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Sentenza — n. 30518/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and imposes aggravated liability for persisting in a manifestly unfounded legal thesis.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30518/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Di Leo against the Salerno Court of Appeal's decision revoking an injunction. The appellant had previously argued that a payment receipt covered specific finishing works, a thesis the lower court found unsupported by the literal text of the documents and witness testimony. The court ruled that re-litigating this already rejected position constituted culpable persistence in an unfounded legal theory, warranting aggravated liability under Article 96 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 96, 3° comma c.p.c.; Art. 167 c.p.c.: The court may impose aggravated liability when a party persistently advances a legal thesis already manifestly rejected by the first instance, treating such repetition as a culpable insistence on an unfounded argument.

Parole chiave

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aggravated liability culpable persistence manifestly unfounded thesis repetition of rejected thesis Article 96 CPC decadence of exceptions procedural misconduct quietanza di saldo debito

Disposizioni normative citate

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Art. 96, 3° comma c.p.c.
Il controricorrente, anche in udienza, ha chiesto a questa Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c.
Art. 167 c.p.c.
Le mere difese sono rilevabili d’ufficio e sono sottratte al regime delle preclusioni di cui all’art. 167 c.p.c. (cfr.
Art. 92, comma 2 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
380/2001, dell’art. 1346 c.c.
Art. 13, comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002
380/2001, dell’art. 1346 c.c.
art. 96 c.p
Il controricorrente, anche in udienza, ha chiesto a questa Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c.
art. 167 c.p
Le mere difese sono rilevabili d’ufficio e sono sottratte al regime delle preclusioni di cui all’art. 167 c.p.c.
art. 360 c.p
2, 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c.
art. 645 c.p
Il Carucci, costituendosi nel giudizio ex art. 645 c.p.c.
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 32061/2022
92, comma 2, c.p.c.” (in tal senso Cass., sez. un., n. 32061/2022), compensazione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito disporre (v.,per tutte, Cass.
Cass. n. 11329/2019
32061/2022), compensazione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito disporre (v.,per tutte, Cass. n. 11329/2019).
Cass. n. 34429/2024
in tal senso Cass. n. 34429/2024).
sez. un., n. 32061/2022
92, comma 2, c.p.c.” (in tal senso Cass., sez. un., n. 32061/2022), compensazione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito disporre (v.,per tutte, Cass.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.1640/2021 R.G. proposto da DI LEO VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato TUOZZO ARTURO, in virtù di procura speciale in calce al ricorso e con elezione di domicilio digitale all’indiritto PEC indicato; -ricorrente- contro CARUCCI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, V ia DEL BOCCACCIO 22, presso lo studio dell’avvocato D'AMURI PALMINA, rappresentato e difeso dall'avvocato BELLO LUCIANO, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio materialmente allegato al controricorso; -controricorrente- avverso la SENT ENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1105/2020,pubblicata il 20/10/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS; sentito il Pubblico Ministero, inpersona della Sostituta P rocurat rice generale ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore del controricorrente, che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso e condannare il ricorrente per responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c. FATTI DI CAUSA 1. La ditta Carucci Antonio chiedeva e otten eva un decreto con il quale veniva ing iunto a Vincenzo Di Leo il pagamento in proprio favore della somma complessiva di euro 4.646,28, per l’esecuzione di lavori di finitura di un locale deposito di proprietà dell’ingiunto.

Nel ricorso monitorio la ricorrente specificava che tali lavori non erano coperti dal contributo statale che era stato concesso ai sensi delle leggi 219/1981 e 32/1992 per la ricostruzione del fabbricato condominiale nel quale si trovava l’immobile di proprietà dell’ingiunto. Di Leo proponeva opposizione, deducendo di avere pagato i lavori in questione, così come risultante da una quietanza liberatoria sottoscritta da Carucci, e avevaquindi chiesto la revoca del decreto. Con comparsa depositata il giorno dell’udienza si costituiva la ditta Carucci, che deduceva di avere eseguito lavori di ricostruzioni dell’intero fabbricato condominiale, nel quale era compresa l’unità immobiliare di proprietà di Di Leo che aveva successivamente commissionato lavori di finitura interna di un locale deposito ai quali era riferita la fattura posta alla base della domanda monitoria.

Caruccicontestava, quindi , l’eccezione di estinzione dell’obbligazione in quanto la dichiarazione prodotta dall’opponente riguarda va soltanto le somme dovute da Di Leo a titolo di accollo per le opere contabilizzate dal direttore dei lavori di ristrutturazione del fabbricato. Con la sentenza n. 3173/2014 il Tribunale di Salerno accoglieva l’opposizione e revocavail decreto ingiuntivo. Il Tribunale ritenevache la contestazione inerente all’esclusione dei lavori oggetto del processo dalla quietanza prodotta integrasse un’eccezione non rilevabile d’ufficio dalla quale l’opposta era decaduta, trattandosi di eccezione che doveva essere fatta valere nel termine di decadenza di cui all’art. 167 c.p.c.

