Cassation appeal dismissed due to non-response within 40 days, resulting in judgment extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Gruppo Facchini, did not request a decision on the appeal after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12876/2025 R.G. proposto da: GRUPPO FACCHINI CITTA' SOC. COOP., rappresentata e difesa dall’avvocato PAGLIERANI STEFANO -ricorrente- contro EXPOTRANS S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato TIRRITO GIUSEPPE -controricorrente- BOLOGNAFIERE S.P.A. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.652/2025 depositata il 08/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 12876/2025 Numero sezionale 1108/2025 Numero di raccolta generale 30391/2025 Data pubblicazione 18/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc.civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod.proc.civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 17/11/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 12876/2025 Numero sezionale 1108/2025 Numero di raccolta generale 30391/2025 Data pubblicazione 18/11/2025