Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29419/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on contract prelude validity and double deposit damages due to prior res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29419/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation rejected the appeal filed by Iannaccone and Iaderosa against the Second Instance Court of Naples. The plaintiffs sought damages for the failure to return properties and the double payment of a confirmatory deposit, arguing against Di Giacomo and Marino. The court held that all contested issues regarding the preliminary contract and the deposit were already definitively resolved in a prior judgment, rendering the current claims inadmissible under the principle of res judicata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 2905 c.c.: When a lower court fails to specifically annul a prior judgment on the merits of a claim, the Supreme Court must reject the appeal as inadmissible, as the matter is already bound by res judicata.

Parole chiave

Generato dall'IA
res judicata preliminary contract confirmatory deposit inadmissibility prior judgment contractual breach double deposit restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis.1 c.p.c.
2913/2018, pubblicata il 13 giugno 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse dei ricorrenti e dei controricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
art. 2909 c.c
art. 342 c.p
art. 2041 c.c
art. 2932 c.c
non spettava l’integrazione del prezzo di vendita, in relazione alla maggiore estensione di terreno trasferita con la sentenza ex art. 2932 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Tribunale di Avellino n. 6/2006
e) che la doglianza relativa alla mancata integrazione del prezzo di vendita, per la maggiore estensione di terreno trasferita con la sentenza del Tribunale di Avellino n. 6/2006, era coperta dal giudicato, poiché la Corte d’appello, con la sentenza n.
Corte d'appello di Napoli n. 2005/2008
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 3649/2019) proposto da: IANNACCONE Giuseppe e IADEROSA Luigia, rappresentati e difesi dall’Avv. Eugenio Colella, elettivamente domiciliati in Roma, via Vito Giuseppe Galati n. 100/C, presso lo studio dell’Avv. Enzo Giardiello; -ricorrenti - contro DI GIACOMO Franco, rappresentato e difeso dall’Avv. Modestino Acone, elettivamente domiciliato in Roma, via Buccari n. 3, presso lo studio dell’Avv. Maria Teresa Acone; DI GIACOMO Alfonso, rappresentato e difeso dall’Avv. Pasquale Acone, elettivamente domiciliato in Roma, via Buccari n. 3, presso lo studio dell’Avv.

Maria Teresa Acone; -controricorrenti - nonché MARINO Luciano; R.G.N. 3649/19 C.C.22/10/2025 Vendita -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2913/2018, pubblicata il 13 giugno 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse dei ricorrenti e dei controricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione notificato il 27 gennaio 2010, Iannaccone Giuseppe e Iaderosa Luigia convenivano, davanti al Tribunale di Avellino, Di Giacomo Franco, Di Giacomo Alfonso e Marino Luciano, al fine di sentire:

A) condannare Di Giacomo Franco e Di Giacomo Alfonso, in solido, al risarcimento dei danni subiti per la mancata restituzione degli immobili siti in Comune di Contrada, via Pozzillo, nel termine pattuito del 30 aprile 1994 e – in particolare – al pagamento del doppio della caparra confirmatoria di vecchie lire 80.000.000, versata in loro favore da Marino Luciano, quale promissario acquirente degli immobili, in virtù del contratto preliminare del 4 ottobre 1993, e da questi girata contestualmente all’appaltatore Di Giacomo Alfonso; B) condannare altresì Di Giacomo Alfonso, quale appaltatore per la ricostruzione del fabbricato di via Pozzillo, in ragione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 6/2006, confermata dalla sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2005/2008, in via solidale con il figlio Di Giacomo Franco, a rivalere gli attori delle spese necessarie per la demolizione del vecchio fabbricato rurale sito in via Pozzillo nonché della complessiva somma di euro 46.822,16, comprensiva delle spese tecniche generali ed oneri fiscali, a causa delle opere di ricostruzione non realizzate e per i vizi relativi a quelle realizzate, somma posta –in base al giudicato citato – a carico degli istanti e in favore di Marino Luciano, sotto forma di riduzione del prezzo di compravendita da euro 118.785,09 ad euro 71.962,93, nonché della somma di euro 5.505,60 che i coniugi istanti erano stati costretti a restituire, perché eccedente l’importo complessivo di vecchie lire 150.000.000, versato dal Marino a seguito del preliminare e interamente incassato dai Di Giacomo, e altresì della somma di euro 68.076,48 che i coniugi Iannaccone-Iaderosa erano stati condannati a pagare al Marino, a titolo di risarcimento danni per la locazione di altro immobile, a causa del ritardo nella costruzione del fabbricato, e della somma di euro 33.789,85 per le spese processuali poste a loro carico ed a favore di Marino Luciano;

