Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30483/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows defense fees for unsuccessful debt recovery attempts under Art. 116 DPR 115/2002.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30483/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation overturned the Milan Tribunal's order rejecting the defense attorney's opposition to fee liquidation. The attorney argued that expenses incurred for an unsuccessful attempt to recover professional fees should be reimbursed, citing established case law. The court agreed, ruling that such costs are functionally part of the professional activity and must be included in the state's reimbursement obligation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 82, Art. 116 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; The court must reimburse defense attorneys for expenses incurred in unsuccessful attempts to recover professional fees, as these costs are functionally integral to the professional activity and must be covered by the state.

Parole chiave

Generato dall'IA
defense attorney fees unsuccessful debt recovery state reimbursement obligation professional expenses DPR 115/2002 Cassation review legal aid costs indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 82 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Art. 116 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
40073/2021, il principio risulta del tutto coerentenon solo con la lettera dell’art. 116 d.P.R.
art. 116 d.P.R. 115/2002
40073/2021, il principio risulta del tutto coerentenon solo con la lettera dell’art. 116 d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. pen. 46741/2007
Cass. Sez. 6 20-12-2011 n. 27854
Cass. Sez. 21-11-2011 n. 24104
Cass. Sez. 6 19-12-2017 n. 30484
Cass. Sez. 2 10-09-2019 n. 22579
Cass. Sez. 2 20-05-2021 n. 15006
Cass. Sez. 2 15-12-2021 n. 40073
15006, Cass. Sez. 2 15-12-2021 n. 40073, Cass.
Cass. Sez. 2 13-03-2023 n. 7275
Cass. Sez. 2 07-08-2023 n. 23958
Cass. Sez. 2 26-02-2024 n. 5041
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21767/2023R.G. proposto da: BETTANINI avv. TOMMY, c.f. BTTTMY72R10H330L, in proprio ex art.86 cod. proc. civ. ricorrente contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, c.f. 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, rappresentat o e difes o ex lege dall’ Avvocatura Generale dello Stato controricorrente avverso l’ordinanzadel Tribunale di Milano R.G. 2534/2023, depositata il22-9-2023, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 - 11-2025dal c onsigliere Linalisa Cavallino FATTI DI CAUSA 1.Con ordinanza depositata il 22-9-2023 il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione proposta ex artt. 84 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115dall’avvocato Tommy Bettanini al decreto di liquidazione dei compensi quale difensore d’ufficio dell’imputato Soliman Shaher Said Mohamed nel procedimento penale R.G.

Trib. 7627/2018, OGGETTO: compensi del difensore d’ufficio RG.21767/2023 C.C.12-11-2025 escludendo la liquidazione delle spese sostenut e per il tentativo di recupero del credito professionale. L’ordinanza, dichiarando di aderire all’indirizzo di Cass. pen. 46741/2007, ha rilevato che non esisteva disposizione che prevedesse la rifusione di spese e onorari riferiti a tale procedura, che non si trattava di spese comprese nell’elenco di quelle necessarie per la difesa, che l’attività era stata esercitata nell’interesse proprio del difensore e non dell’assistito, che l’onere di procedere al tentativo di recupero competeva a ogni difensore e l’assunzione del corrispondente rischio di insolvenza non era un aggravio peculiare, mentre l’esenzione da bolli e imposte attenuava l’entitàdel rischio. 2.Avverso l’ordinanza l’avvocato Tommy Bettanini ha proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. All’esito della camera di consiglio del 12-11-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivodi ricorso il ricorrente deduce “violazione ed erronea applicazione degli artt. 82 e 116, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115” ed evidenzia come l’ordinanza impugnata non abbia riconosciuto i compensi e le spese relativiai procedimenti svolti per il tentativo di recupero del credito riferito alla difesa d’ufficio sulla base della risalente decisione di Cass. pen. 46741/2007, superata dalla univoca e consolidata giurisprudenza di legittimità, che esamina analiticamente. 2.Il motivo è fondato.

Già Cass. Sez. 6 - 2 20 - 12 - 2011 n. 27854 (Rv. 620470 - 01) ha evidenziato come risultasse all’epoca maggioritario il principio secondo il quale il difensore di ufficio che avesse inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario aveva diritto al rimborso dei compensi a essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; la sentenza ha dichiarato che tale orientamento maggioritario era preferibile rispetto a quello contrario, in quanto coerente con la lettera dell’art. 116, il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d’ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all’infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione.

Nello stesso senso si richiamano, per tutte, Cass. Sez. 217-11-2011 n. 24104 Rv. 620032-01, Cass. Sez. 6 - 2 19-12-2017 n. 30484 Rv. 647174-01, Cass. Sez. 2 10-9-2019 n. 22579 Rv. 655220-01, Cass. Sez. 2 20-5-2021 n. 15006, Cass. Sez. 2 15-12-2021 n. 40073, Cass. Sez. 2 13-3-2023 n.7275, Cass. Sez. 2 7- 8-2023 n. 23958, Cass. Sez. 2 26-2-2024 n. 5041 Rv. 670376-01. Come si legge in Cass. 40073/2021, il principio risulta del tutto coerentenon solo con la lettera dell’art. 116 d.P.R. 115/2002 ma anche con la sua ratio, perché l’estensione della liquidazione ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale, comunque resa anche nell’interesse dello Stato; quindi, risulterebbe iniquo accollare al professionista l’onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti all’avvocatoe tali spese devono essere ricomprese in quelle che l’Erario è tenuto a rimborsare. 3.All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione dell’ordinanza impugnata e il rinvio della causa al Presidente del Tribunale di Milano in persona di diverso magistrato, il quale procederà a un nuovo esame dell’opposizione facendo applicazione del principio enunciato, regolamentando anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corteaccoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella cam