2. La sentenza venivaimpugnata dalla ditta Carucci. Con la sentenza n. 1105/2020 la Corte d’appello di Salerno accoglievail gravame e rigettava, quindi , la domanda proposta dalla ditta Carucci, condannando Di Leo al pagamento in suo favore della somma di euro 3.667,27. Il giudice d’appello ritenevache la specificazione dell’opposta - che la fattura posta alla base della domanda monitoria attenesse a crediti relativi a lavori non ricompresi nella quietanza prodotta -integrasse una mera difesa, che era pertanto proponibile alla prima udienza, e aveva ammesso la prova testimoniale , nonché nominato un consulente tecnico d’ufficio; avevaquindi, sulla base dell’istruttoria e della interpretazione della quietanza liberatoria, ritenuto provato il credito vantato dalla ditta Carucci.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorsoper cassazione Vincenzo Di Leo. Ha resistito co n controricorso Antonio Carucci, quale titolare della omonima ditta individuale, che ha depositato memoria prima dell’udienza. Il controricorrente, anche in udienza, ha chiesto a questa Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in sei motivi.

1) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 166, 167, comma 2, 183, comma 6, c.p.c. e degli artt. 2907 e 2697 c.c. in relazione ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c. Si sostiene che l’eccezione di controparte che i lavori oggetto dell’opposto decreto ingiuntivo sono diversi da quelli oggetto di quietanza è eccezione di merito non rilevabile d’ufficio che è stata dedotta tardivamente; la deduzione della diversità dei lavori, nel suo scopo di precludere l’effetto estintivo dell’eccepito pagamento, integra la pretesa azionata e, quindi , involge la domanda giudiziale che preclude conseguentemente la rilevabilità d’ufficio dell’eccezione; si tratta di eccezione che non poteva essere rilevata d’ufficio se non violando il principio della domanda; la quietanza di pagamento avrebbe dovuto essere valutata non solo come dichiarazione di scienza, ma anche come negozio di accertamento per la dichiarazione dell’appaltatore di non avere altro da pretendere per i lavori eseguiti al fabbricato, cosicché la deduzione difensiva della diversità dei lavori assume la fisionomia e la consistenza dell’eccezione di merito non rilevabile d’ufficio; l’inammissibilità dell’eccezione avrebbe comporta to l’inammissib ilità degli inerenti mezzi di prova, invece illegittimamente disposti.

Il motivoè infondato. Il Carucci, costituendosi nel giudizio ex art. 645 c.p.c. , ha opposto all’eccezione di Di Leo dell’avvenuto pagamento della somma richiesta con il ricorso monitorio una mera difesa, ossia ha negato che l’eccepito pagamento riguardasse la somma richiesta, contestando che la quietanza da egli sottoscritta avesse ad oggetto tali lavori. Il Carucci si è,quindi, limitato a negare il fatto posto alla base dell’eccezione di controparte. Nell'ambito delle argomentazioni difensive delle parti, genericamente qualificabili come eccezioni, vanno infatti distinte quelle che consistono nella semplice negazione del fatto costitutivo - ovvero del fatto estintivo, modificativo o impeditivo - del di ritto esercitato dalla controparte (mera difesa), quelle che consistono nella contrapposizione di un fatto impeditivo o estintivo, tale da escludere gli effetti giuridici del fatto costitutivo ex adverso affermato (eccezioni in senso lato) ed, infine, quelle che consistono in un controdiritto contrapposto al fatto costitutivo affermato dall'attore (eccezioni in senso proprio); per tale classificazione si veda, ad es.,Cass. n. 6272/1998.

Le mere difese sono rilevabili d’ufficio e sono sottratte al regime delle preclusioni di cui all’art. 167 c.p.c. (cfr. Cass. n. 8525/2020e Cass.n. 35042/2023), cosicché legittimamente il Carucci poteva proporre alla prima udienza la difesa in oggetto.

2) Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1199, 2697, 2733, 2735 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. in relazione ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c. Con esso si sostiene che la quietanza era onnicomprensiva e liberatoria in quanto la dichiarazione secondo la quale “il sottoscritto non ha più nulla a pretendere per i lavori sopra indicati” ineriva ai “lavori di costruzione di un fabbricato sito in Buccino alla località San Paolo” e non era circoscritta all’accollo di spesa scaturita dalla contabilità redatta dal direttore dei lavori; la quietanza ha valore di documento probatorio dell’avvenuto pagamento e ha natura confessoria, vincolando così il giudice circa la verità del fatto stesso; laquietanza, oltre ad essere stata liberamente apprezzata in spregio al suo rango di prova legale, è stata inammissibilmente ibridata con una testimonianza.

