Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 30579/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 30579/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The case involved the Municipality of Ventimiglia challenging a lower court judgment against Pierre Guerby. The court ruled that the lapse of time constituted a waiver of the right to appeal, extinguishing the proceedings and awarding costs to the respondent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction statutory time limit deemed waiver of appeal procedural default costs allocation impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio legittimazione del comune

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
391 c.p.c.; Numero registro generale 11746/2025 Numero sezionale 1124/2025 Numero di raccolta generale 30579/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 11746/2025 Numero sezionale 1124/2025 Numero di raccolta generale 30579/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11746/2025 R.G. proposto da: COMUNE DI VENTIMIGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Barletta. -ricorrente- Contro GUERBY PIERRE, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Mazzola. -controricorrente- avverso la sentenza n. 180/2025 emessa dal Tribunale di Imperia il 02/04/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 11746/2025 Numero sezionale 1124/2025 Numero di raccolta generale 30579/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/11/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 11746/2025 Numero sezionale 1124/2025 Numero di raccolta generale 30579/2025 Data pubblicazione 20/11/2025