Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Tribunal of Imperia's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a municipality, did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondent, a private individual, argued for the dismissal of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11752/2025 R.G. proposto da: COMUNE DI VENTIMIGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Barletta. -ricorrente- Contro LYS JEAN CHRISTIAN, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Mazzola. -controricorrente- avverso la sentenza n. 179/2025 emessa dal Tribunale di Imperia il 02/04/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 11752/2025 Numero sezionale 1126/2025 Numero di raccolta generale 30582/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/11/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 11752/2025 Numero sezionale 1126/2025 Numero di raccolta generale 30582/2025 Data pubblicazione 20/11/2025