Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, Lino Giorgio Giovanni, did not act on the court's proposal to define the judgment, while the respondent, Renoldi Filippo, maintained the lower court's ruling. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the applicant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5874/2024 R.G. proposto da: LINO GIORGIO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in SARONNO via Ambrogio Legnani 15 C, presso lo studio dell’avvocato LINO MARCO ANDREA (LNIMCN75H10L319R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LINO GIORGIO GIOVANNI (LNIGRG42M26L424D) -ricorrente- contro RENOLDI FILIPPO, elettivamente domiciliato in MILANO VIA PISTRUCCI, 7, presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA MATTEO GIOVANNI (BTTMTG72R12F205R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO n.296/2024 depositata il 23/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 5874/2024 Numero sezionale 1086/2025 Numero di raccolta generale 29633/2025 Data pubblicazione 10/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 04/11/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 5874/2024 Numero sezionale 1086/2025 Numero di raccolta generale 29633/2025 Data pubblicazione 10/11/2025