Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30830/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer's appeal, rejecting government acquiescence as a valid reason for fee expense compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30830/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the Ministry of Justice's acquiescence as a valid ground for compensating litigation costs, ruling instead that the victorious lawyer must receive full fee recognition. The appellate court had incorrectly applied an exception to the standard rule of expense allocation by citing the government's passive stance. Consequently, the cassation court quashed the lower decision and ordered the Ministry to pay the lawyer's expenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 91, Art. 92, co. 2 c.p.c.; The acquiescence of the administration alone cannot justify the compensation of litigation expenses when the lawyer's claim was necessary to obtain recognition of their services.

Parole chiave

Generato dall'IA
litigation expenses acquiescence administration fee compensation principle of victory appellate procedure cost allocation legal aid indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
Nell’accogliere l’opposizione proposta, la Corte d’Appello avrebbe dovuto fare applicazione della regola enunciata dall’art. 91 cod.
Art. 92, co. 2 c.p.c.
Né, del resto, sussisteva alcuna delle ipotesi previstedall’art. 92, comma secondo, cod.
Art. 111 Cost.
Art. 384, co. 2 c.p.c.
La decisione impugnata è conseguentemente cassa ta e, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, cod.
art. 702-bis cod. proc. civ
In tale veste impugnò, con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., il decreto di liquidazione del compenso emesso nel processo principale, dolendosi del mancato riconoscimento di quanto di sua spettanza per la fase decisoria.
art. 111 Cost
art. 91 cod. proc. civ
Nell’accogliere l’opposizione proposta, la Corte d’Appello avrebbe dovuto fare applicazione della regola enunciata dall’art. 91 cod. proc. civ., riconoscendo alla parte vittoriosa il favore delle spese.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 14036/2024
Questa Corte, in proposito, ha chiarito che tali ragioni non possono consistere in circostanze illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità(così Cass. n. 14036/2024;
Cass. n. 12484/2020
Cass. n. 12484/2020; Cass.
Cass. n. 9977/2019
12484/2020; Cass. n. 9977/2019).
Cass. n. 28076/2025
Del resto, questa Corte, anche in tempi recenti,si è espressa circa l’inidoneità dell’acquiescenza dell’amministrazione, in sé sola considerata, a fondare una pronunzia di compensazione delle spese (Cass. n. 28076/2025;
Cass. n. 19483/2025
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1036 / 20 23 , propost o da: CENTONZE AVV. SALVATORE, rappresentato e difeso da sé stesso nonché, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. VINCENZO CITO, con elezione di domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Lecce n. 883/2022 , depositatail 29 giugno 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 novembre2025 dal consigliere Francesco Cortesi. Rilevato che:

1. L’avvocato Salvatore Centonze prestò attività difensiva in favore di Dieng Modou, imputato innanzi alla Corte d’appello di Lecce, ammesso al patrocinio a spese dello Stato. In tale veste impugnò, con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., il decreto di liquidazione del compenso emesso nel processo principale, dolendosi del mancato riconoscimento di quanto di sua spettanza per la fase decisoria.

2. La Corte d’Appello – con l’ordinanza in epigrafe, resa all’esito del giudizio svoltosi nella contumacia del Ministero della Giustizia – riconobbe le ragioni del ricorrente, liquidandone le spettanze nella misura richiesta; compensò, tuttavia, le spese, sul rilievo del fatto che, non costituendosi, il Ministero aveva prestato acquiescenza alla domanda. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Salvatore Centonze articolando un unico motivo, illustrato da successiva memoria. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. Considerato che:

1. L’unico motivo di ricorso è rubricato «v iolazione e falsa applicazione delle norme di diritto inerenti [al] le ipotesi in cui può essere disposta lacompensazione delle spese processuali (artt. 91 e 92, co. 2, c.p.c. –art. 111 Cost.)». Il ricorrentepremette che , in tema di liquidazione delle spese di lite,il principio di soccombenza costituisce la regola, e che, pertanto, tale criterio avrebbe imposto una pronunzia a lui favorevole sul punto, poiché erarisultato totalmente vittorioso nel giudizio d’appello. Né, del resto, sussisteva alcuna delle ipotesi previstedall’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ.,per derogare al citato principio, non potendosi ritenere, in particolare, che l’acquiescenza dell’Amministrazione costituisse «grave ed eccezional e ragion e» tal e da giustificare la compensazione delle spese , in conformità a quanto affermato dallasentenza della Corte costituzionale n. 177 del 2018.

2. La censura è fondata. 2.1. Nell’accogliere l’opposizione proposta, la Corte d’Appello avrebbe dovuto fare applicazione della regola enunciata dall’art. 91 cod. proc. civ., riconoscendo alla parte vittoriosa il favore delle spese. Il giudice a quo ha invece attribuito rilievo all’acquiescenza prestata dal Ministero della Giustizia, implicitamente riconducendo tale contegno al novero delle «gravi edeccezionali ragioni» che giustificano la compensazione totale oparziale delle spese . 2.2. Questa Corte, in proposito, ha chiarito che tali ragioni non possono consistere in circostanze illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità(così Cass. n. 14036/2024;

Cass. n. 12484/2020; Cass. n. 9977/2019). Nel caso di specie, il riferimento all’acquiescenza dell’amministrazioneappare, per l’appunto, viziato da illogicità, poiché trascura di considerareil principio di causalità nell’insorgere della lite; la decisione impugnata, in particolare, non ha tenuto conto della necessità, da parte del ricorrente, di adire il giudice per ottenere il riconoscimento della sua prestazionee dell’at tività defensionale che è stata svolta nel processo sino al momento del riconoscimento della pretesa. Del resto, questa Corte, anche in tempi recenti,si è espressa circa l’inidoneità dell’acquiescenza dell’amministrazione, in sé sola considerata, a fondare una pronunzia di compensazione delle spese (Cass. n. 28076/2025;

Cass. n. 19483/2025).

3. La fondatezza dell’unico motivo comporta l’accoglimento del ricorso. La decisione impugnata è conseguentemente cassa ta e, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, cod. p roc . c iv ., con la liquidazione in favore del ricorrente, in relazione alle spese della fase di opposizione, della somma di € 350,00oltre accessori. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso , cassa l’ordinanza impugnata e , decidendo nel merito,liquida a favore del ricorrente, a titolo di spese per il giudizio di opposizione, la somma di € 350,00 oltre spese generali, rimborso al 15%, oneri previdenziali ed accessori tutti. Condanna la parte intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 350,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario ed oneri accessori.