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Ordinanza — n. 30826/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for lack of personal service to necessary co-litigants in indivisible inheritance disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30826/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed the Court of Appeal's judgment regarding a usucapion claim between family members. The lower court had rejected the claim based on family tolerance principles, but the Supreme Court found the appeal judgment invalid because it was not served personally to two necessary co-litigants, Alfredo and Maria Elena Arena, who only appeared in the current proceeding. Consequently, the judgment was declared non-extensible to these parties, rendering the appeal decision legally ineffective and necessitating a remand for proper service.

Regesto Legislator

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Art. 330, comma 3, c.p.c.; Art. 331 c.p.c.: In indivisible proceedings, an appeal judgment lacking personal service to necessary co-litigants is non-extensible to them and must be quashed for remand.

Parole chiave

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indivisible proceedings necessary co-litigants personal service requirement usucapion family dispute non-extensible judgment utilizzazione agricola grave restrizione all'uso attuale usufrutto

Disposizioni normative citate

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Art. 330, comma 3, c.p.c.
Art. 331 cod. proc. civ.
E’, dunque, in questa fase che trova applicazione il principio di diritto reso dalle Sezioni Unite richiamate in ricorso: «Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 cod.
Art. 160 cod. proc. civ.
Art. 156, terzo comma, 157, 164 cod. proc. civ.
Art. 291 cod. proc. civ.
art. 331 cod. proc. civ
E’, dunque, in questa fase che trova applicazione il principio di diritto reso dalle Sezioni Unite richiamate in ricorso: «Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 2197 del 01/02/2006
civ.)»(Sez. U, Sentenza n. 2197 del 01/02/2006, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 22341 del 26/09/2017
587282 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 22341 del 26/09/2017, Rv.
Sez. 2, Ordinanza n. 9541 del 07/04/2023
(per tutte, di recente: Sez. 2, Ordinanza n. 9541 del 07/04/2023, Rv.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 182/2025 R.G. proposto da: ARENA ALFREDO, ARENA ORLANDO, ARENA ALBINO, ARENA GIUSEPPE, MONTELEONE ELISABETTA, quest’ultima sia in proprio sia in qualità di procuratore generale dei figli Giuseppe e Stefano Arena, tutti rappresentati e difesidall’avvocato CALVI LUCIA; -ricorrenti – contro ARENA MIRELLA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato ROMEO SALVATORE, unitamente all'avvocato CARIDI VINCENZO; -controricorrente - nonchè contro ARENA MARIA ELENA; -intimata - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIAn.334/2024, depositata i l 20/05/2024 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025dal Consigliere CRISTINA AMATO.

FATTI DI CAUSA 1. Gli odierni ricorrenti evocavano in giudizio Maria Elena Mirella Arena esponendo di essere nel possesso pieno, pubblico, pacifico e ininterrotto da oltre venti anni, assistito da manifesto ed evidente animus rem sibi habendi, non contrastato dall’esercizio di alcun diritto di proprietà da parte delle convenute, di una parte ben definita ed identificata, per ciascuno dei ricorrenti, di un terreno sito in agro di Grotteria (RC), c.da Maida, con annesso immobile. Chiedevano gli attori accertarsi l’intervenuta usucapione a loro favore sugli immobili.

Si costituiva Mirella Arena; rimaneva contumace Maria Elena Arena. 1.1. Con sentenza n. 234/15 pubblicata il 19.02.15, il Tribunale di Locri accoglieva le domande attrici, compensando le spese del grado di giudizio.

2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Mirella Arena. Non si costituivano Alfredo e Maria Elena Arena. Con separate ordinanze, la Corte territoriale adìta rilevava la mancata notifica dell’atto di appello ad entrambi i fratelli Arena e ordinava nei loro confronti l’integrazione del contraddittorio. 2.1. In riforma dell’impugnata pronuncia, la Corte d’Appello di Reggio Calabria rigettava la domanda di usucapione promossa dagli attori in primo grado, sostenendo che, poiché tutte le parti in causa sono legate da vincolo di parentela, trovano applicazione i principi enunciati da questa Corte, ricavati dalla lettura dell’art. 1144 cod.c iv . in tema di atti di tolleranza, a mente dei quali non può attribuirsi un valore presuntivo al fatto che l’attività svolta dal soggetto legato da vincolo di parentela sul bene abbia durata non transitoria ed entità non modesta.

