Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, Rapisardi Roberta, did not act to preserve the right to appeal against the second-instance judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11633/2025 R.G. proposto da: RAPISARDI ROBERTA, elettivamente domiciliata in CATANIA VIA NICOLA COVIELLO 16, presso lo studio dell’avvocato FERRAU' GIOVANNI (FRRGNN73R19C351L) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CONSERVO GIROLAMO, elettivamente domiciliato in Catania Via Androne, 34, presso lo studio dell’avvocato DE GERONIMO GIUSEPPE (DGRGPP66B21C351E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE GERONIMO MARIA CRISTINA (DGRMCR63S42C351E) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1674/2024 depositata il 13/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 11633/2025 Numero sezionale 1072/2025 Numero di raccolta generale 29195/2025 Data pubblicazione 05/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 04/11/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 11633/2025 Numero sezionale 1072/2025 Numero di raccolta generale 29195/2025 Data pubblicazione 05/11/2025