C) condannare Marino Luciano ad integrare il prezzo di vendita per la maggiore estensione di terreno trasferita con la sentenza n. 6/2006 e, in proporzione, per la somma pari ad euro 42.168,71, oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché al versamento, in favore degli istanti, in solido con i Di Giacomo, dell’importo relativo alle spese necessarie per la demolizione del vecchio fabbricato; D) condannare Di Giacomo Franco, in solido con Di Giacomo Alfonso, al pagamento della somma ulteriore di vecchie lire 160.000.000, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal 30 aprile 1994, per la mancata consegna ai coniugi di mq. 1.660 di terreno e del fabbricato rurale da ricostruire in via Pozzillo;

E) condannare i convenuti al risarcimento del danno per l’illecito “concerto” tra questi intervenuto nella predisposizione della scrittura del 4 ottobre 1993 e degli atti processuali successivi, nella misura di euro 350.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Si costituivano in giudizio Di Giacomo Franco e Di Giacomo Alfonso nonché Marino Luciano, i quali concludevano per la declaratoria di inammissibilità delle domande spiegate, in quanto coperte dal giudicato di cui alla sentenza n. 6/2006 del Tribunale di Avellino, come confermata dalla sentenza n. 2005/2008 della Corte d’appello di Napoli, passata in cosa giudicata.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1191/2013, depositata il 3 giugno 2013, ritenuta fondata l’eccezione di giudicato esterno sollevata dai convenuti, dichiarava l’inammissibilità di tutte le domande proposte. 2.– Con atto di citazione notificato il 4 ottobre 2014, proponevano appello avverso la pronuncia di prime cure Iannaccone Giuseppe e Iaderosa Luigia, lamentando:

1) l’errata interpretazione e l’infondata valutazione dei presupposti del giudicato;

2) l’omessa considerazione dell’obbligo, a carico di Di Giacomo Franco, proprio in virtù del giudicato formatosi, di restituzione del fabbricato in località Pozzillo, che avrebbe dovuto essere demolito al fine di assicurare la conformità e la regolarità del nuovo fabbricato, acquistato nelle more dal Marino, e dell’obbligo, a carico di Marino Luciano, di pagamento agli appellanti del prezzo della maggior superficie di terreno trasferita in suo favore, con l’assunzione dei costi di abbattimento del vecchio fabbricato rurale. Si costituivano nel giudizio d’impugnazione Di Giacomo Franco e Di Giacomo Alfonso nonché Marino Luciano, i quali instavano per il rigetto dell’appello. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava la pronuncia appellata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede:

a) che la prima censura era inammissibile, poiché non era stato indicato specificamente in quale parte della pronuncia di primo grado il Tribunale fosse incorso nella violazione dei principi sulla formazione del giudicato;

b) che gli appellanti non avevano posto il dedotto inadempimento dell’obbligo di restituzione dei beni immobili in via Pozzillo a fondamento di una domanda di rilascio degli stessi – che, peraltro, non sarebbe stata accoglibile, atteso che gli immobili erano stati trasferiti al Marino con la sentenza costitutiva ex art.2932 c.c. del Tribunale di Avellino n. 6/2006 – , bensì a fondamento di una domanda risarcitoria e di rivalsa nei confronti di Di Giacomo Alfonso, in solido con Di Giacomo Franco, per i danni che – in base alla pronuncia passata in giudicato – erano stati accertati come riconducibili all’appaltatore e che il giudicato non aveva posto direttamente a carico di quest’ultimo e in favore del Marino; c ) che, nondimeno, gli appellanti non avevano allegato specificamente quali vizi delle opere, rilevati nell’ambito del giudizio che aveva comportato una decurtazione del prezzo di vendita, fossero imputabili ad inadempimenti dell’appaltatore, in virtù degli accordi intercorsi con quest’ultimo, al fine diconseguire l’invocata “rivalsa”, sicché detta domanda non poteva essere accolta;

d) che neanche poteva trovare accoglimento la domanda di rivalsa per la somma di euro 68.076,48, che gli appellanti erano stati condannati a pagare al Marino, a titolo di risarcimento danni per la locazione di altro immobile, a causa del ritardo nella costruzione del fabbricato, poiché anche con riguardo a tale importo i coniugi avrebbero dovuto agire invocando il titolo contrattuale che obbligava il Di Giacomo al completamento delle opere entro il termine pattuito, provando l’imputabilità del ritardo alla ditta appaltatrice ed evidenziando di avere effettivamente corrisposto l’importo di euro 68.076,48 al Marino, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino n. 6/2006;