Né gli odierni appellati hanno dimostrato, come era loro onere, che la mancata rivendicazione del bene, da parte della sorella, odierna appellante, fosse dovuta, non già alla tolleranza (determinata dal rapporto di parentela), ma al disinteresse e all’indifferenza della stessa, avendo essi attuato attività idonee ad escluderla dall’utilizzo dell’immobile, nulla essendo emerso in tal senso dall’unica fonte di prova, ossia dall’escussione dei testi, i quali tutti hanno riferito di un utilizzo della casa durante le vacanze e della coltivazione del terreno, in maniera generica, e non collocata nel tempo.

3. La sentenza in epigrafe è impugnata per la cassazione da Rocco, Alfredo, Orlando, Albino Arena, Elisabetta Monteleone (in proprio e in qualità di procuratrice generale dei figli Giuseppe e Stefano Arena), affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso Mirella Arena. Resta contumace Maria Elena Arena RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.

4) cod. proc. civ. la nullità del procedimento e della sentenza che lo definisce, in violazione del principio del contraddittorio, ex artt. 102, 330, 331 cod. proc. civ. I ricorrenti rilevano la nullità della sentenza di seconde cure in quanto è nulla la notifica effettuata nei confronti di Alfredo Arena, dichiarato contumace nel grado di appello, dell’atto di integrazione del contraddittorio presso l’indirizzo PEC dell’avvocato Nicola Monteleone, già difensore di Alfredo Arena in primo grado. L’integrazione della notifica sarebbe avvenuta in violazione degli artt. 330, comma 3, e 331 cod. proc. civ., vertendosi in un’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale e processuale: trascorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (2015), la stessa doveva essere effettuata alla parte personalmente (Sez.

U, Sentenza n. 2197 del 01/02/2006, Rv. 587282 -01). Poiché il termine assegnato dalla Corte territoriale per l’integrazione ha natura perentoria, e non essendo stato rispettato correttamente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto rilevarne d’ufficio la nullità. 1.1. Il motivo è fondatoper quanto di ragione. Nel caso di specie, quella compiuta dalla Corte d’Appello non era la rinnovazione della notifica, bensì l’integrazione del contraddittorio: rilevata, infatti, la mancanza delle notifichedell’atto di appello, la Corte territoriale - con le due ordinanze del 01.09.2022 e del 27.07.2023 – assegnava termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei due fratelli pretermessi rimasti contumaci(v. sentenza p. 2, 7° ed 8° capoverso).

La notifica è stata, quindi, eseguita dall’appellante nei termini ordinati dal giudice di appello (entro il 30.09.2022, per Maria Elena Arena; entro il 03.09.2023 per Alfredo Arena), seppure al domicilio del difensore. E’, dunque, in questa fase che trova applicazione il principio di diritto reso dalle Sezioni Unite richiamate in ricorso: «Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

Tuttavia, la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art.160 cod. proc. civ., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 cod. proc. civ.) o della sanatoria (artt. 156, terzo comma, 157,164 cod. proc. civ.)»(Sez. U, Sentenza n. 2197 del 01/02/2006, Rv. 587282 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 22341 del 26/09/2017, Rv. 646020 – 02;

Sez. 2, Sentenza n. 17416 del 23/07/2010, Rv. 614716 – 01; Sez. L, Sentenza n. 15050 del 26/06/2009, Rv. 608767 -01). Il principio si fonda sulla piana osservazione dell’esistenza di una norma (l’art. 330, comma 3, c.p.c.) di ampia formulazione («in ogni caso…»), che non pone ostacolo alla sua applicazione anche alle situazioni- come quell a qui in esame – della notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio, in un giudizio di impugnazione in una causa inscindibile ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. Neanchericorre l ’ ipotesi di sanatoria nei confronti di Alfredo Arena , non essendosi questi costituito nel corso del giudizio di secondo grado, bensì solo nel presente giudizio, così rendendo una pronuncia d’appello inutiliter data, in quanto non indirizzata a tutti i litisconsorti.

A prescindere, dunque, dalla tutela del diritto di difesa del litisconsorte pretermesso, si sarebbe in presenza di una pronuncia non estendibile ad un litisconsorte necessario.

2. La sentenza merita, dunque, di essere cassata e il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello, spettando al giudice del rinvio l’assegnazione di un termine, questa volta perentorioai sensi dell’art.291 cod. proc. civ. (per tutte, di recente: Sez. 2, Ordinanza n. 9541 del 07/04/2023, Rv. 667532 - 01) , affinché la notifica dell’atto di appello sia effettuata alle parti , Alfredo e Maria Elena Arena , personalmente. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento dell’unico motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composi