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Ordinanza — n. 29781/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by parties; judgment extinguished per procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29781/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the withdrawal of the case by both the appellant and the heirs of the respondent. The appellant, Raffaella Rizzo, had previously filed a claim for legal fees against Beniamino Napoli, but the respondent died, leading his heirs to revoke the mandate and subsequently accept the withdrawal. The court ruled that the procedural outcome was the termination of the litigation under the Civil Procedure Code, noting that the death of a party does not interrupt the appeal process.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by both parties results in the extinction of the proceedings, and the death of a party does not interrupt the appeal process.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings death of party heirs acceptance cassation procedure spese legali ritiro delle conclusioni civili diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 390, 391 c.p.c.
Art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115
2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass.
art. 86 cod. proc. civ
RAFFAELLA,in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
art. 14 d.lgs. 150/2011
L’ordinanza impugnata della Corte d’appello di Torino emessa ex art. 14 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3 3-12-2015 n. 24635
Cass. Sez. 6-11-12-2015 n. 23175
Cass. Sez. 3 5-12-2023 n. 34025
637676-01, Cass. Sez. 3 5-12-2023 n. 34025 Rv.669403-01).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.1620/2021 R.G. proposto da: RIZZO avv. RAFFAELLA,in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. ricorrente contro BENIAMINO NAPOLI, rappresentato e difeso dall’avv. Piero Gallo e dall’avv. Stefania Contaldi controricorrente avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Torino R.G. 1771/2019 depositata il 27-11-2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29- 10-2025dal consigliere Linalisa Cavallino RILEVATO CHE:

1. L’ordinanza impugnata della Corte d’appello di Torino emessa ex art. 14 d.lgs. 150/2011 ha rigettato il ricorso proposto dall’avvocato Raffaella Rizzo nei confronti di Beniamino Napoli in persona del suo tutore al fine di ottenere il pagamento dell’importo di Euro 78.232,70 OGGETTO: compensi dell’avvocato per prestazioni giudiziali civili R.G.1620/2021 C.C. 29-10-2025 a titolo di compenso per l’attività difensiva svolta nella causa R.G. 990/2016 della Corte d’appello di Torino. Avverso l’ordinanzal’avv. Raffaella Rizzo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale ha resistito con controricorso Beniamino Napoli.

Il 17 - 6 - 2022 i difensori del controricorrente avv. Piero Gallo e Stefania Contaldi hanno comunicato che, a seguito del decesso di Beniamino Napoli, i suoi eredi avevano revocato il loro mandato. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e i l 2 7 - 9 - 202 5 la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, contenente anche accettazione della rinuncia da parte degli eredi di Beniamino Napoli, i figli Fabrizio e Corrado Napoli. All’esito della camera di consiglio del 29 - 10 - 202 5 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.

CONSIDERATO CHE: 1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art.390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1cod. proc. civ.; ciò, dando anche atto che nel giudizio di cassazione, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione per la morte di una delle parti o per altra causa (Cass. Sez. 3 3-12- 2015 n. 24635 Rv. 638041-01, per tutte).

Risultando anche che gli eredi del controricorrente ha nno aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità. 2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01, Cass. Sez. 3 5-12-2023 n. 34025 Rv.669403-01). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della se