Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-response within 40 days, declaring the litigation extinguished.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, StradeItalia Trasporti SRL, did not request a decision on the appeal despite the court's notification. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11748/2025 R.G. proposto da: STRADEITALIA TRASPORTI SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato FUSCHETTO DIMITRI -ricorrente- contro TRAVISUD SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato TADDEO PIERPAOLO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.1183/2025 depositata il 11/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 11748/2025 Numero sezionale 1101/2025 Numero di raccolta generale 30378/2025 Data pubblicazione 18/11/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio, con la distrazione come richiesta;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Pierpaolo Taddeo dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 17/11/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 11748/2025 Numero sezionale 1101/2025 Numero di raccolta generale 30378/2025 Data pubblicazione 18/11/2025