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Decreto — n. 30573/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30573/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30573/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11120/2025 R.G. proposto da: COMUNE DI VENTIMIGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Barletta. Ricorrente Contro VIALE NICHOLAS, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Mazzola. Controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Imperia n. 148/2025 depositata il 20/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 30573/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Numero registro generale 11120/2025 Numero sezionale 1120/2025 Numero di raccolta generale 30573/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Parole chiave

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spese susseguenti ripetibili dell'avvocato anticipo delle spese spese di difesa condono delle spese procedurali spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
148/2025 depositata il 20/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11120/2025 R.G. proposto da: COMUNE DI VENTIMIGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Barletta. Ricorrente Contro VIALE NICHOLAS, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Mazzola. Controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Imperia n. 148/2025 depositata il 20/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Numero registro generale 11120/2025 Numero sezionale 1120/2025 Numero di raccolta generale 30573/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/11/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 11120/2025 Numero sezionale 1120/2025 Numero di raccolta generale 30573/2025 Data pubblicazione 20/11/2025