Ordinanza — n. 29155/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13101/2020 R.G. proposto da BANCA D'ITALIA, difesa dagli avvocat i NAPOLETANO GIUSEPPE GIOVANNI, MESSINEO DONATO, DE GIORGI NICOLA e COSSA MI- CHELE; -ricorrente- contro BENVENUTO MAURIZIO, difeso dagli avvocati NEGRO ETTORE MA- RIAe BENVENUTO MAURIZIO ; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 349/2020 depo- sitata il 17/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Maurizio Benvenuto, ex componente del consiglio di amministrazione di Veneto Banca s.p.a., ha proposto opposizione dinanzi alla Corte di appello di Roma avverso il provvedimento con cui la Banca d'Italia gli aveva irrogato sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi € 70.000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2381 c.c; Ordinanza — n. 29155/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Il secondo motivo lamenta la falsa applicazione della regola (riconducibile all’art. 2381 c.c.) sul c.d. periodo di ambientamento, che la Corte territoriale avrebbe concesso in modo automatico e per una durata irragionevole, senza considerare le peculiarità del caso concreto. Si sostiene nel ricorso che tale esimente non poteva operare, o doveva essere fortemente ridimensionata, poiché il consigliere si era insediato con uno specifico mandato di risanamento a seguito delle criticità già emerse e comunicate dalla Vigilanza. Il controricorrente ribatte che la valutazione è discrezionale e correttamente motivata dalla complessità della situazione aziendale.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13101/2020 R.G. proposto da BANCA D'ITALIA, difesa dagli avvocat i NAPOLETANO GIUSEPPE GIOVANNI, MESSINEO DONATO, DE GIORGI NICOLA e COSSA MI- CHELE; -ricorrente- contro BENVENUTO MAURIZIO, difeso dagli avvocati NEGRO ETTORE MA- RIAe BENVENUTO MAURIZIO ; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 349/2020 depo- sitata il 17/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Maurizio Benvenuto, ex componente del consiglio di amministrazione di Veneto Banca s.p.a., ha proposto opposizione dinanzi alla Corte di appello di Roma avverso il provvedimento con cui la Banca d'Italia gli aveva irrogato sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi € 70.000,00.
Le sanzioni erano state applicate per carenze nel governo societario (per € 35.000,00) e per carenze nell'organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni (per altri € 35.000,00), con riferimento al periodo in cui egli era in caricanel consiglio di amministrazione. La Corte di appello, costituitasi la Banca d'Italia e intervenuto il Procuratore Generale che instavano per il rigetto, ha accolto l'opposizione e ha annullato il provvedimento impugnato. Ricorre in cassazione Banca d’Italia con quattro motivi, illustrati damemoria.
Resiste Benvenuto con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2381 e 2392 c.c., nonché delle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia, per avere la Corte di appello erroneamente attribuito efficacia esimente a una condotta, quella del consigliere non esecutivo, ritenuta meramente critica ma non concretamente oppositiva. La sentenza impugnata, pur richiamando formalmente l'orientamento di questa Corte, se ne discosta nella sostanza, valorizzando interventi in consiglio e un generico atteggiamento che non si sono tradotti in atti formali di dissenso o in iniziative idonee a prevenire le irregolarità o a mitigarne gli effetti.
Il secondo motivo lamenta la falsa applicazione della regola (riconducibile all’art. 2381 c.c.) sul c.d. periodo di ambientamento, che la Corte territoriale avrebbe concesso in modo automatico e per una durata irragionevole, senza considerare le peculiarità del caso concreto. Si sostiene nel ricorso che tale esimente non poteva operare, o doveva essere fortemente ridimensionata, poiché il consigliere si era insediato con uno specifico mandato di risanamento a seguito delle criticità già emerse e comunicate dalla Vigilanza. Il controricorrente ribatte che la valutazione è discrezionale e correttamente motivata dalla complessità della situazione aziendale.
Con il terzo motivo si denuncia l'omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione, costituito dall'avvenuta indicazione da parte della Vigilanza delle criticità aziendali e delle misure correttive da adottare prima dell'insediamento del consigliere. Si assume che, se la Corte avesse esaminato tale circostanza, non avrebbe potuto concedere l'esimente del periodo di ambientamento. Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del motivo, sostenendo che il fatto sia stato implicitamente esaminato. Con il quarto motivo, infine, si denuncia l'omesso esame di un ulteriore fatto decisivo, ossia l'esistenza di una pluralità di deliberazioni, di carattere commissivo e non meramente omissivo, con cui il consiglio di amministrazione in carica dal 26 aprile 2014, con il voto favorevole del controricorrente, aveva dato seguito o avallato operazioni irregolari (con particolare riferimento al contratto del D.G.
Consoli e a operazioni su azioni proprie). Si contesta l'affermazione della sentenza secondo cui tali questioni fossero state deliberate dal precedente Consiglio di amministrazione. Il controricorrente si difende sostenendo che anche tali decisioni furono condizionate da informative distorte. 2. – Il 3/9/2025 è stato depositato il certificato di morte dell’incolpato, avvenuta l’8 agosto 2025 in Ancona. 3. - La morte dell'autore di una violazione amministrativa estingue l'obbligazione pecuniaria sanzionatoria, essendo questa intrasmissibile agli eredi ex art. 7 l . n. 689/1981.
Conseguentemente, nel giudizio di opposizione all'ordinanza- ingiunzione, va dichiara ta la cessazione della materia del contendere. Non è prevista alcuna regolazione delle spese di lite, poiché non si applicano i principi di soccombenza o causalitàrestando l e spese a carico di chi le ha anticipate, secondo l'art. 8 co. 1 d.p.r. n. 115/2002(cfr. tra le meno remote, Cass. n. 16747/2022 ) . P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contend