Il motivo è infondato. È vero che la quietanza sottoscritta ha l’efficacia di cui all’art. 2702 c.c., ma tale efficacia è limitata al titolo del pagamento (v. Cass. n. 19034/2024). Nel caso in esame, la quietanza porta la data del 3 marzo 2004 e ha il seguente tenore: “il sottoscritto Carucci Antonio, titolare dell’impresa omonima appaltatrice dei lavori di costruzione di un fabbricato, sito in Buccino alla località San Paolo, ai sensi della l. 32/1992 … dichiara che il signor Di Leo Vincenzo proprietario di un’unità abitativa e di un deposito … ha pagato per intero l’accollo di spesa scaturito dalla contabilità redatta dal direttore dei lavori”.

La domanda monitoria, come si legge a pag. 1 dell’atto introduttivo, avevainvece ad oggetto l’esecuzione di “lavori di finitura di un locale deposito di proprietà esclusiva del condomino Di Leo Vincenzo, lavori non coperti dal contributo statale concesso ex legge 219/1981 e legge 32/1992 per la ricostruzione del fabbricato emettendo fattura n. 4/2007”. L’epoca di realizzazione dei lavori in oggetto è stata accertata dal giudice di merito e identificata nell’anno 2006 (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha ritenuto che la quietanza, di due anni precedente ed espressamente riferita al pagamento dell’accollo di spesa scaturito dalla contabilità del direttore dei lavori, non facesse riferimento ai lavori di finitura del locale deposito oggetto di causa, circostanza confermata dalla prova testimoniale (il teste Catena aveva infatti dichiarato che i lavori di finitura interna del locale deposito erano stati commissionati da Di Leo successivamente alla ultimazione dei lavori realizzati con il contributo statale).

3) Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2907 c.c., 112, 633, 638, 125, 163, 164 e 167 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. in relazione ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c. Si afferma che il preteso pagamento ineri va ai lavori relativi al deposito e non al garage e la fattura posta alla base del ricorso monitorio avevaad oggetto lavori di finitura interna eseguiti nel vano deposito; in sede di primo accesso ai lavori disposto dal consulente tecnico d’ufficio, e quindi solo in grado d’appello, erasorta tra le parti discussione sull’unità immobiliare oggetto della controversia e il ricorrente avevarilevato l’esistenza di due locali, uno posto al piano seminterrato e l’altro sovrastante il precedente, e come dalle planimetrie del progetto approvato risultassero espressamente le destinazioni d’uso e le ubicazioni del garage al piano seminterrato e del deposito al piano terra; il consulente tecnico di controparte aveva dedotto che il vano oggetto di causa era il locale deposito posto al piano terra mentre, in deroga al principio della domanda, il giudice d’appello ha ritenuto che il consulente d’ufficio abbia chiarito che il locale oggetto dei lavori è quello ubicato al piano seminterrato; solo alla parte spetta determinare il contenuto della domanda, cosicché la Corte d’appello, avendo fatto riferimento al locale seminterrato e non al locale del piano terra, ha violato il principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello non ha violato il principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendosi limitata a chiarire, sulla base delle indagini svolte dal consulente tecnico d’ufficio, che il locale oggetto dei lavori era quello ubicato al piano seminterrato del fabbricato condominiale, motivando tale convincimento con la coincidenza tra le categorie di opere, la misurazione presente nel computo metrico in atti e le caratteristiche tipologiche e di consistenza del locale.

4) Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2907, 1657 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c. Si evidenzia che per talune categorie di lavori sono stati applicati prezzi unitari maggiori di quelli chiesti dall’appaltatore, in violazione dell’art. 2907 c.c., 112 c.p.c. e 1657 c.c.; se i prezzi indicati nel computo metrico prodotto dall’appaltatore sono minori di quelli previsti dalla tariffa vanno applicati i minori prezzi da lui pretesi in ossequio al principio della domanda; il consulente d’ufficio sulla questione aveva sostenuto che non è corretto utilizzare passivamente per le valutazioni di merito i prezzi risultanti dal computo metrico Carucci, dal momento che il medesimo aveva ricevuto incarico di procedere a una quantificazione delle opere eseguite da Carucci, con lo specifico compito di verificare l’attendibilità del computo metrico; la Corte d’appello ha omesso l’esame della rilevante questione.

