Cassation dismissed due to withdrawal; court orders cancellation of Rome transcription but not Grosseto due to prior final judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal admissible but dismissed the case following a joint withdrawal by all parties. While the Court ordered the cancellation of the transcription of the revocatory action in Rome, it refused to order cancellation of the Grosseto transcription because that dispute was already definitively resolved in the first instance. Consequently, the parties must address the Grosseto matter separately, and the litigation costs were settled by mutual agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2668 c.c.; Art. 2901 c.c.: In a cassation proceeding where the action is extinguished by withdrawal, the court must order the cancellation of the judicial demand's transcription if it remains effective, but cannot order cancellation of transcriptions related to disputes already definitively concluded in lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21703/2024 R.G. proposto da: QUINTILI PAMELA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIANO, 33, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PICA che la rappresenta e difende -ricorrente- contro BOCCA GIAN PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE N.129, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA GOTTINIche lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro DAHER GEORGES EMILE EDMOND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO VITELLI N. 10, presso lo studio dell’avvocato FABIO DE MATTEO che lo rappresenta e difende -controricorrente, ricorrente incidentale- DI GIROLAMO STEFANO, -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4799/2024 depositata il 04/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE. FATTI DI CAUSA Pamela Quintili ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata in data 4.7.2024 e notificata il 5.7.2024, con la quale è stato respinto l’appello contro la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda revocatoria introdotta ex art.2901 c.c. da Vittorio Bocca - poi coltivata dall’erede Gian Paolo Bocca- per la declaratoria di inefficacia, nei confronti dell’attore , del contratto di compravendita immobiliare intercorso tra Pamela Quintili -venditrice, debitrice del Bocca- e Fahrat Edmond Daher, terzo acquirente , al quale è succeduto in corso di giudizio l’erede testamentario George Emil Edmond Daher.
Il ricorso è stato notificato anche a Stefano Di Girolamo, al quale con altro atto di compravendita immobiliare Pamela Quintili aveva ceduto un immobile in Grosseto. La domanda proposta ex art.2901 c.c. da Vittorio Bocca anche a riguardodi detta compravendita era stata respinta dal Tribunale, senza proposizione di appello da parte dell’attore e proprio per questola Corte d’a ppello di Roma aveva rilevato come nulla doveva essere disposto per le spese del grado tra l’appellante Pamela Quintili e l’appellato Stefano Di Girolamo , essendo stato questi chiamato in causa solo a fini di litis denuntiatio , senza proposizione di domande nei suoi confront i.
Indi il terzo acquirente dell’immobile già di proprietà della ricorrente in Grosseto è stato raggiunto dalla notificazione del ricorso per cassazione pur non essendo più parte del giudizio, essendo già stata definita con esito per lui favorevole la sua posizione. Fissata adunanza camerale per la discussione del ricorso al 24.9.2025, prima dello svolgimento dell’adunanza è stato depositato nel PCT atto di rinuncia, sottoscritto personalmente da Pamela Quintili, Gian Paolo Bocca e da George Emil Edmond Daher -cioè da tutte le parti del giudizio di cassazione, non essendo più tale Stefano Di Girolamo nonostante la notificazione del ricorso- nonché dai loro difensori, con contestuale richiesta di ordinare la cancellazione della disposta trascrizione della domanda revocatoria e con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE L’atto di rinuncia, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori nel rispetto del disposto dell’art.390 co. 2 c.p.c., è intervenuto il 10/07/2025, prima della data dell’adunanza fissata per la decisione del ricorso: è pertanto rispettato anche il disposto dell’art.390 c.p.c. e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo. Tutte le parti ancora coinvolte nel giudizio concordemente e, segnatamente, Gian Paolo Bocca, a vantaggio del quale la domanda di revocatoria ex art.2901 c.c. era stata trascritta, hanno chiesto pure che sia disposta la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva, indicata come effettuata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1 il 2.4.2014 -RG n.38739 e RP 24594- e presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Grosseto il 4.4.2014 -RG 3750 e RP 2933-.
L’avv. Pica, difensore di Pamela Quintili, ha depositato successiva memoria illustrativa, in relazione all’adunanza camerale del 24.9.2025, insistendo per la disposizione dell’ordine di cancellazione delle trascrizioni - anche , quindi, della trascrizione della stessa domanda operata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Grosseto il 4.4.2014 agli RG 3750 e RP 2933 - ; questa seconda trascrizione riguarda il contratto di compravendita avente ad oggetto un immobile in Grosseto, ceduto da Pamela Quintili a Stefano Di Girolamo, del quale la iniziale richiesta di declaratoria di inefficacia ex art.2901 c.c. e ra stata irrevocabilmente respinta dal Tribunale in assenza di proposizione di appello da parte del soccombente Bocca.Nella sentenza di primo grado il Tribunale di Roma dà atto di non poter procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda per assenza di documentazione di supporto.
Essendovi adesione di tutte le parti interessate, sussistono i presupposti sia per la declaratoria di estinzione per rinuncia, sia per disporre la richiesta cancellazione della trascrizione operata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1 (si richiama in proposito Cass. n.8759/2024, in linea con un orientamento interpretativo già in precedenza ripetutamente espresso, secondo il quale “Nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c.”).
Non può invece essere disposta la cancellazione della trascrizione della domanda operata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Grosseto -della quale non vi è, peraltro, documentazione alcuna-, perché relativa ad un contenzioso già definitosi all’esito del giudizio di primo grado, non coinvolto quindi nel presente ricorso. L a questione dovrà essere trattata dalle parti interessate nella sede opportuna. Nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio di legittimità stante l’accettazione e, peraltro, avendo ne chiesto tutte le parti concordemente la compensazione.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate. La Corte di cassazione, sezione seconda civile -dichiara estinto giudizio di cassazione; -ordina, ex art.2668 c.c., al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma 1 la cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria ex art.2901 c.c. ef