Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Pandico Giuseppina Alba, challenged a first-instance judgment against the Comune di Saviano but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, dismissing the case and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2809/2024 R.G. proposto da: PANDICO GIUSEPPINA ALBA, elettivamente domiciliata in NOLA ANFITEATRO LATERIZIO, 1, presso lo studio dell’avvocato PANDICO MARIA ESTERINA (PNDMST62C48D969G) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI SAVIANO, elettivamente domiciliato in SAVIANO (NA) PIAZZALE ENRICO DE NICOLA PRESSO LA CASA COMUNALE, presso lo studio dell’avvocato GRANATO GIANLUCA (GRNGLC77M27F912B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NOLA n.1877/2023 depositata il 22/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 2809/2024 Numero sezionale 1128/2025 Numero di raccolta generale 30588/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/11/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 2809/2024 Numero sezionale 1128/2025 Numero di raccolta generale 30588/2025 Data pubblicazione 20/11/2025