e) che la doglianza relativa alla mancata integrazione del prezzo di vendita, per la maggiore estensione di terreno trasferita con la sentenza del Tribunale di Avellino n. 6/2006, era coperta dal giudicato, poiché la Corte d’appello, con la sentenza n. 2005/2008, aveva accertato che la superficie oggetto del trasferimento era pari a mq. 1.355, corrispondente al suolo recintato e distaccato dalla maggiore particella n. 159 del foglio n. 4, secondo una delimitazione rispondente a quanto stabilito dal contratto preliminare del 4 ottobre 1993, in cui era previsto che la parte venditrice avrebbe provveduto al distacco del terreno con un tipo di frazionamento, modalità del distacco che erano prevalenti sulla mera indicazione della quadratura, accompagnata dalla dizione “circa”, il che denotava la compatibilità con il distacco di una maggiore quadratura;

f) che, quanto alla richiesta di porre a carico del Marino le spese relative all’abbattimento del vecchio fabbricato rurale, dovevano essere condivise le argomentazioni del primo giudice, secondo cui ogni questione era assorbita dal rilievo che nel giudizio richiamato gli attori erano stati condannati, su domanda del Marino, ad abbattere il rudere, con l’ovvia conseguenza che il costo dell’abbattimento doveva essere sostenuto dai condannati, sicché ogni questione al riguardo era coperta dal giudicato;

g) che neanche poteva essere accolta la richiesta di condanna del Di Giacomo al pagamento del doppio della caparra confirmatoria di euro 80.000,00, che era stata versata da Marino Luciano ai promittenti venditori al momento della stipula del preliminare e che quest’ultimi avevano versato al Di Giacomo a titolo di acconto per l’esecuzione delle opere, poiché la sentenza di primo grado non era stata specificamente censurata nel punto in cui aveva statuito che, trattandosi di domande riferibili a presunti inadempimenti di Di Giacomo Franco ed Alfonso, aventi origine nel preliminare e nei rapporti tra le parti, esse erano inammissibili, in quanto integramente fondate su questioni già dedotte e decise nella richiamata sentenza del Tribunale di Avellino n. 6/2006;

h) che analogamente non poteva essere accolta la domanda di risarcimento danni verso gli appellati in solido, in conseguenza dell’illecito “concerto” operato e consistito nella predisposizione della scrittura del 4 ottobre 1993 e degli atti processuali successivi, poiché la sentenza di primo grado non era stata specificamente censurata nella parte in cui aveva statuito che ogni questione riferibile al contratto preliminare e alla predisposizione della scrittura era stata già affrontata nella sentenza richiamata, che aveva dichiarato la piena efficacia e la liceità del contratto preliminare tra le parti, sicché non poteva essere rimessa in discussione la questione della sua illiceità, che rappresentava l’ovvio presupposto della spiegata domanda risarcitoria, mentre, quanto alla condotta processuale successiva e alle attività esecutive, essendo le stesse conseguenza delle statuizioni contenute nel giudizio, parimenti difettava il carattere della illiceità e/o illegittimità, peraltro non specificato sotto diverso profilo. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, Iannaccone Giuseppe e Iaderosa Luigia.

Hanno resistito, con separati controricorsi, Di Giacomo Franco e Di Giacomo Alfonso. È rimasto intimato Marino Luciano. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. nonché la falsa applicazione dell’art.342 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., con la nullità della sentenza per mancanza di motivazione e con l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito dichiarato l’inammissibilità dell’appello solo e soltanto per la mancata specificazione delle doglianze sulla formazione del giudicato, mancando di esaminare la dedotta violazione dei principi di legittimità sul tema delle preclusioni del giudicato. 1.1.–Il mezzo di critica è inammissibile.

E ciò perché non risulta specificamente aggredito l’assunto della sentenza d’appello circa il difetto di indicazione specifica delle ragioni per le quali il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dei principi sulla formazione del giudicato. Ora, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata, a pena di inammissibilità della doglianza (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017; nello stesso senso, tra le ultime, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23763 del 23/08/2025;

Sez. 1, Ordinanza n. 21851 del 29/07/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 9152 del 07/04/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 6515 del 11/03/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 4228 del 18/02/2025). 2.– Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. nonché degli artt. 2041 e 2909 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., con la nullità della sentenza per mancanza di motivazione e con l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale ritenuto che la sentenza di trasferimento dei beni in favore del Marino fosse la causa della mancata restituzione in favore dei promittenti alienanti e nei confronti di Di Giacomo Franco, laddove la restituzione era stata invece richiesta come effetto di quella pronuncia.