Anche questo motivo è privo di fondamento. Con la domanda monitoria il Carucci aveva chiesto la condanna del ricorrente a pagare la somma complessiva di 4.646,28 euro. La Corte d’appello ha accolto per quanto di ragione la domanda, condannando il ricorrente al pagamento di un importo inferiore, ossia euro 3.667,27 oltre IVA, non riconoscendo, perciò, alla ditta Carucci un importo superiore a quello da lei richiesto. Va poi considerato che la Corte d’appello ha precisato sul punto che l’epoca di realizzazione dei lavori oggetto del processo risale all’anno 2006, cosicché correttamente le opere sono state contabilizzate utilizzando il prezzario della Regione Campania per l’anno 2006.

5) Il quinto motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 2, comma 1, lett.

e) ed f), della legge della Regione Campania n. 29/2001, dell’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 1346 c.c. e dell’art. 1418 c.c., in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. Si rappresenta che il progetto predisposto ai sensi della legge n. 219/1981, approvato dal Comune, era stato modificato con l’esecuzione di lavori di demolizione del tramezzo posto a delimitazione del vuoto tecnico nonché di ricostruzione onde delimitare il locale garage, il che erastato confermato dal testimone Catena; tali lavori, che avevano riguardato l’inglobamento del volume tecnico e l’esecuzione in esso dei lavori che comportavano incremento di volume e di superficie nonché mutamento di destinazione d’uso, avrebbero dovuto essere subordinati al permesso di costruire e all’appaltatore incombeva l’obbligo di verificarne la conformità alla normativa urbanistica; il ricorrente ha quindi eccepito la nullità del contratto d’appalto per i lavori per cui è causa e, conseguentemente, che l’appaltatore non ha diritto al compenso preteso; la Corte d’appello ha invece ritenuto infondato tale assunto, in quanto i lavori in esame avevano riguardato le sole finiture interne del locale e non vi era prova in atti che la dedotta difformità al progetto assentito fosse stata realizzata con l’esecuzione dei lavori in questione; l’affermazione della Corte è errata in quanto deve ritenersi illecita ogni altra opera costruita non compresa nel contratto d’appalto e non assentita dall’atto amministrativo.

Il motivo è infondato. La Corte di appello ha accertato che i lavori in esame hanno riguardato le sole finiture interne del locale, finiture che non necessitano di autorizzazioni, e che non vi eraprova che la dedotta difformità al progetto, concernente l’inglobamento di un vuoto tecnico, sia stata realizzata con l’esecuzione dei lavori in questione. L’accertamento della Corte d’appello è contestato dal ricorrente sulla base di valutazioni di elementi della relazione del consulente tecnico d’ufficio e della dichiarazione del testimone Catena: si chiede,quindi, a questa Corte una inammissibile rivalutazione dell’accertamento in fatto posto in essere dal giudice di merito, che l’ha appunto portato a ritenere provato che i lavori oggetto del processo abbiano riguardato solo finiture interne del locale e non provato,invece, che la dedotta difformità al progetto sia stata realizzata con l’esecuzione dei suddetti lavori.

6) Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. in relazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c., in quanto la condanna al pagamento di una somma minore, euro 3.667,27, rispetto a quella pretesa di euro 4.646,28 avrebbe dovuto comportarela compensazione parziale delle spese di entrambi i gradi di giudizio e della consulenza d’ufficio, cosicché ha errato la Corte d’appello a condannare il ricorrente al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio e della consulenza tecnica d’ufficio. Il motivo non può essere accolto.

Le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che “in tema dispese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo areciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento dellespese pr ocessuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (in tal senso Cass., sez. un., n. 32061/2022), compensazione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito disporre (v.,per tutte, Cass. n. 11329/2019).

II. In definitiva, ilricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Va accolta la richiesta del controricorrente di condannare il ricorrente per responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c. Come ha precisato questa Corte, la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma c.p.c., va disposta “nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione” (cfr. in tal senso Cass. n. 34429/2024).

Nel caso in esame, la tesi del ricorrente, secondo la quale la quietanza comprendeva i lavori oggetto della domanda monitoria, è stata ritenuta manifestamente infondata dal giudice d’appello sulla base del tenore letterale degli atti (in particolare della quietanza e del ricorso monitorio), nonché della testimonianza assunta, cosicché la riproposizione della tesi nel presente giudizio va considerata insistenza colpevole e va, pertanto , sanzionata ai s ensi del citato terzo comma dell’art. 96 c.p.c., con condanna al pagamento dell’ulteriore somma pure specificatain dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corterigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate ineuro 2.200,00, di cui euro 200,00per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, nonchéal pagamento, sempre in favore del controricorrente, di euro 1.000,00ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un