Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, represented by an attorney, did not respond to the proposal to define the judgment, while the respondent maintained the appeal's invalidity. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal to define the judgment within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16307/2025 R.G. proposto da: DIBATTISTA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in GRAVINA IN PUGLIA VAI N. SAURO 88, presso lo studio dell’avvocato CARONE GIOACCHINO (CRNGCH67E02E155O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ARICO' MICHELE, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA RAGAZZI DEL '99 N. 3/E, presso lo studio dell’avvocato VANCINI STEFANO (VNCSFN74H28A944J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.15633/2025 depositata il 11/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 16307/2025 Numero sezionale 1123/2025 Numero di raccolta generale 30576/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 18/11/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 16307/2025 Numero sezionale 1123/2025 Numero di raccolta generale 30576/2025 Data pubblicazione 20/11/2025