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Decreto — n. 29466/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 29466/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and Article 391 to terminate the proceedings. Consequently, the appellant was ordered to pay the opposing parties' litigation costs totaling €2,500 plus statutory fees.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal appeal settlement proposal extinction proceedings forty day period litigation costs award costi di fabbricazione restituzioni alla produzione garanzia per i difetti della cosa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19377/2021 R.G. proposto da : CERE' DONATELLA, CERE' BRUNA, elettivamente domiciliate in ROMA LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato MANNUCCI LUIGI (MNNLGU54T26H501J) che le rappresenta e difende -ricorrenti- contro MARIANELLA ANNA MARIA, PACE FRANCESCO elettivamente domiciliati in AVEZZANO, presso lo studio dell’avvocato EMI SANDRO (MEISDR56H03A515X) che li rappresenta e difende DE BLASIS ANTONELLA, elettivamente domiciliata in L'Aquila Via Maiella, 2, presso lo studio dell’avvocato DE PAULIS MARCO (DPLMRC79E09A345Y) che lo rappresenta e difende DI RENZO AGOSTINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMMASO SALVINI, 2/A, presso lo studio dell’avvocato ABBATE ANIELLO (BBTNLL81L28F924V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIACCIA ALESSANDRO (CCCLSN52S26C426Q) -controricorrenti- nonchè contro BLASETTI LETIZIA, ALLEGRITTI MASASIMILIANO, ALLEGRITTI GIANLUCA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.678/2021 depositata il 03/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna) parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli ac