Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal against the Florence Court of Appeal's judgment extinguished. The appellant, Banca Monte dei Paschi di Siena, failed to request a ruling on the court's proposal for case definition within the mandatory forty-day period. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21783/2024 R.G. proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato NIDIACI TOMMASO -ricorrente- contro ROSELLI STEFANIA, ROSELLI ALESSANDRO, rappresentati e difesi dall’avvocato PASSAGNOLI GIOVANNI -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.949/2024 depositata il 30/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc.civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 21783/2024 Numero sezionale 1116/2025 Numero di raccolta generale 30556/2025 Data pubblicazione 20/11/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod.proc.civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 17/11/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 21783/2024 Numero sezionale 1116/2025 Numero di raccolta generale 30556/2025 Data pubblicazione 20/11/2025