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Decreto — n. 29493/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to respond to settlement offer within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 29493/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Pittori family, had not requested a decision on the settlement offer submitted by the controricorrenti. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal settlement proposal response forty day period extinction of proceedings Code of Civil Procedure danni da incendio prodotto infiammabile contratto di fornitura di un'opera

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13730/2025 R.G. proposto da: PITTORI PAOLO, elettivamente domiciliato in CINGOLI VIA FRANCESCO CASTIGLIONI, 4A, presso lo studio dell’avvocato GENTILE CARLO (GNTCRL70A17F839R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ALBANESI ANGELO, ALBANESI MARIANO, ALBANESI MARIANNA, ALBANESI LIVIO, ALBANESI GIANCARLO, CLEMENTI ROSINA, CLEMENTI VILLELMA, CLEMENTI ITALO, CLEMENTI PIERINA, CLEMENTI GIUSEPPINA, CLEMENTI DIVA, elettivamente domiciliati in Macerata Via dei Velini n 245, presso lo studio dell’avvocato PERFETTI UBALDO (PRFBLD49T12E783L) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro MARIOTTI ANTONIO, ALBANESI VITTORIO, MARIOTTI MARIO, Numero registro generale 13730/2025 Numero sezionale 1082/2025 Numero di raccolta generale 29493/2025 Data pubblicazione 07/11/2025 ALBANESI LUCIANO, ALBANESI OTTORINO, MARIOTTI SEBASTIANO, ALBANESI ANGELA, CLEMENTI PALMA, CLEMENTI DELIA, CLEMENTI TERESA, CLEMENTI DINO, ALBANESI VALERIA, CAIAZZO MARIA, CLEMENTI MARIA, EREDI ALBANESI TOMMASO COLLETTIVAMENTE E IMPERSONALMENTE TORINO, BARTALINI LAURO, D'ASSISI MARIA, QUATTRINI ANNAMARIA, QUATTRINI FRANCO, ALBANESI SANTA, CLEMENTI LETTERIO, ALBANESI MARIA SARA, ALBANESI ILEANA, CLEMENTI IOLANDA, BRUNORI GIULIANA, EREDI CLEMENTI CAROLINA COLLETTIVAMENTE E IMPERSONALMENTE CAROLINA, BRUNORI PATRIZIA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.509/2025 depositata il 01/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella Numero registro generale 13730/2025 Numero sezionale 1082/2025 Numero di raccolta generale 29493/2025 Data pubblicazione 07/11/2025 misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 04/11/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 13730/2025 Numero sezionale 1082/2025 Numero di raccolta generale 29493/2025 Data pubblicazione 07/11/2025