Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Calcestruzzi Petilia Costruzioni Generali S.r.l., had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, PMG Italia S.p.A., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25628/2023 R.G. proposto da: CALCESTRUZZI PETILIA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., elettivamente domiciliata in ALTAMURA V.LE REGINA MARGHERITA N.37/C, presso lo studio dell’avvocato MASCOLO VITO (MSCVTI61H22A662U) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro PMG ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in MILANO PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE, 2, presso lo studio dell’avvocato MIGLIAVACCA DANIELA (MGLDNL74E65F205E) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CRIMALDI FRANCESCO SIMONE (CRMFNC67L11F205N) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BOLOGNA n.2594/2023 depositata il 22/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 25628/2023 Numero sezionale 1087/2025 Numero di raccolta generale 29725/2025 Data pubblicazione 11/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 06/11/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 25628/2023 Numero sezionale 1087/2025 Numero di raccolta generale 29725/2025 Data pubblicazione 11/11/2025