Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties involved were the Fornasari family against the National Institute of Tumors and their son. The court ruled that the delay constituted a waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the applicant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2940/2024 R.G. proposto da: FORNASARI MARIA CRISTINA, FORNASARI MICHAELA, elettivamente domiciliate in VENEZIA GALLERIA MATTEOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato RALLO ABRAM (RLLBRM69T07L736P) che le rappresenta e difende -ricorrenti- contro IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, elettivamente domiciliato in ROMA GIOVANNI VITELLESCHI 26, presso lo studio dell’avvocato CAPRINO GAETANO (CPRGTN65T20C351I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SOMMER ANNAMARIA (SMMNMR65E53B157Y) -controricorrente- nonchè contro FORNASARI DINO, FORNASARI MARIA ANTONIETTA Numero registro generale 2940/2024 Numero sezionale 1085/2025 Numero di raccolta generale 29628/2025 Data pubblicazione 10/11/2025 -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.2288/2023 depositata il 22/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 04/11/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 2940/2024 Numero sezionale 1085/2025 Numero di raccolta generale 29628/2025 Data pubblicazione 10/11/2025