Cassation court allows appeal against tribunal's improper cost compensation due to partial claim acceptance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Mariano Albanese's appeal against the Parma Tribunal's decision to offset litigation costs. The Tribunal had accepted Albanese's opposition to a fee liquidation but compensated his costs, reasoning that the opposing party did not resist. The Court ruled this error because the Tribunal accepted only part of a single claim, which legally precludes reciprocal cost liability and mandates cost compensation instead.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92, comma 2, c.p.c.; In cases where a single claim is partially accepted, reciprocal cost liability does not arise, and costs must be compensated rather than offset, unless specific statutory exceptions apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6677/2025R.G. proposto da ALBANESE MARIANO, elettivamente domiciliato in PARMA, STRADA G. CAVESTRO N. 12, presso lo studio dell’avvocato ALBANESE MARIANOche lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, -intimato- avverso SENTENZA TRIBUNALE PARMA n. 70 /202 5 depositata il 20/01/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Presidente dr.MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Mariano Albanese, già difensore di fiducia di Pasquale Caldiero , proponeva opposizione contro il provvedimento di liquidazione del compenso del G.U.P. presso il Tribunale di Parma, in data 13 agosto 2024.
Con l’ordinanza impugnata il medesimo Tribunale accoglieva l’opposizione, riconoscendo all’Albanese la somma di € 1.008,67 oltre accessori, ma compensava le spese di quest’ultimo, “Attesa la particolare natura del procedimento in oggetto, considerato che la liquidazione di cui al provvedimento impugnato risultava comunque conforme al protocollo siglato tra Tribunale di Parma ed Ordine degli Avvocati, e tenuto conto che controparte non ha resistito nel presente giudizio, si ritiene opportuno prevedere la compensazione integrale delle spese processuali”.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Mariano Albanese, affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero della Giustiziaè rimasto intimato. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt . 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale , pur accogliendo l’opposizione, avrebbe erroneamente compensato le spese della stessa, peraltro sulla base di una motivazione erronea, giacché ciò sarebbe stato legittimo soltanto nelle ipotesi legislativamente contemplate, ovvero in caso direciproca soccombenza e nelle ipotesi specificamente individuate di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, oltre alla fattispecie introdotta dalla Corte Costituzionale (sentenza 132/2014) di altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni.
La censura è fondata. In presenza di accoglimento dell’opposizione, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa, non potendosi ritenere sufficiente, per giustificare la decisione di compensarle, il semplice richiamo alla conformità “ al protocollo siglato tra Tribunale di Parma ed Ordine degli Avvocati ”contenuto nel provvedimento impugnato, né potendosi valorizzare la circostanza che l’Amministrazione abbia scelto di non resistere. La compensazione delle spese, infatti, è ammessa soltanto nei limitati casi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., tra i quali comunque non rientra, secondo il più recente orientamento di questa Corte, l’ipotesi dell’accoglimento solo parziale della domanda articolata in unico capo, dovendosi tener conto, al riguardo, del principio secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralitàdi domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022; Sez. 2, n. 993 del 15 gennaio 2025; Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025). In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione a favore del ricorrente della somma di € 350 oltre accessori per la fase di opposizione. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., liquida a favore di Mariano Albanese, a titolo di spese per il giudizio di opposizione, la somma di € 350 per compensi, oltre rimborso delle spese accessorie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti. Condanna altresì Ministero della Giustiziaal pagamento, in favore di Mariano Albanese, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 350 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cpaed accessori tutti, nonché € 100