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Ordinanza — n. 30445/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to parties' settlement, extinguishing the dispute and costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30445/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties reached a settlement agreement during the proceedings. Both sides had previously requested the dispute be declared extinguished with full cost compensation, which the Court confirmed. Consequently, the appealed judgment lost its effect, and the legal action terminated without a merits decision.

Regesto Legislator

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Art. 382, comma 3, 383, 384 c.p.c.; When parties settle a dispute during a cassation appeal, the Court must declare the matter extinguished, terminating the proceedings and invalidating the appealed judgment.

Parole chiave

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cessazione materia contendere transazione giudiziale estinzione giudizio ordinanza cassazione compensazione spese violazione delle distanze legali rinvio del dibattimento impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 382, comma 3, 383, 384 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018
Cass., Sez. L, Sentenza n. 24632 del 02/10/2019
Cass., Sez. L, Sentenza n. 24632 del 02/10/2019 e Cass., Sez.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10483 del 19/04/2023
24632 del 02/10/2019 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10483 del 19/04/2023).
Cass. n. 25485 del 12/10/2018
115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 12/10/2018).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25278/2021 R.G. proposto da ASSOCIAZIONE ONLUS KIBBUTZ JEHOVAH YIREH, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato FURNO ERIK che larappresenta e difende -ricorrente- contro TODISCO PASQUA, elettivamente domiciliato in STRIANO VIA PALMA 45, presso lo studio dell’avvocato POLITO LEONARDO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3296/2020 depositata il 29/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere ANNACHIARA MASSAFRA.

FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 143 del 2013 il Tribunale di Torre Annunziata condannò Pasqua Todisco, proprietaria di un immobile sito in Gragnano in via Ponte Carmiano, all’arretramento ad una distanza 10 metri dal fronte del fabbricato dell’odierna ricorrente dei “ casotti realizzati in violazione, così come meglio individuati dal c.t.u.” La decisione venne impugnata, e l’appello accolto alla luce degli esiti della ctu, sicché all’associazione Onlus Kibbutz Jehovah Jireh fu ordinato di arretrare il fabbricato di sua proprietà fino ad osservare la distanza di dieci metri dal confine con la proprietà di Pasqua Todisco. 3.Avverso la prefata decisione è formulato ricorso affidato a due motivi.

Resiste Pasqua Todisco con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Preliminarmente va dato atto che le parti, congiuntamente, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, in ogni caso con spese integralmente compensate, avendo rinunciato agli atti del giudizio per essere intervenuta transazione tra le stesse. 2.Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente giudizio. 3.Invero, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018; conf. Cass., Sez. L, Sentenza n. 24632 del 02/10/2019 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10483 del 19/04/2023). La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 12/10/2018). P.Q.M dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; c