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Decreto — n. 30413/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 30413/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond within the mandatory 40-day period. The appellant, Antonia Casile, filed a request for appeal against a lower court decision, while the respondent, Bruno Romeo, did not contest the procedural proposal. The court ruled that the silence after the deadline constituted a formal waiver of the right to appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day response deadline waiver by silence procedural proposal litigation costs allocation correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario errore di calcolo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
15479/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: CASILE ANTONIA,difesa come in atti ; contro ROMEO BRUNO + 1,difesi come in atti ( controricorrenti ) ; ROMEO LEONARDO(intimato); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
15479/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: CASILE ANTONIA,difesa come in atti ; contro ROMEO BRUNO + 1,difesi come in atti ( controricorrenti ) ; ROMEO LEONARDO(intimato); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

t. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 15479/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: CASILE ANTONIA,difesa come in atti ; contro ROMEO BRUNO + 1,difesi come in atti ( controricorrenti ) ; ROMEO LEONARDO(intimato); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore deidifensori antistatari.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 18/11/2025. IL