanza impugnata è cassata nei limiti di cui si dirà in prosieguo. Va infatti osservato che il ricorrente ha prodotto il decreto di liquidazione reso all’esito del giudizio di separazione, donde emerge che gli furono riconosciuti i compensi inerenti alle fasi di studio e introduttiva del giudizio, liquidati in misura pari al minimo dello scaglione di riferimento in base al tariffario applicabile (d.m. n. 55/2014, valore compreso fra € 26.000,01 ed € 52.000,00). Conseguentemente, anche il compenso per il segmento erroneamente ritenuto inapplicabile va riconosciuto nella stessa misura.
Sull’importo corrispondente al minimo per la fase di decisione, pari ad €1.384,00, va poi applicata la riduzione di cui all’art. 130 del d.P.R. n 115/2002, con conseguente liquidazione del compenso in parte qua nell’importo di €692,00 oltre accessori. Su tale base, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con riconoscimento in favore del ricorrente anche di tale importoa titolo di compenso per la fase decisoria, fermo quanto per il resto già stabilito dall’ordinanza impugnata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata nei limiti di cui in motivazione e, decidendo nel merito, liquida in favore del ricorrente l’importo di €692,00 oltre accessori, fermo quanto per il resto già stabilito dall’ordinanza medesima. Condanna la parte intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €350,00, oltre € 200,00 per spese generali, 15% rimborso forfetario ed oneri accessori. Cos