Obiettano gli istanti che, avendo il Di Giacomo chiesto il pagamento per l’appalto eseguito in via Nazionale, a fronte dell’originaria previsione secondo cui tale corrispettivo avrebbe dovuto essere compensato con il prezzo del preliminare di vendita dell’immobile di via Pozzillo, il Di Giacomo avrebbe dovuto restituire quest’ultimo terreno, di cui aveva acquisito la detenzione anticipata. 3.– Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. nonché degli artt. 1537 e 1538 c.c. e dell’art. 2041 c.c., con la nullità della sentenza per mancanza di motivazione e con l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale mancato di pronunciarsi sulle ragioni dell’appello spiegato circa l’attribuzione al Marino di una superficie di mq. 1.350 di terreno, sebbene detta estensione non fosse stata mai richiesta (se non nella comparsa conclusionale), tanto da indurre lo stesso Marino, nella sua costituzione in appello, a dichiarare la sua disponibilità ad integrare, se necessario, il prezzo di vendita per assicurare l’equilibrio contrattuale, con la conseguente attribuzione a titolo gratuito della superficie in eccedenza.

Assumono, inoltre, gli istanti che anche l’abbattimento del rudere a spese dei promittenti venditori sarebbe stato disposto d’ufficio, senza che sulla relativa eccezione la Corte d’appello si fosse pronunciata, con la conseguenza che il Marino avrebbe acquisito il vantaggio della demolizione del fabbricato senza alcun costo a suo carico. 4.– Con il quarto motivo i ricorrenti contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. nonché dell’art. 2909 c.c., con la nullità della sentenza per mancanza di motivazione e con l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte dell’impugnazione mancato di rilevare che i fatti posti a fondamento della responsabilità dell’appaltatore Di Giacomo Alfonso sarebbero stati già accertati in contraddittorio.

Osservano gli istanti che la pronuncia d’appello non avrebbe tenuto conto dell’accertamento di cui al giudicato, in base al quale il prezzo di vecchie lire 230.000.000 sarebbe stato unico e comprensivo sia del corrispettivo della vendita sia del corrispettivo delle opere appaltate, con incasso dell’intero in favore del Di Giacomo, mentre avrebbe dovuto essere detratto dal prezzo della vendita il costo delle opere non eseguite o malamente eseguite. Allo stesso modo affermano i ricorrenti che l’azione per ottenere il rimborso delle somme oggetto di condanna risarcitoria per la locazione di altro immobile in favore del Marino sarebbero state richieste al Di Giacomo proprio nel giudizio intrapreso. 5.– Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., della violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2909 c.c., con la nullità della sentenza per mancanza di motivazione e con l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’appello mancato di rilevare la specifica censura in appello della sentenza di prime cure, nella parte in cui era stato negato l’illecito “concerto” tra le parti Di Giacomo e Marino, volto a danneggiare i ricorrenti, allo scopo di ottenere la dovuta tutela risarcitoria. 5.1.– Le doglianze che precedono – che possono essere scrutinate congiuntamente, in quanto inficiate dalle medesime carenze strutturali –sono inammissibili.

E tanto perché le censure denunciano la violazione di plurime ed eterogenee norme giuridiche, prospettando una critica generica, in spregio ai principi di specificità e tassatività dei motivi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7599 del 16/03/2023; Sez. U, Ordinanza n. 32415 del 08/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11603 del 14/05/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 19959 del 22/09/2014), nonché promiscua (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 36881 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011), rispetto alla decisione assunta nel giudizio d’appello.

Per altro verso, la formulazione dei mezzi in chiave di mera contrapposizione assertiva della propria valutazione alla lettura resa dalla Corte distrettuale ovvero attraverso il richiamo a considerazioni irrilevanti – con la riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo – si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018;

Sez. 1, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016; Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015). In aggiunta, l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nell’attuale formulazione, non consente la prospettazione di vizi della motivazione, quali la contraddittorietà ovvero l’insufficienza, essendo ammessa, per converso, quale unica fattispecie di vizio motivazionale, la radicale assenza o apparenza di motivazione, che configura vizio di nullità, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018;

Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). A fortiori, si tratta di un’ipotesi di “doppia conforme “ ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. vigente ratione temporis (norma ora ripresa dall’art. 360, quarto comma, c.p.c.), a fronte di un giudizio d’appello instaurato dopo l’11 settembre 2012. E tanto appunto perché nei due gradi di merito le “questioni di fatto” sono state decise in base alle “stesse ragioni” e ripercorrendo il medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa (Cass.

Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). D’altronde, è onere del ricorrente indicare, allo scopo di escludere la declaratoria di inammissibilità, le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro eterogenee (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023;

Sez. 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; Sez. L, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016), specificazione di cui, nel corpo dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, non vi è traccia. Sicché complessivamente i termini di ricostruzione dei motivi non rispettano la natura di rimedio a critica vincolata del ricorso per cassazione, che deve contenere, a pena di inammissibilità, tassativi motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, stante che il giudice di legittimità non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass.

Sez. 6-1, Ordinanza n. 4905 del 24/02/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 6519 del 06/03/2019; Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 13066 del 05/06/2007). Orbene, le doglianze esposte non si confrontano con i rilievi dirimenti della pronuncia impugnata, secondo cui:

1) non vi era stata nel giudizio di merito alcuna specifica allegazione dei vizi delle opere appaltate, in tesi rilevati nell’ambito del giudizio che aveva comportato una decurtazione del prezzo di vendita, e della loro imputabilità ad inadempimenti dell’appaltatore;

2) nessuna allegazione puntuale vi era stata in ordine all’assunzione dell’obbligo, a cura dell’appaltatore, di completamento delle opere entro il termine indicato, con la prova dell’imputabilità del ritardo alla ditta appaltatrice, oltre che dell’avvenuto pagamento, in favore del promissario acquirente Marino Luciano, dell’importo di euro 68.076,48, dovuto a titolo di risarcimento danni per la locazione di altro immobile, di cui era stata chiesta la “rivalsa”;

3) non spettava l’integrazione del prezzo di vendita, in relazione alla maggiore estensione di terreno trasferita con la sentenza ex art. 2932 c.c. del Tribunale di Avellino n. 6/2006, in quanto la fissazione del corrispettivo era coperta dal giudicato, avendo la sentenza d’appello n. 2005/2008 accertato che la superficie oggetto del trasferimento era pari a mq. 1.355, corrispondente al suolo recintato e distaccato dalla maggiore particella n. 159 del foglio n. 4, in base ad una delimitazione rispondente a quanto stabilito dal contratto preliminare del 4 ottobre 1993, in cui era previsto che la parte venditrice avrebbe provveduto al distacco del terreno con un tipo di frazionamento, modalità del distacco che erano prevalenti sulla mera indicazione della quadratura, accompagnata dalla dizione “circa”, il che denotava la compatibilità con il distacco di una maggiore quadratura;

4) quanto alla richiesta di porre a carico del Marino le spese relative all’abbattimento del vecchio fabbricato rurale, dovevano essere condivise le argomentazioni del primo giudice, secondo cui ogni questione era assorbita dal rilievo che nel giudizio richiamato gli attori erano stati condannati, su domanda del Marino, ad abbattere il rudere, con l’ovvia conseguenza che il costo dell’abbattimento doveva essere sostenuto dai condannati;

5) non poteva trovare seguito la richiesta di condanna del Di Giacomo al pagamento del doppio della caparra confirmatoria di euro 80.000,00, che era stata versata da Marino Luciano ai promittenti venditori al momento della stipula del preliminare e che quest’ultimi avevano versato al Di Giacomo a titolo di acconto per l’esecuzione delle opere, poiché la sentenza di primo grado non era stata specificamente censurata nel punto in cui aveva statuito che, trattandosi di domande riferibili a presunti inadempimenti di Di Giacomo Franco ed Alfonso, aventi origine nel preliminare e nei rapporti tra le parti, esse erano inammissibili, in quanto integramente fondate su questioni già dedotte e decise nella richiamata sentenza del Tribunale di Avellino n. 6/2006;

6) non poteva essere accolta la domanda di risarcimento danni verso gli appellati in solido, in conseguenza dell’illecito “concerto” in tesi operato e consistito nella predisposizione della scrittura del 4 ottobre 1993 e degli atti processuali successivi, poiché la sentenza di primo grado non era stata specificamente censurata nella parte in cui aveva statuito che ogni questione riferibile al contratto preliminare e alla predisposizione della scrittura era stata già affrontata nella sentenza richiamata, che aveva dichiarato la piena efficacia e la liceità del contratto preliminare tra le parti. 6.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Attesa l’omogeneità della posizione processuale assunta dai controricorrenti, sebbene costituiti con separati atti e patrocinati da difensori appartenenti allo stesso studio legale, la liquidazione in loro favore deve essere unitaria. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 p