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Decreto — n. 29149/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29149/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29149/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8686/2025 R.G. proposto da: SANTINI FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Ficco. - ricorrente - Contro SPADARO CONCETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Pietrini. - controricorrente - avverso la sentenza n. 783/2025 emessa dalla Corte d’appello di Roma il 05/02/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 29149/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 8686/2025 Numero sezionale 1070/2025 Numero di raccolta generale 29149/2025 Data pubblicazione 04/11/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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censura dell'accertamento dei fatti motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario mancata prova di parzialità controllo della commisurazione della pena vizi procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 8686/2025 Numero sezionale 1070/2025 Numero di raccolta generale 29149/2025 Data pubblicazione 04/11/2025 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8686/2025 R.G. proposto da: SANTINI FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Ficco. - ricorrente - Contro SPADARO CONCETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Pietrini. - controricorrente - avverso la sentenza n. 783/2025 emessa dalla Corte d’appello di Roma il 05/02/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 8686/2025 Numero sezionale 1070/2025 Numero di raccolta generale 29149/2025 Data pubblicazione 04/11/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 31/10/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 8686/2025 Numero sezionale 1070/2025 Numero di raccolta generale 29149/2025 Data pubblicazione 04/11/2025